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CONTRATTI REALI

Nelle istituzioni di Giustiano i contratti reali sono il mutuo, comodato, deposito e pegno.

MUTUO: Contratto reale, con effetti obbligatori, consiste nel prestito di beni esclusivamente consumabili o fungibili.

Il mutuante concede una somma di denaro o di beni consumabili o fungibili, ad un soggetto chiamato mutuatario, e sorge così l'obbligo a carico del mutuatario di restituire tali somme di denaro o di altrettante cose dello stesso genere e qualità. Il mutuatario è diventato proprietario di quei beni, attraverso la traditio (consegna dei beni) con giusta causa di mutuo, che costituisce il sorgere dell'obbligo di restituirli alla scadenza del termine (non devono essere restituite le stesse cose che gli sono state consegnate, ma uguale valore o cose altrettanto uguali, come i soldi).

Oltre all'obbligo di restituire quella somma di denaro, vi è anche un ulteriore obbligo a parte, di restituire gli interessi che quella somma.

di denaro ha prodotto nel tempo in cui è stata a disposizione del mutuatario. Es. Se io ti presto 1000 euro e tu me li restituisci tra un anno, con l'azione di mutuo (legis actio percondictionem) io ti chiedo i 1000 euro indietro, in più con l'azione nel fatto (actio in factum) ti chiedo anchegli interessi che sono maturati su quei 1000 (es. 100 euro in più).

DEPOSITO = è quel contratto con cui un soggetto detto depositante depone (affida) una cosa a un altro soggetto detto depositario, affinché questo restituisca la cosa al momento in cui la richiede. Es. parcheggio a pagamento con parcheggiatore, io entro nel parcheggio e lascio la macchina lì e vado dal parcheggiatore a cui lascio le chiavi a disposizione (ho realizzato un deposito) che mi deve restituire al momento in cui le richiedo indietro. Il contratto si perfeziona quindi nel momento in cui lascio le chiavi (traditio, consegna della cosa).

L'esempio citato è un

Contratto a titolo oneroso (il depositante deve ricevere un canone, un pagamento). Il deposito può essere però anche a titolo gratuito, in cui la responsabilità del depositario è limitata al dolo. C'è anche qui la consegna della cosa, ma non viene trasferita la proprietà del bene, si trasferisce solamente la detenzione (il corpus) e il depositario riconosce che il bene che ha ricevuto in deposito ha un'altra titolarità, non la può usare né disporre giuridicamente. È un contratto che è riconosciuto inizialmente dal pretore mediante un actio in factum (azione nel fatto, di tipo pretoria, non ha nessun aggancio con il diritto civile). Successivamente i giuristi romani costruiscono un'azione di tutela del deposito in cui viene inserita la clausola della buona fede. (FIDES BONA) Esiste anche il DEPOSITO IRREGOLARE quando il depositante consegna una quantità di beni consumabili al depositario. Es.

nel mio conto bancario è depositata una somma di denaro a mio titolo (la banca è obbligata a restituirmi la somma di ciò che ho depositato). La banca quando io trasferisco dei contanti, o un assegno, diventa proprietaria di quel denaro, perché fisicamente li può spendere (vale la stessa regola del mutuo), sorge l'obbligo a carico della banca di restituire l'altrettanto dello stesso genere e specie.

COMODATO = è un contratto di prestito d'uso, con cui un soggetto (comodante) consegna un bene infungibile ad un altro soggetto (comodatario). Il contratto sorge nel momento in cui il comodante consegna il bene al comodatario (traditio), per cui sorge l'obbligo di restituzione. È un contratto in cui l'interesse è del comodatario, quindi la sua responsabilità è più onerosa (più importante) rispetto agli altri contratti, ed è una responsabilità di custodia tecnica, quindi

responsabilità di tipo oggettivo. È difeso dal pretore con "actio in factum", e successivamente tutelato mediante un giudizio in buona fede (clausola fides bona).

ESEMPIO = Publio è un agricoltore che vive in una piccola città dell'antica Roma. Un giorno, Publio si accorge di avere bisogno di un mulo per poter trasportare i suoi prodotti al mercato. Sapendo che Marco possiede un mulo, Publio va da lui e gli chiede se gli può prestare l'animale per qualche settimana. Marco accetta di buon grado e presta il mulo a Publio per il periodo di tempo concordato. Al termine del periodo di prestito, Publio restituirà il mulo a Marco. In questo caso, c'è un contratto di comodato tra Publio (il comodatario) e Marco (il comodante).

