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Estratto del documento

Tipologie di elezioni pubbliche:

Parlamentari: elezione membri delle camere;

Regionali: presidente di regione e consigli regionali;

Comunali: sindaci e consiglieri comunali;

Europee (parlamento europeo).

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età, questi saranno dotati di capacità elettorale. Il voto è:

Personale: non si può votare per delega, salvo il caso in cui l'intervento di un terzo sia necessario;

Uguale: no voto plurimo, i voti hanno tutti il medesimo peso. Si impedisce di privilegiare alcuni elettori rispetto ad altri;

Libero e segreto: segreto perché libero, ho il diritto di votare senza costrizioni e il mio voto ho il diritto che rimanga segreto. Il legislatore elettorale ha l'obbligo di predisporre modalità di esercizio del diritto che garantiscano ciò;

Dovere civico: l'esercizio del diritto di voto è un dovere costituzionale, in quanto

È il principale momento in cui il popolo esercita la propria sovranità. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

La capacità elettorale. I requisiti positivi sono due:

  • Cittadinanza;
  • maggiore età.

Il suffragio universale ha lasciato aperto un problema per quanto riguarda l’elettorato passivo, ossia assicurare un’effettiva parità di accesso alle cariche elettive agli appartenenti ai due sessi. A tal fine “la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. Questo è stato fatto con una serie di normative che prevedono ad esempio la composizione paritaria delle liste di candidati o la preferenza di genere.

I requisiti negativi sono:

  • provvedimenti definitivi giudice penale;
  • presenza di cause di indegnità morale presenti.

Nella costituzione. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività – quei soggetti in possesso della cittadinanza ma non più residenti in Italia. Per questo fine è stata istituita una circoscrizione Estero (divisa in quattro sezioni: Europa, Sud America, nord America, Africa-Asia-Oceani e Antartide) per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. A ciascuna ripartizione è assegnato un seggio per la camera ed uno per il senato, i rimanenti sono attribuiti in proporzione ai residenti nelle medesime. Si vota per corrispondenza. Possono concorrere solo candidati residenti ed elettori nella relativa ripartizione. 49

Limitazioni elettorato passivo Ineleggibilità e incompatibilità: limitazioni all'elettorato passivo (art. 65 - 66).

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due camere. La disciplina dell’ineleggibilità ha lo scopo di evitare che il candidato possa valersi nei confronti dell’elettorato del ruolo professionale svolto e realizzare così un’influenza indebita sul libero esercizio del diritto di voto. La disciplina dell’incompatibilità è volta a escludere ipotesi di contemporaneo esercizio di funzioni, ritenute tra loro inconciliabili. Ciascuna camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Il motivo di ciò è garantire al massimo grado, la totale indipendenza del parlamento rispetto agli altri poteri. Ineleggibilità: condizione che determina che un soggetto non possa essere eletto, dato che riveste una certa posizione.

Funzionale a garantire la libertà del voto e la parità di chancestra i candidati (par condicio). L'elezione del candidato è nulla. Incompatibilità: si è incompatibili alla posizione cui ci si candida. Divieto di cumulo di cariche per la materiale impossibilità di svolgere contemporaneamente entrambi gli uffici. Tende a garantire l'imparzialità nell'esercizio delle funzioni elettive. Pertanto il candidato dovrà esercitare l'opzione per una delle due cariche. Incandidabilità: legge ordinaria, non prevista costituzionalmente (legge Severino). Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore o incarichi di governo, coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni per una serie di reati (associazione, omicidio, reati contro la PA ecc...). Comporta la cancellazione dalla lista dei candidati o mancata proclamazione.

L'incandidabilità sopravviene nel periodo che intercorre fra consultazione e proclamazione eletti, gli uffici elettorali di camera e senato dichiarano la mancata proclamazione dell'interessato. Mentre qualora la causa sopravvenga o sia accertata nel corso del mandato, la camera di appartenenza delibera ai sensi dell'art. 66.

I sistemi elettorali: in generale

Il sistema elettorale è l'insieme di regole attraverso le quali i voti espressi dal corpo elettorale vengono utilizzati per l'assegnazione dei seggi posti in palio nella consultazione elettorale.

