Concetti giuridici di base
Vocabolario minimo
Diritto è un insieme di regole. Un prodotto dell’uomo. Deriva dal termine latino “directus” (dritta via). Dal termine ius (benessere, portafortuna, tribunale) derivano giusto, giurisprudenza, giurisdizione.
Scopo del diritto
Nasce per prevenire, gestire, conciliare e risolvere le controversie tra gli uomini, comportamenti che potrebbero danneggiare altri. L’idea del diritto è quindi quella di garantire a tutti dei diritti e doveri e tutelare i più deboli. “Unicuique suum” (dare a ciascuno il suo, ovvero che a ciascuno sia dato quanto gli è dovuto) è il principale precetto del diritto romano, riscontrabile nell’opera di Ulpiano, raccolta nel Digesta giustinianeo. I romani avevano una visione laica del diritto: il diritto permette la piena libertà di fare ciò che si vuole, purché non vada a ledere la sfera giuridica e personale di qualcun altro.
Vari tipi di diritto
- Diritto oggettivo: Complesso di norme vigenti, che prescrivono o vietano determinati atti o comportamenti, con lo scopo di regolare e disciplinare i rapporti su cui si regge l’organizzazione, la convivenza e la sopravvivenza della società.
- Diritto soggettivo: È il riconoscimento da parte della legge di una pretesa, che implica un altrui obbligo di fare o non fare qualcosa. Facoltà di agire per difendere l’interesse riconosciuto ed eventualmente minacciato. (Es. diritto di proprietà; diritto di risarcimento danno; di libera espressione ecc.)
- Diritto come scienza: Ha per oggetto lo studio delle norme, nel loro insieme o nei loro raggruppamenti (es. diritto civile, penale ecc.)
- Diritto sostanziale: Complesso di norme che stabiliscono i diritti soggettivi attraverso la previsione di poteri, doveri e facoltà.
- Diritto processuale: Insieme di norme che regolano le procedure e prevedono gli strumenti per ottenere la tutela dei diritti sostanziali. (Nel diritto romano, tale espressione indicava anche il diritto che nasce, cioè che si forma nel processo)
- Diritto naturale “ius naturale”: Regole dettate dalla ragione naturale, e quindi applicabili per tutti. Sono i diritti dei quali ogni individuo è titolare fin dalla nascita, che trovano la loro legittimità dalla natura stessa dell’uomo (es. diritto alla vita, alla libertà personale). In epoca giustiniana assume una valenza ideologica, elevandosi a diritto che semper aequum ac bonum est (è sempre equo e giusto) e pertanto si ricollega al diritto divino.
- Diritto positivo: Diritto posto, creato dall’uomo. L’insieme delle regole che costituiscono l’ordinamento giuridico di un paese.
- Diritto pubblico: Complesso di norme rivolte a realizzare gli interessi generali. Disciplina l’organizzazione e le funzioni dello Stato, dei suoi organi. Regola i rapporti tra i cittadini e lo Stato.
- Diritto privato: Complesso di norme rivolte a tutelare interessi particolari. Regola i rapporti tra i privati.
Giurisdizione deriva da Iurisdictio (ius dicere) ed è l’attività con cui il potere giudiziario (organo affidatario) dà applicazione concreta alle norme. (Processo di esecuzione). È infatti l’attività strumentale per la realizzazione di interessi rimasti insoddisfatti. Il suo esercizio presuppone l’esistenza di controversie tra più soggetti. Si realizza attraverso il giudizio, il confronto che il giudice deve operare tra la norma giuridica astratta ed il fatto concreto. Attività d’interpretazione della norma.
La giurisdizione si distingue in:
- Giurisdizione ordinaria: Riguarda la generalità dei diritti. È esercitata dai magistrati ordinari e riguarda le materie generali. Gli organi sono il Tribunale e la Corte di Cassazione. Si distingue in:
- Diritto civile (tutela dei diritti soggettivi)
- Diritto penale (i reati)
- Giurisdizione speciale: Composta da giudici la cui attività è regolata da norme speciali, in quanto esercitano la professione in settori particolari:
- Giurisdizione amministrativa (interessi legittimi del cittadino nei confronti della P.A.)
