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Introduzione al corso

Il diritto internazionale si occupa della cooperazione fra Stati.

Esempio: L’attacco armato posto in essere dalla Russia contro l’Ucraina. La cartina riassume la situazione inziale prima

dell’invasione russa e lo sviluppo del conflitto.

• La Crimea già nel 2014 era sotto controllo russo grazie ad una operazione militare che però non aveva provocato grossi

conflitti. Nella zona orientale, un’altra zona di conflitto interno (separatisti che vogliono l’indipendenza dal governo centrale

di Kiev) è il Donbass, abitata da persone di lingua e cultura russa per lo più.

• Nel 2022 la Russia vuole intervenire in favore del Donbass per aiutare i separatisti contro Kiev. La foto mostra l’udienza di

qualche mese fa circa la situazione russo-ucraina. In questa fase (tenuto conto del fatto che il conflitto è ancora in corso) la

Corte si occupa non del merito del conflitto, quanto di giurisdizione: i tribunali funzionano in base a delle regole e una delle

principali è quella della competenza/giurisdizione, un tribunale, cioè, deve sapere se si può occupare di una certa

controversia. La Corte in questa fase si sta occupando di questo problema, se si può occupare di questo caso.

La materia del contendere: la Russia ha fatto valere le proprie ragioni usando le forze armate con cui è entrata nel territorio di

un altro stato. La lettera, inviata il 24 febbraio 2022 al rappresentante permanente della federazione Russia alle Nazioni Unite al

segretario generale,

Nella Carta delle Nazione vi è una disposizione (Art. 2.4) che vieta agli stati l’uso della forza nei rapporti con altri stati. La Russia

giustifica l’uso della forza citando l’art. 51 della Carta, cioè, legittima difesa, fintantoché il Consiglio di sicurezza non intervenga

per ristabilire la pace. L’elemento “strano” è che la Russia è stata la prima a usare la forza lanciando un’operazione militare

speciale: l’idea della Russia è che l’operazione lanciata nel Donbass ha alla base una esigenza di difesa della popolazione russofila

di quella zona, sotto il costante pericolo di sterminio da parte di Kiev, che negli ultimi anni ha attuato gravi forme di grave

repressione e sterminio.

L’Ucraina risponde e cita in giudizio la Russia di fronte alla Corte. Questa è l’istanza introduttiva del 26 febbraio 2022 con cui

l’Ucraina chiede:

a. Che contrariamente alle pretese russe, la Corte giudichi e dichiari che non è in atto nessun genocidio in Donbass

b. Che la Federazione Russa non può intervenire militarmente per un genocidio che non è in atto.

Nell’ordinamento internazionale abbiamo una serie di meccanismi più o meno evoluti che ci dicono come applicare norme, come

istituire tribunali etc. ma tutti loro sono basati su un presupposto fondamentale, la volontà degli stati.

La Carta delle Nazioni Unite 1945 ha creato un organismo internazionale che ha come presupposto che 50 stati dando il loro

consenso facessero nascere questo organo. Nel tempo se ne sono aggiunti altri ma il presupposto rimane sempre lo stesso: il

consenso dello Stato.

Capitolo I: Caratteri fondamentali ed evoluzione storica

del diritto internazionale

I. LA NOZIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Il diritto internazionale comprende l’insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti tra gli Stati. Oltre che soggetti

originari, gli Stati sono soggetti necessari dell’ordinamento internazionale. Uno Stato non può sottrarsi alla qualità di destinatario

di norme di diritto internazionale e ritenersi svincolato dagli obblighi che ne derivano.

Dal presupposto che il diritto internazionale regola i rapporti tra gli Stati discendono alcune importanti conseguenze:

• Va in primo luogo segnalato che il diritto internazionale è, per la sua stessa natura, diverso e separato dai vari sistemi di

diritto che si sono formati all’interno degli Stati (diritti nazionali o interni) e che riguardano i rapporti tra i vari soggetti che in

essi operano (persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici). Mentre il diritto internazionale è unico, i diritti nazionali

sono molteplici, tanti quanti sono i singoli Stati.