Si definisce poi l'elettorato passivo e la legislazione elettorale di contorno: modalità di svolgimento delle campagne elettorali, finanziamenti della politica, ineleggibilità e incompatibilità parlamentari, par condicio, conflitti d'interessi. Normalmente si tende a ricondurre i meccanismi a questi:

  • Maggioritario (uninominale): chi ottiene più voti conquista i
numero di seggi già assegnati più uno. Il partito con il quoziente più alto ottiene il primo seggio, il secondo seggio viene assegnato al partito con il secondo quoziente più alto e così via, fino a quando tutti i seggi sono stati assegnati. Questo metodo favorisce i partiti più grandi; o Metodo Sainte-Laguë: simile al metodo d'Hondt, ma i quozienti sono calcolati dividendo il numero di voti di ogni partito per numeri dispari (1, 3, 5, etc.). Anche questo metodo favorisce i partiti più grandi, ma in misura leggermente inferiore rispetto al metodo d'Hondt; o Metodo Hare-Niemeyer: i seggi vengono assegnati ai partiti in base al numero di voti ottenuti, senza calcolare quozienti. Questo metodo favorisce i partiti più piccoli.  Misto: combinazione dei due sistemi precedenti. Una parte dei seggi viene assegnata con il sistema maggioritario e una parte con il sistema proporzionale. Questo sistema cerca di bilanciare la rappresentanza dei partiti più grandi con quella dei partiti minori.

numero dei seggi da assegnare nel collegio;

Metodo Sainte-Lague: si divide i voti di ogni partito per 2 x s + 1, dove s è il numero di seggi ottenuti dal partito fino ad ora;

Metodo del quoziente: assegnazione seggio a candidati che abbiano ottenuto un numero di voti pari al quoziente ottenuto, dividendo numero di voti validi per il numero complessivo dei seggi da assegnare, poi si divide il quoziente per le preferenze del partito (quoziente naturale). I seggi rimanenti si danno ai partiti con più resti rimanenti.

Formule miste: conciliano meccanismi maggioritari e meccanismi proporzionali, con l'obiettivo di garantire governabilità e capacità rappresentativa. Vi è dunque una stretta interdipendenza tra sistema elettorale e sistema politico. Un maggioritario agevola e rafforza un'aggregazione del corpo elettorale, limitando l'espressione delle minoranze, portando ad una maggiore stabilità governativa. Mentre il proporzionale

restituisce un'assemblea elettiva specchio del pluralismo politico, al costo di una minore stabilità governativa. Per quanto riguarda le dimensioni delle circoscrizioni elettorali abbiamo che: - Sistemi maggioritari: suddivisione del territorio in tanti collegi quanti sono i seggi da assegnare, con circoscrizioni tra loro più o meno equivalenti (rispetto al numero degli elettori); - Sistemi proporzionali: la dimensione delle circoscrizioni (misurate in base al numero dei seggi ad esse attribuiti) comporta diversi effetti. Ad esempio, circoscrizioni ampie accentuano l'effetto proporzionalistico ma non garantiscono piena rappresentanza territoriale. Gli sviluppi del sistema elettorale: Camera e Senato Il principio di uguaglianza dei voti si applica anche al momento di trasformazione dei voti in seggi. La corte costituzionale, con una sentenza, afferma che la costituzione non indica un sistema elettorale preciso, pertanto come si trasformano i voti in seggi non è un

elemento esplicitato in costituzione – rimane solo il principio di uguaglianza. Fino al 1993 sistema proporzionale: preferenza per questo sistema dovuta alla frammentazione del sistema politico ed alle forti contrapposizioni ideologiche. Questo per l’esigenza di garantire la reciproca sopravvivenza delle forze politiche e favorendo la ricerca di un compromesso fra i partiti.

Il metodo era un proporzionale puro, quindi assegnazione dei seggi in proporzione al numero dei voti che ciascun partito ottiene. Dopo si ha una spinta verso l’introduzione di una democrazia maggioritaria. Questo a causa di crisi del sistema dei partiti (tangentopoli), difficoltà nel funzionamento del sistema politico e superamento di contrapposizioni ideologiche.

Dal 1993 al 2005: sistema elettorale di tipo misto, per un 75% maggioritario ed un 25% proporzionale (“mattarellum”). Quindi il 75% dei parlamentari era eletto in collegi uninominali, secondo la regola plurality (eletto candidato).

con più voti), il restante 25% applicazione del criterio proporzionale(Camera quoziente naturale, Senato metodo D’Hondt). Da sottolineare come l’assegnazionedel proporzionale avvenisse dopo lo scorporo: sottrazione ai voti di ciascuna lista quelliutilizzati per i collegi uninominali – evitare rischio di sovrarappresentare liste con maggiorseguito elettorale. 532005 approvazione “Porcellum”: sistema di assegnazione dei seggi quasi completamenteproporzionale, a coalizione, con premio di maggioranza ed elezione di più parlamentaricontemporaneamente in collegi estesi, senza possibilità di indicare preferenze (a scrutiniodi lista).Punti salienti della legge: Abolizione collegi uninominali; Premio di maggioranza: 55% dei seggi alla camera, sistema di premi regionali.Pertanto possibilità di maggioranze diverse tra Camera e Senato; Soglie di sbarramento: 20% coalizioni, 8% lista; Possibilità di presentare coalizioni

composte da più liste

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
179 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher maticiaolll di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Milazzo Pietro.