- Corte dei Conti (contabilità pubblica)
- Tribunali militari (reati commessi dai militari)
- Commissioni tributarie (controversie tra il fisco e i contribuenti)
- Giurisdizione di merito: Mira al controllo non solo della legittimità, ma anche del merito, cioè della convenienza e dell’opportunità
- Giurisdizione di legittimità: Finalizzata al controllo della legittimità dell’atto
Norma
Equivale ad una regola. Indica un comando teso a ottenere l’uniformità del comportamento. Norma giuridica Una regola prescrittiva che disciplina i comportamenti dei cittadini all’interno della società e viene emanata dal Parlamento. Più norme giuridiche insieme costituiscono l’ordinamento giuridico di un paese.
Caratteristiche della norma giuridica:
- Generalità: Rivolta a tutti (erga omnes)
- Bilateralità: Presuppone un soggetto a cui viene riconosciuto un diritto, e un altro a cui viene imposto un dovere
- Astrattezza: Disciplina sia casi che si verificheranno in futuro, sia casi che si sono già verificati
- Coercibilità: Esistenza di un meccanismo sanzionatorio, che ne garantisca l’applicazione al di là dell’adesione spontanea
Giurisprudenza dal latino iurisprudentia, è l’insieme delle sentenze date dalle diverse strutture statuali organizzate per svolgere l’attività giurisprudenziale. (Giurisprudenza della Corte di Cassazione; della Corte di Strasburgo ecc.). Oggi si riferisce quindi alle pronunce dei giudici. In epoca romana indicava l’attività scientifica di studio del diritto. Si forma una classe dirigente che studia il diritto giuristi romani.
Le fonti del diritto
Fonti di produzione Sono gli organi ed i fenomeni che creano il diritto. Fonti di cognizione i mezzi attraverso i quali si viene a conoscenza del diritto/della norma.
Sistema di fonti di produzione del diritto romano
- Consuetudine (mores): Diritto non scritto, che si forma spontaneamente senza la necessità di interventi di una qualche autorità. La loro redazione per iscritto era considerata esclusivamente fonte di cognizione. Sono quei comportamenti ritenuti vincolanti, in cui l’uomo si conforma ad altri in modo spontaneo, perché si sente appunto vincolato. Due elementi essenziali: ripetizione di un comportamento nel tempo e la convinzione che questo sia giuridicamente obbligatorio, vincolante. È la prima fonte nelle società a oralità primaria, composta da atti solenni, pronunce pubbliche e riti.
- Sistema casistico: Il giurista romano può creare il diritto attraverso la risoluzione di casi concreti nell’esercizio processuale. Questo delineerà un modello per casi futuri, attraverso la medesima applicazione del principio giuridico.
Il diritto romano è un sistema aperto sistema giuridico costituito da un insieme di soluzioni casistiche dovute all’interpretazione creatrice di esperti in via consulente o giudiziaria. (Molteplicità di fonti). Il sistema chiuso è invece caratterizzato da un’unica fonte che crea il diritto (il legislatore). Immediatezza della risposta giuridica al caso. Il Codice (è statico).
Accanto al diritto romano, convivevano a pieno titolo una molteplicità e multiformi diritti locali. Pertanto si possono distinguere:
- Ius civile: L’intero diritto vigente nelle civitas, che deriva dal sistema casistico, interpretazioni dei giuristi e dalle consuetudini statico, non può evolversi (è il diritto più datato). È il diritto proprio della città, riservato esclusivamente ai cittadini romani.
- Ius gentium: Insieme delle regole che trova la sua fonte nella naturalis ratio comune a tutti i popoli in eguale misura (utilizzabile anche dagli stranieri). Secondo Gaio questo corrisponde al diritto naturale.
- Diritto pretorio (o onorario): Complesso di sentenze emesse dai pretori, con la funzione di compensare le lacune dello ius civile durante i casi concreti; crea quindi diritto nuovo flessibile e dinamico.
Il diritto privato viene creato quindi dal basso attraverso il processo esercizio di tutela dei diritti soggettivi quando questi vengono violati.