• Va in secondo luogo osservato che il diritto internazionale non avrebbe alcuna ragione di essere, se venisse a mancare una

pluralità di Stati sovrani e indipendenti l’uno dall’altro. Se esistesse un’unica entità politica a livello mondiale, come

l’impero universale prospettato da Dante nel De monarchia (composto nel secondo decennio del secolo XIV), l’intero

fenomeno giuridico si esaurirebbe in un unico sistema di portata mondiale e non vi sarebbe alcuno spazio per un sistema

che regoli le relazioni tra enti sovrani. Ma una simile situazione non si è mai verificata, neppure in passato.

II. UNA COMUNITA DI STATI SOVRANI?

Dalla natura sovrana degli Stati, che costituiscono i soggetti tipici della comunità internazionale, discendono alcune

considerazioni. Anzitutto va rilevato che le tre funzioni tipiche a cui ogni ordinamento giuridico provvede sono

1. Produzione di norme (funzione legislativa)

2. Accertamento di norme (funzione giudiziaria)

3. Attuazione di norme (funzione esecutiva)

Nei singoli ordinamenti giuridici sono previsti degli organi appositi affinché essi svolgano queste tre funzioni: organi legislativi

posti a fare norme, un apparato giudiziario che le applica e un apparato che le fa rispettare. Nel diritto internazionale esistono

tutte e tre le funzioni ma la loro organizzazione e attuazione dipende dalla volontà degli stati. E come si fa a combinare la volontà

deli stati? Attraverso l’accordo. Tutto in diritto internazionale dipende dall’incontro della volontà dei suoi soggetti di base. Gli

stati, dunque si mettono d’accordo per produrre norme giuridiche e vincolarsi: quindi sono gli stati che decidono di sottoporsi

alla giurisdizione di un tribunale internazionale, sono gli stati che insieme si occupano dell’attuazione forzata di una norma

quando essa non venga rispettata etc. Si può affermare dunque che non esiste un’entità superiore ad essi che in qualche modo

li vincoli: sono essi stessi a vincolarsi.

1. FUNZIONE DI PRODUZIONE DI NORME: sul piano normativo, la mancanza di un legislatore o di un parlamento che possa

qualificarsi come superiore agli Stati sovrani fa sì che le norme del diritto internazionale siano poste in essere dagli stessi

soggetti (gli Stati) che ne sono i principali destinatari e siano prodotte mediante procedimenti, formali o informali, che

coinvolgono direttamente tali soggetti.

Una sentenza importante da ricordare è quella del Vapore Lotus: a seguito di una collisione tra due navi mercantili, una

turca ed una francese presso le coste turche, la marina militare turca aveva arrestato il capitano francese e lo aveva

sottoposto a processo. La Francia contesta tale intervento, sostenendo che l‘autorità turca non potesse intervenire a bordo

di una nave francese. Questo tipo di operazione era riservata solo allo stato di bandiera. La Corte doveva accertare se

esistesse effettivamente un qualche obbligo o una norma che limitasse il potere della Turchia di intervenire (era un problema

di competenza). Nella sentenza del 7 settembre 1927 la Corte Permanente di Giustizia Internazionale mise in evidenza che le

norme di diritto internazionale emanano dalla libera volontà degli Stati, al fine di regolare le loro relazioni e di

raggiungere obiettivi comuni, e che esse assumono la forma di consuetudini (o diritto internazionale generale) e trattati (o

convenzioni, accordi, patti o altre espressioni che sono sinonimi della parola trattato). La Corte poi concluse che la Turchia

non aveva violato alcuna norma (anche se a noi non interessa molto, ci serve ricordare solo questo piccolo estratto della

sentenza).

Questo inciso della sentenza ci dice due cose importanti:

- Che le norme nascono da incontro di volontà degli stati, in particolare dalla loro libera volontà

- Che le fonti di queste norme sono due da un lato le convenzioni, dall’altro i tratti

L’art. 38, par. 1, dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia (“successore” della Corte Permanente di Giustizia

Internazionale), allegato alla Carta delle Nazioni Unite, fa riferimento alle quattro fonti del diritto in base alle quali la Corte

risolverà le controversie fra stati:

- Le convenzioni internazionali

- La consuetudine internazionale: cioè, un comportamento ripetuto nel tempo nel convincimento che il contenuto sia

una regola non scritta.

- i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili

- con riserva della disposizione dell’articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle

varie nazioni, come mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche.

