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Approfondimenti sulla querela

Procedibilità a querela e d'ufficio

Per inquadrare l'istituto della querela è necessario prima dire che i reati si dividono in:

  • Procedibili a querela: reati per cui il titolare del bene giuridico che è stato leso con il compimento del reato ha l'onere di proporre querela entro un determinato termine perché possa iniziare il processo. Con la querela, infatti, l'offeso esprime la volontà a che il colpevole venga sottoposto a processo.
  • Procedibili d'ufficio: categoria individuata residualmente, siccome comprende tutti i reati per cui non è espressamente indicata la procedibilità a querela. Per questi reati, il processo può iniziare per iniziativa del p.m. e indipendentemente dalla volontà della persona titolare del bene giuridico leso.

La scelta sulla procedibilità a querela o d'ufficio è affidata al legislatore, ed è una scelta assai

delicata: si scontrano da un lato la volontà di dare massima libertà di scelta alla persona offesa che il diritto penale si pone l'obiettivo di tutelare; dall'altro lato esigenze di giustizia sociale, oltre che la considerazione che nella pratica la persona offesa può essere soggetta a pressioni che le impediscono di fatto di proporre querela nonostante la sua volontà. La querela è l'atto con cui la parte offesa da un reato procedibile a querela: - dà notizia del reato commesso; - manifesta la volontà che si proceda penalmente per quel reato. Al contrario, la denuncia può essere presentata da chiunque e non deve contenere necessariamente una manifestazione di volontà a che sia istituito il processo. Quanto al diritto di querela: Art. 120 c.p. "Ha diritto di querela ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza". Tuttavia,sussistono delle eccezioni:
  • minori di 14 anni e interdetti a causa di infermità di mente: il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore. Se non vi sia il genitore o il tutore, oppure questi si trovino rispetto all'offeso in conflitto di interessi (sono stati loro a commettere il reato), si può nominare un curatore speciale con il diritto di querela.
  • minorenni maggiori di 14 anni e inabilitati: possono esercitare il diritto di querela personalmente, ma esso può essere esercitato alternativamente dai genitori o dal curatore, anche nonostante la contraria volontà del soggetto direttamente interessato.
Il diritto di querela deve essere esercitato:
  • generalmente, entro 3 mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.
  • entro 6 mesi nel caso di delitti contro la libertà sessuale procedibili a querela (molti sono stati resi perseguibili d'ufficio). Questo aumento
del termine è stato previsto pertutelare le vittime di abusi sessuali, che possono essere soggette a pressioni dal carneficestesso. Per gli stessi reati è inoltre prevista l'irrevocabilità della querela.Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa. Nel caso in cui la querela sia già stata proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.Contenuto della querelaLa querela non richiede particolari formule e non deve rispettare alcuna formalità specifica, tanto che può essere resa per iscritto oppure oralmente presso un pubblico ufficiale (carabinieri, polizia) che verbalizza quanto raccontato. Ciò che è importante, più della forma, è che dall'atto emerga, in qualsiasi modo, la volontà della persona offesa dal reato a che il colpevole sia sottoposto a processo penale.In linea generale, la querela deve contenere:• la descrizione del fatto costituente reato,

Con eventuali notizie sull'autore e sulle prove. La descrizione dei fatti deve essere quanto più dettagliata possibile, senza però incorrere in preamboli e dettagli inutili al fine della valutazione della fattispecie di reato. Al querelante non compete di dare una qualificazione giuridica del fatto, dovendo fare un'esposizione del fatto nel senso materialistico-storico. Non è obbligatorio neanche individuare le generalità di colui o coloro che hanno commesso il reato, anche perché possono essere ignoti: spetterà al p.m. fare le indagini del caso;

  • la manifestazione di volontà del querelante a che il colpevole sia processato, che non deve seguire forme particolari, anzi se non espressa può essere anche desunta da espressioni che la fanno emergere. Addirittura, la Cassazione penale ha specificato che anche la denuncia, presentata per un fatto originariamente qualificato come perseguibile d'ufficio e poi diventato

La querela, perseguibile a querela, è da considerare idonea ad assumere valore di querela quando essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima anche indirettamente la volontà a che si proceda nei confronti del responsabile;

  • eventualmente, il querelante può aggiungere la volontà di essere informato su eventuali richieste di archiviazione del caso;
  • sottoscrizione del querelante, che dovrà essere autenticata nei casi di recapito non personale da parte dello stesso.

Detto ciò, la querela rende perseguibili tutti gli illeciti penali che si ravvisano nell’esposizione dei fatti, tranne che essa sia espressamente limitata ad uno o ad alcuni reati di cui il querelante specifica la qualificazione giuridica: in questo caso, il giudice non potrà procedere anche per gli altri reati perseguibili a querela che emergono dall’esposizione.

