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REGIONI ED ENTI TERRITORIALI.

All’interno degli stati composti vi sono:

-stati federali: hanno un autonomo potere giudiziario

-stati regionali: hanno organi legislativi ed esecutivi

Art 114

La repubblica è costituita dai comuni, dalle provincie , dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo stato.

I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni

secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della repubblica. La legge dello stato disciplina il suo ordinamento.

Storia delle regioni

- modello napoleonico, modello sul quale si fondano le autonomie territoriali nel nostro ordinamento, (Francia),

caratterizzato da:

.accentramento: il potere viene accentrato alle autorità centrali

.uniformità: tutte le autorità locali hanno lo stesso assetto organizzativo.

-unità di Italia (1861), si fondava:

.sull’alleanza tra la borghesia e la corona

.suffragio universale

.decentramento

Aspetti che, nonostante si stessero affermando avevano ancora una gestazione molto lunga.

Prefetti

Il ruolo fondamentale all’interno delle funzioni territoriali, erano i prefetti.

Figure, viste come le autorità di riferimento sul territorio, in quanto:

.svolgevano funzioni amministrative e di controllo delle amministrazioni locali

.garantivano l’ordine pubblico

.predisponevano le elezioni politiche

-periodo fascista (ventennio fascista) l’impostazione di decentramento e suffragio universale, venne meno, in

quanto il potere era accentrato tutto nelle mani dell’autorità di governo e capo del partito.

Durante questi venti anni, gli enti locali erano preposti alla cura degli interessi della collettività, ma sotto il

controllo del potere centrale ( facevano ciò che voleva il capo)

-dibattito all interno dell’assemblea costituente, le diverse forze politiche avevano posizioni diverse anche riguardo

all’ordinamento regionale

.orientamento pluralista: portato avanti dalle forze democristiane, che volevano un riconoscimento di

autonomia in capo agli enti territoriali, in modo da assicurarne una piena rappresentanza.

.orientamento centralizzante: portato avanti dai socialisti, che pensavano che queste riforme trovassero un

ostacolo nell’eccessivo riconoscimento nella pluralità di istituzioni.

Orientamento pluralista

Tra i due elencati sopra, l’attenzione ricadde sul modello improntato sul pluralismo istituzionale, quindi

vennero previste le regioni nella costituzione.

Letture degli atti dell’assemblea costituente

Meuccio Leini affermò che la regione non sorge in modo federalistico ma lo stato nel crearla fa atto della

propria sovranità.

Quindi nel nostro sistema, riconoscendo l’autonomia delle regioni, si riconosce un pluralismo istituzionale,

sempre mantenendo un concetto di unità.

Autonomia delle regioni

Le regioni, sono dotate di un autonomia amministrativa e legislativa, ma non hanno un autonomia

giurisdizionale. Esistono due tipi di regioni:

Regioni a statuto speciale (5 regioni)

Art 116

Comma 1: Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle D’Aosta dispongono

di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge

costituzionale.

La nostra costituzione, prevede questa forma di statuto, alla quale si riconoscono maggiori forme di autonomia

rispetto allo statuto ordinario

Gli statuti speciali hanno un efficacia equivalente a quella della costituzione.

Sono titolari di una podestà legislativa, su un numero di materie che può variare da regione a regione.

Godono di un autonomia finanziaria e impositiva.

Regioni a statuto ordinario

Furono istituite all’interno della costituzione solo nel 1970 (venti anni dopo l’entrata in vigore della

costituzione)

È necessario che ciascuna regione, adotti uno statuto che , in armonia con la costituzione, ne determini la forma

di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Come erano prima della riforma del titolo 5, le regioni?

Si faceva riferimento al fatto che la repubblica fosse articolata in una molteplicità di enti, ma non si specificava

quali.

Le regioni avevano:

-competenza legislativa concorrente, ovvero limitata ad un numero ristretto di materie. A delimitare il numero di

materie erano:

.lo stato, che definiva i principi fondamentali della materia

.la giurisprudenza costituzionale che stabiliva limiti come quello del diritto privato o della materia penale .

-visto preventivo, il governo doveva porre un visto preventivo sulle leggi regionali.

Lo stato centrale operava un controllo sulla legge regionale, con la facoltà di rinvio. Se il visto preventivo non

dava come risultato una conformazione all’impostazione del governo, quest ultimo impugnava la legge davanti

alla corte costituzionale.