Torneremo sulla questione ma bisogna rilevare che queste due fonti sono estremamente diverse: il trattato è un testo

scritto, che obbliga coloro che vi prendono parte direttamente ma non crea vincoli per stati terzi. Si può definire una fonte

di diritto particolare perché si applica solo ai soggetti che espressamente si sono impegnati a rispettare il testo scritto. I

trattati servono, in linea di massima, a regolare la cooperazione, a disciplinare in modo dettagliato i comportamenti a cui gli

stati si vincolano. Diversa è la consuetudine internazionale perché non ha forma scritta, si crea attraverso il sovrapporsi e

ripetersi costante di certi comportamenti. Oltre a questo, è una fonte di diritto generale, perché riguarda tutti gli stati, ma è

generale anche nel contenuto, in quanto disciplina aspetti basilari della vita di relazione internazionale (es. divieto di uso

della forza nelle relazioni internazionali è una norma generale consuetudinaria). I trattai invece servono per regolare la

cooperazione, che disciplinano in maniera dettagliata i comportamenti a cui gli stati si vincolano.

Anche qui un caso interessante da ricordare è quello della sentenza della Corte Internazionale di giustizia del 1969. Si

trattava di una controversia di diritto del mare: Germania, Danimarca e Paesi Bassi si affacciano tutte sul Mare del nord, ma

hanno coste di conformazione opposta (concava la Germania, convessa Danimarca e Paesi Bassi); i tre stati litigavano per

una porzione di territorio sottomarino, la cd. piattaforma continentale (cioè, la prosecuzione subacquea del territorio dello

stato). Gli stati costieri, infatti, hanno un diritto di sfruttamento anche sul sottosuolo marino fino ad una certa estensione

(che ad oggi è di 200 miglia nautiche). I tre stati al tempo si affacciavano su una specie di golfo, come si coordinano i diritti di

sfruttamento di fondali marini? In realtà erano già stati stipulati dei trattati di cui però la Germania non era parte e che per di

più andavano anche a suo discapito. La Corte si pronuncia e dice non c’è una regola generale in materia, e che il trattato non

si poteva nemmeno applicare perché la Germania non ne era parte.

Ultima questione: ci sono altre fonti di diritto internazionale? Nì. Gli organi delle Nazioni Unite sono:

• Consiglio di sicurezza (composizione ristretta di sol 15 membri): L’art. 39 dello Statuto dell’Assemblea delle Nazioni Unite

stabilisce che “Il Consiglio di sicurezza accerta l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto

di aggressione, e fa raccomandazione o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per

mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale”. Dunque, il Consiglio può obbligare, decidere, imporre, ma solo

nell’ambito della sua competenza specifica: il mantenimento della pace. Non fa norme generali e astratte se non con qualche

eccezione.

• Assemblea generale (rappresenta tutti 193 gli stati membri). L’Assemblea in realtà può adottare degli atti a maggioranza o

unanimità ma questa realtà non contraddice l’idea che abbiamo visto all’inizio in base alla quale non esiste organo superiore

agli stati? No, lo spiega l’art. 10 dello Statuto delle Nazioni Unite, in base ai quali l’Assemblea può fare solo raccomandazioni,

cioè atti non vincolanti (La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo è una raccomandazione di principi non vincolante.

Solo in un secondo momento, in Europa nel 1950 un gruppo di stati decide di obbligarsi tramite un trattato a perseguire,

cioè, che la Dichiarazione vuole).

2. FUNZIONE GIUDIZIARIA: Anzitutto va ricordato che in base all’art. 33 della Carta delle Nazioni Unite “Le parti di una

controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza

internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione,

arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta”. Gli stati,

quindi, devono risolvere pacificamente le controversie tramite:

- negoziato,

- inchiesta,

- mediazione,

- conciliazione,

- arbitrato (un terzo che pronuncia una sentenza che le parti accettano come vincolante)

- giudiziale (giudice precostituito)

Sul piano giudiziario, sono state istituite con trattati diverse corti, composte di giudici indipendenti, che hanno il potere di

risolvere una controversia, intesa come un disaccordo su di una questione di diritto o di fatto, pronunciando una decisione

(sentenza) avente carattere vincolante per gli Stati in lite. Ad esempio, la Corte Internazionale di Giustizia (che è subentrata

alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale), la Corte Europea dei Diritti Umani, la Corte Interamericana dei Diritti

Umani, la Corte Africana di Giustizia e dei Diritti Umani, il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare, la Corte di Giustizia

dell’Unione Europea etc.