Processo formulare
Chi amministra il processo è il pretore (magistrato). Il processo formulare era costituito da una formula, l’elemento iniziale del processo, presentato dal richiedente, cioè colui che voleva avviare un procedimento giudiziario, e doveva contenere una descrizione sintetica delle questioni in controversia e delle richieste avanzate dal ricorrente. Il magistrato aveva il compito di raccogliere queste informazioni dal ricorrente e di elaborare la formula in modo da presentare in modo chiaro e sintetico le questioni in controversia al giudice. La funzione del pretore (magistrati) era quindi quella di costruire una formula (forma/stampo) isolando i dati giuridici della questione, cioè estrapolando i profili essenzialmente giuridici (ciò che è pertinente al caso concreto), quindi individuare la materia della questione (es. diritto di proprietà) e lo passa ad un giudice che verificherà le prove. Il giudice svolge la funzione d’istruzione della causa, ovvero raccogliere le prove e valutare i fatti ai fini della decisione del caso.
Nel processo formulare gli strumenti giuridici che attore e convenuto potevano utilizzare in loro favore sono:
- L’azione: Actio in diritto romano, è un’azione giudiziaria intrapresa da una persona (l’attore) per ottenere un rimedio legale per una pretesa o un diritto violato e richiedeva la presenza di un giudice. Il suo successo dipendeva dalla corretta formulazione della pretesa e dalla presentazione di prove valide. (Actio doli, actio rei vindicatio, actio publiciana ecc.)
- L’eccezione: Exceptio in diritto romano, era una difesa o una opposizione all'azione giudiziaria intentata da una parte (dall’attore) in un processo giudiziario. L'eccezione poteva essere sollevata dalla parte che aveva subito l'azione giudiziaria (il convenuto) che sosteneva di avere una giustificazione legale per non dover rispondere all'azione. (exceptio doli, exceptio iusti dominii ecc.)
Institutiones di Gaio – fonti del diritto
- a) Leggi: Provvedimenti approvati dal comizio centuriato (assemblee popolari di tutti i cittadini), dopo aver superato il vaglio del senato e dopo una discussione pubblica in piazza. Sono la fonte primaria del diritto.
- b) Plebiscita: Provvedimenti analoghi alle leggi, ma rilevanti per la plebe (successivamente verranno equiparati alle leggi, e vincolanti anche per i patrizi), approvati dai tribuni della plebe (coloro che erano eletti dalla plebe per affiancare i consoli e fare da portavoce delle leggi).
- c) Senatoconsulta: Le delibere (consigli) del senato, indirizzati ai magistrati, ai consoli, al principe.
- d) Costituzioni del principe: Provvedimenti del principe costituiti da disposizioni giuridiche che si distinguono in:
- - Editti: Sono disposizioni impartite dal principe titolare di Imperium (comprende il supremo comando militare ed il governo sulle province).
- - Epistole e rescritti: Sono lettere che il principe invia in risposta a richieste rivoltegli dai suoi funzionari o dai privati, su questioni giuridiche. La risposta del principe poteva acquisire un valore generale, cioè da essi si poteva ricavare una regola giuridica.
- - Decreti: Decisioni assunte dal principe su questioni giuridiche sottoposte da privati in conflitto tra di loro o in sede di ricorso contro la decisione di un funzionario. Erano quindi vere e proprie sentenze.
- - Mandati: Istruzioni rivolte ai funzionari mandatari del principe, vincolanti solo per colui che li ha ricevuti, quindi colui che è incaricato con un mandato.
- e) Editti dei magistrati: Provvedimenti/ordini impartiti dai magistrati titolari di imperium, contenenti anche i criteri cui era ispirata la loro attività durante l’anno di carica.
- f) Responsi dei giuristi: Risposta del giurista (consiglio/giudizio su una questione giuridica) verso coloro che si rivolgevano a lui.
- g) Consuetudini: Mores maiorum (antiche usanze) cioè i valori tradizionali condivisi dalla comunità. Per Gaio non sono fonti del diritto, ma i giuristi nei loro formulari tenevano conto anche dei costumi e delle consuetudini.
Persone, cose e azioni
Gaio divide il diritto privato in tre categorie:
- Persone: Soggetti fisici o enti/persone giuridiche.
- Cose: Beni materiali o immateriali; animali; schiavi; rapporti giuridici.
- Azioni: Il processo (cioè strumenti giuridici per far valere i propri diritti).
Capacità giuridica e capacità di agire
Capacità giuridica è la capacità di essere titolari di diritti e di doveri. Si acquista con la nascita. Nel diritto romano, per essere capaci giuridicamente occorreva godere pienamente dei 3 status (civitatis, libertatis e familiae) quindi essere cittadini romani, liberi, e sui iuris. (Gli schiavi non possono essere capaci giuridicamente, perché non possono essere titolari di diritti).