-principio del parallelismo delle funzioni, ovvero le funzioni amministrative erano attribuite alle regioni nelle

materie in cui avevano competenza legislativa (materie concorrenti).

Si affermò un potere statale dal punto di vista dell’esercizio delle funzioni amministrative, molto incisivo

nell’indirizzo del coordinamento.

-no autonomia finanziaria, perchè le regioni erano destinatarie dei fondi statali

-gli statuti delle regioni, erano delle autonomie molto condizionate, perchè:

.a livello procedurale lo statuto era deliberato dal consiglio regionale con una maggioranza assoluta, ma dopo

doveva essere approvato anche da una legge dello stato

.a livello contenutistico, la regione doveva disciplinare una serie di oggetti ( vincoli contenutistici)

-il commissario di governo, organo preposto a trasmettere leggi regionali approvate dalla regione ai fini

dell’approvazione del visto preventivo. Aveva compiti di raccordo tra la regione e lo stato centrale

Le regioni erano, si autonomee, ma erano autonomie che vedevano nella presenza statale dei limiti.

Riforma del titolo 5 della costituzione, 2001

• Si individua un preciso riconoscimento delle forme di autonomia

Art 114

La repubblica è costituita dai comuni, dalle province , dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo stato

Si parte dai comuni, che sono l’ente più vicino ai cittadini.

La funzione amministrativa è esercitata in prima battuta dal comune e solo se il comune non ce la fa si sale alla

provincia e cosi via.

Solo dagli anni 90 anche gli enti locali (comuni e provincie) hanno trovato una chiara disciplina interna,

ridisegnata con da prima una legge del 1990, e poi con il tuel del 2000 (testo unico degli enti locali).

• Questa riforma ha moltiplicato le ipotesi in cui vi è un riconoscimento delle autonomie locali, sopratutto nelle

regioni a statuto ordinario (ha potenziato l’autonomia)

Art 116

Comma 3: Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma

dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere, limitatamente

all'organizzazione della giustizia di pace, possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello stato, su

iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è

approvata dalle camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione

interessata.

Riconosce la possibilità di conferire delle forme maggiori di autonomia in alcune peculiari materie.

Le regioni a statuto ordinario, possono avere un autonomia differenziata a seconda della regione.

• Si compone di due leggi costituzionali

Legge costituzionale 1 del 1999

Rafforzò l’autonomia statutaria delle regioni e introdusse l’elezione diretta del presidente della regione.

Legge costituzione 3 del 2001

Ha trasformato il titolo 5 della costituzione, in quanto troviamo quelle innovazioni che hanno condotto alla

redifinizione della competenza legislativa tra lo stato e le regioni.

• Possiamo individuare i vari profili di autonomia delle regioni

Autonomia statutaria

Art 123

Comma 1: Ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la costituzione, ne determina la forma di

governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi

della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Individua in una serie di contenuti che lo statuto deve necessariamente avere, e si individua il procedimento

dell’approvazione dello statuto. La costituzione richiede richiede determinati contenuti, ritenuti necessari,

infatti, uno statuto non può dirsi legittimo se non ha questi aspetti:

-forma di governo e principi fondamentali e di organizzazione della regione

-l’esercizio degli istituti di democrazia che vi devono essere all’interno

Ci sono poi altri contenuti, non testualmente previsti dalla costituzione, ma che lo stato ha impugnato perché

eccedenti il perimetro della sfera di competenza regionali ( la corte costituzionale approva questa presa di

posizione). La corte costituzionale ha detto che sono solo affermazioni che non possono essere invocate neanche

a parametro all’interno di giudizi che siano orientati a verificare un cero atto provvedimento.

Vi è un limite generale, che è il limite dell’armonia con la costituzione.

La corte costituzionale, ci dice che il concetto di armonia implica:

-una conformità alla costituzione

-uno statuto regionale non può andare contro i principi ispiratori dell’ordinamento, in particolare con il

principio dell’unità.

Questo perché è venuto meno il controllo del parlamento sullo statuto (prima della riforma del 2001).

Comma 2: Lo statuto è approvato e modificato dal consiglio regionale con legge approvata a maggioranza

assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del commissario del governo.

Il governo della repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali

dinanzi alla corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Comma 3: Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne

faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il consiglio regionale.

Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

Lo statuto deve essere approvato dal consiglio regionale, con una maggioranza assoluta in due deliberazioni.

La seconda deve intervenire a distanza di minimo 2 mesi dalla prima. Se approv

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Zat1905 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Sanchini Francesco.
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