In ogni caso sono sempre gli stati a scegliere liberamente il mezzo più adeguato (che non potrà essere imposto dal

Consiglio). Se poi le parti decidessero di risolvere mediante la via giudiziale, va ricordato una cosa fondamentale, cioè che:

diversamente da quanto accade per le controversie sottoposte a organi giudiziari interni, una Corte internazionale può

pronunciare una sentenza sul merito di una controversia soltanto se tutti gli Stati coinvolti, nessuno escluso, hanno

accettato la sua giurisdizione. Nel caso della Corte Internazionale di Giustizia, l’accettazione della giurisdizione può

avvenire in forma esplicita, tramite un trattato in vigore tra gli Stati in lite o tramite la dichiarazione unilaterale prevista

dall’art. 36, par. 2, dello Statuto della Corte (cosiddetta dichiarazione facoltativa di giurisdizione obbligatoria), o in forma

implicita, se uno Stato partecipa a un giudizio promosso da un altro Stato, senza eccepire il difetto di giurisdizione. Resta il

fatto, che in mancanza del suo consenso, uno Stato sovrano non può essere sottoposto alla giurisdizione di alcun organo

giudiziario internazionale, fosse pure la Corte Internazionale di Giustizia.

- Vari sono i casi in cui la Corte Internazionale di Giustizia non ha potuto decidere sul merito di una controversia che le

era stata sottoposta da uno Stato, avendo essa accertato che l’altro Stato parte alla controversia non aveva in alcun

modo preventivamente accettato la giurisdizione della Corte relativamente a quella controversia, né era disponibile a

prestare successivamente il suo consenso perché il caso fosse deciso nel merito.

- La necessità di un’accettazione da parte di tutti gli Stati in lite è una pesantissima restrizione all’esercizio della

funzione giudiziaria nel sistema di diritto internazionale. Quante probabilità vi sono che lo Stato più forte accetti di

sottoporre le sue azioni al sindacato di un giudice imparziale che potrebbe accertare un illecito che tale Stato ha

compiuto? Non molte, soprattutto se la controversia riguarda questioni che presentano marcate implicazioni politiche

Bene, poste queste premesse va detto che nel momento in cui gli stati decidono di sottoporre una questione al giudice

(quindi risolvere usando l’ultima strada) lo fanno tramite il cd. compromesso arbitrale. Non va confuso con la clausola

compromissoria, che viene inserita in un trattato già esistente con la quale le parti si obbligano nel caso di una futura

controversia circa l’interpretazione e l’applicazione del trattato, a sottoporla alla giurisdizione di un tribunale internazionale

predeterminato o da costituirsi.

3. FUNZIONE ESECUTIVA DI ATTUAZIONE DEL DIRITTO (P30): (come l’ordinamento provvede a fare rispettare le norme e a

trarre delle conseguenze dalla violazione di una norma). I singoli ordinamenti interni si servono di un apparato esecutivo e di

forze dell’ordine che si occupano di imporre coattivamente le norme. Il diritto internazionale invece mostra vari imiti: è

appena il caso di segnalare che non esistono apparati precostituiti che assicurino che gli Stati sovrani osservino le norme di

diritto internazionale.

[A] Significativo è il fatto che, nel diritto internazionale, è tuttora presente, sia pure con vari limiti, una forma di autotutela,

ossia le cd. contromisure (in passato chiamate rappresaglie), che è da tempo bandita dai sistemi di diritto interno, dove il

potere di infliggere sanzioni rientra nelle competenze degli organi dello Stato e non può essere esercitato dai singoli soggetti.

Tale strumento è previsto dall’art 49 del Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati per fatti

internazionalmente illeciti (2001). Significa che la violazione di una norma internazionale fa sì che sia la vittima a reagire ad

un’offesa subita commettendo a sua volta una contro violazione. In ogni caso: (Art. 49 comma 2) “Le contromisure sono

limitate al non rispetto temporaneo di obblighi internazionali dello Stato che agisce nei confronti dello Stato responsabile”.

(Art. 49 comma 3) “Per quanto possibile le contromisure saranno adottate in modo tale da permettere la ripresa

dell’adempimento degli obblighi in questione”. Per

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Carolina230701 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Arcari Maurizio.
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