Natura giuridica

Quanto alla natura giuridica della querela, diversi sono stati gli approcci in

Dottrina con riferimento a molteplici aspetti, come ad esempio il rapporto tra l'istituto e la persona offesa, gli effetti della presenza o assenza della querela nell'ordinamento penale, il tipo di atto al quale possa essere ascritta la manifestazione di volontà in cui consiste la querela.

La querela è stata considerata innanzitutto alla stregua di un diritto soggettivo pubblico, ossia un diritto che l'individuo ha a tutela dei suoi interessi nei confronti dello Stato.

Un problema riguarda il fatto che la sua disciplina è ripartita tra codice penale e codice di procedura penale. Da questa duplice configurazione dell'istituto, si sono originati tre orientamenti principali sulla specifica natura della querela:

  • Tesi sostanzialista, che colloca la querela nelle condizioni di punibilità, considerato che la disciplina processuale si occupa soltanto degli aspetti formali della querela relativi all'ingresso della stessa.

Nell'ordinamento giuridico e alle modalità con cui opera in esso.

  • Tesi mista, che sostiene la natura ibrida della querela, la quale sarebbe allo stesso tempo condizione di procedibilità e di punibilità.
  • Tesi processualista, che inquadra la querela tra le condizioni di procedibilità, considerandolo un istituto di natura processuale.

L'orientamento processualista è anche l'orientamento del legislatore, che nel c.p.p. indica espressamente la querela tra le condizioni di procedibilità.

Le conseguenze della natura processuale della querela non sono indifferenti, e derivano tutte dal fatto che, essendo la querela solo condizione di procedibilità, il reato si può ritenere compiuto anche in assenza di querela, sebbene non sia perseguibile in sede di processo penale; contrariamente, se si ammettesse la tesi sostanzialista, l'assenza della querela pregiudicherebbe l'esistenza stessa del reato.

Le conseguenze principali sono tre:

  1. Permane la proponibilità in sede civile dell'azione di danni patrimoniali o non patrimoniali, derivanti dal reato perseguibile a querela, anche nel caso in cui la stessa non sia stata presentata.
  2. Nel caso in cui un altro reato abbia come presupposto un reato perseguibile a querela, la sua esistenza non dipende dalla proposizione della querela per quel reato-presupposto.
  3. L'aggravante di cui all'art. 61, n. 2 c.p. (aver eseguito il reato al fine di compiere o occultarne un altro...) sussiste anche se per il reato-fine non è stata presentata querela.

231/2001: Responsabilità amministrativa da reato degli enti collettivi

Materia

Il d.lgs. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano una specifica responsabilità da reato delle persone giuridiche: cioè, una responsabilità delle società, le quali rispondono, nei modi previsti dal decreto, di alcune tipologie di reato.

commesse da amministratori e dipendenti nell'ambito della loro attività.- 121 -

Questa disciplina ha quindi segnato il ribaltamento del classico brocardo latino "societas delinquere non potest", per cui gli unici soggetti del diritto penale sarebbero le persone fisiche. Ora, una società può a tutti gli effetti essere punita per un reato, quando:

  • viene commesso da un suo amministratore o dipendente;
  • viene commesso nell'interesse o vantaggio della società;
  • la società non ha adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione del reato.

I reati che vengono puniti dalla normativa in vigore non sono tutti quelli previsti dal codice penale, ma solo una parte di essi. Ad esempio, coprono una parte massiccia della normativa i reati contro la P.A., siccome la corruzione dei pubblici funzionari per ottenere appalti o favori a livello economico è una piaga italiana.

Divisione

Il decreto introduce un apparato

legislativo organico, che si articola in tre capi principali e uno finale:

  • Capo I: capo sostanziale, è dedicato a positivizzare la disciplina sostanziale della responsabilità degli enti. Infatti, rispecchia la struttura del codice penale, essendo suddivisibile in una parte generale e una parte speciale. In particolare:
    • Sezione I (Artt. 1-8): principi generali e criteri oggettivi e soggettivi di attribuzione della responsabilità;
    • Sezione II (Artt. 9-23): disciplina dell'apparato sanzionatorio; si articola nella descrizione del contenuto delle diverse misure punitive e di alcuni istituti specifici incidenti sulla determinazione della pena (pluralità di illeciti, prescrizione, ecc.);
    • Sezione III (Artt. 24 - 26): "parte speciale", che annovera il catalogo, progressivamente integrato dal legislatore nel corso degli anni successivi, dei c.d. reati-presupposto della responsabilità degli enti.
  • Capo II (Artt. 27-33): capo sostanziale,
È dedicato alla responsabilità patrimoniale.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
131 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher kasccc di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Ruga Riva Carlo.