Capacità di agire Porre in essere atti che hanno una rilevanza giuridica. Si acquista con la maggiore età, presupponendo una maturità intellettuale da parte dell’ordinamento. È necessario essere esenti da vizi intellettivi (disabilità mentali) quindi capaci di intendere e di volere, e puberi (adulti). Nel diritto romano la capacità di agire viene acquisita per i maschi a 14 anni, e per le femmine a 12 (ciò è legato alla maturità sessuale/riproduttiva). La capacità di agire viene riconosciuta anche agli schiavi (ma non la capacità giuridica, perché essi equivalgono a delle cose). Essi non sono titolari di diritti. Esistono gli schiavi domestici, più vicini al dominus, che possono compiere validamente atti giuridici in suo nome, e schiavi utilizzati esclusivamente come forza lavoro. La schiavitù è una situazione in cui ci si trova fin dalla nascita (nascere da donna schiava) o che si verifica nel corso del tempo (es. per prigionia di guerra). A quest’ultima situazione si può porre fine per atto di volontà del dominus tramite l’atto solenne “manomissione” (liberare dalla mano), derivante dal rapporto potestativo.
Nel linguaggio giuridico romano non esistono le locuzioni “capacità giuridica e capacità d’agire”, i romani affrontavano la materia attraverso gli status.
Status libertatis, status familiae, status civitatis
Status familiae condizione del cittadino romano nella famiglia. Per essere capaci giuridicamente occorre essere sui iuris (di diritto proprio) e cioè essere soggetti non aventi ascendenti propri (non avere nessuno al di sopra di sé) ed essere cittadini romani liberi. Essere cittadino romano infatti è fonte di privilegi e garanzie. Vi fu una lotta sociale delle comunità estranee alla città per acquisire lo stato di cittadino.
Il sui iuris è anche pater familias, soggetto che ha la potestà su altri soggetti, i quali sono sottoposti giuridicamente e patrimonialmente, infatti tutto ciò che entra nel patrimonio degli alieni iuris (soggetti sottoposti a potestà) diventa automaticamente di proprietà del pater familias, i quali però godevano dei diritti politici. Fanno parte della famiglia: i figli, la moglie/la donna, gli schiavi e i liberi in mancipio. Il filius non è solo il nato da pater con matrimonio legittimo, ma anche chi si è volontariamente sottoposto alla potestà del pater, attraverso l’arrogazione o l’adozione. I filius diventavano sui iuris:
- Alla morte del pater
- Alla morte del nonno, se il padre era premorto
- Per emancipazione da colui che esercita la potestà (il padre o il nonno)
Il dominus (pater) poteva però decidere di donare una certa quantità di beni al filius o al servus (soggetti a potestà) peculium (porzione di patrimonio). Il sistema del diritto commerciale romano si fondava sulle concessioni da parte del dominus al servus o filius tramite peculium.
Le donne cittadine romane, erano sottoposte anch’esse alla potestà (in manus) di un cittadino romano sui iuris, diverso dal proprio padre in tre modi:
- L’uso: Trascorso un anno dall’entrata nella famiglia del marito veniva usucapita.
- Il farro: Tramite solenne matrimonio religioso.
- La coemptio: Atto solenne che trasferiva la donna, sposata con matrimonio non religioso, in manu del marito o del padre di lui. Per la donna era uno strumento per scegliersi liberamente il suo “tutore”.
Le donne anche se sui iuris e proprietarie di schiavi e di beni patrimoniali non furono mai titolari di patria potestà.
Mancipatio
Mancipatio è un atto formale e solenne con cui un pater (il mancipio accipens) acquista uno schiavo, un animale, un immobile o un libero in mancipio. È un modo di acquisto della proprietà. La procedura della mancipatio consisteva in un atto pubblico (in piazza) alla presenza di un cittadino romano (libripens) incaricato di tenere la bilancia per pesare la moneta di scambio con cui il pater familias voleva acquistare la potestà su uno schiavo, un animale o un uomo libero. Ciò avveniva davanti anche a 5 cittadini romani che facevano da testimoni. Il pater familias toccava la persona, l’animale o la cosa su cui voleva esercitare il suo potere, affermando “è mio per diritto dei Quiriti”.
Le persone in mancipio potevano essere i nexi, liberi che si mettevano...
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