Esisteva anche IL PACTUM FIDUCIAE (patto sulla fiducia), era una forma di pattuizione che, prima dell'ultima età repubblicana romana, veniva utilizzata per tutelare processualmente il deposito.

Il comodato e il pegno sono istituti giuridici che sono stati creati successivamente. Il meccanismo fiduciario consisteva nel ricorso alla "fiducia", dove una parte, il fiduciante, trasferiva all'altra, cioè il fiduciario, la proprietà di una cosa conmancipatio o in iure cessio, col patto che, al verificarsi delle condizioni pattuite, la stessa cosa sarebbe tornata nella proprietà del fiduciante.

Ad esempio, nel 1938 vengono stabilite le leggi razziali contro gli ebrei in Italia. Molti ebrei lasciano immediatamente l'Italia e spesso cedevano a titolo di fiducia i loro beni immobili (le loro imprese, case, patrimoni immobiliari) ad amici, con il patto fiduciario con cui stabilivano che quando questi sarebbero potuti tornare in Italia, i beni dovevano essere loro restituiti. In molti casi queste persone non riuscirono a riavere i loro beni indietro, avendo trasferito il diritto di proprietà per la "fiducia mal riposta".

Contratti verbali-

STIPULAZIONE = si perfeziona unicamente con lo scambio di parole solenni (congruità verbale tra la domanda dello stipulante e la risposta del promittente) è un negozio formale e solenne, facile da concludere (domanda e risposta) è di grande utilizzo, perché è un negozio astratto (non rileva la causa tipica) per cui si può realizzare qualsiasi cosa. Con la stipulatio si può realizzare una locazione, una compravendita, un leasing, un mutuo, qualsiasi cosa comporti un dare, facere o praestare. La stipulatio è il sinonimo generale del contratto. È un negozio astratto, non c'è una causa tipica, l'importante è che la forma si conservi (forma solenne). La formula è: "prometti ecc.?" (spondes?) - "prometto" (spondeo). La stipulatio consisteva quindi in uno scambio di domanda e risposta, in cui entrambe le parti: dovevano essere presenti e sentirsi reciprocamente (esprimere la

Per poter compiere atti giuridici, come si è detto, era necessario essere capaci d'agire, per cui anche uno schiavo poteva compiere una stipulatio per conto del dominus. È importante tenere presente che un'obbligazione assunta dallo schiavo impegnerà il dominus solo se costui gli ha dato un preciso ordine, altrimenti la stipulatio non è valida, e il dominus non sarà responsabile di eventuali inadempimenti.

Ad un certo punto i giuristi romani derogheranno anche all'esigenza formale (Es. i giuristi romani diranno che "se io ti faccio la domanda in latino e tu mi rispondi in greco è valida la stipulatio? Si, è valida comunque". Oppure se io ti dico "prometti di dare cento" e tu rispondi in latino "quid ni" (perché no, quindi si) non c'è congruità verbale, ma è chiaro che la

La stipulazione è valida. La stipulazione diventa un contratto molto ampio, in cui si prescinde dalla causa ma anche la forma viene allentata.

CONTRATTI CONSENSUALI

Sono quei contratti in cui l'unico elemento essenziale è il consenso. Non sono necessari:

  • consegna della cosa
  • pronunce solenni
  • porre in essere una qualunque forma

Da questi contratti nascono obbligazioni in capo a ciascuna delle due parti, ed è sempre possibile il scioglimento per mutuo consenso. Nei contratti consensuali, una volta che è stato raggiunto l'accordo (la conventio) tra le parti, il contratto è già idoneo a produrre gli effetti.

I contratti consensuali sono: la compravendita, locazione-conduzione, mandato, società.

La caratteristica comune a questi 4 contratti è che si presentano come contratti informali, non solenni; quindi, sono molto snelli nella loro struttura. Sono tutelati dall'editto del pretore, si tratta di una tutela maggiore rispetto a

quella offerta nei normali processi perché la valutazione del giudice si basa sulla buonafede oggettiva, cioè il comportamento di correttezza commerciale. In base a questo criterio, per esempio il giudice può valutare i vizi del consenso, gli interessi eventualmente aggiunti al contratto o eventuali patti (accordi convenzionali) che vengono aggiunti ai contratti (tipicamente i patti vengono aggiunti alla compravendita).

La compravendita e la locazione-conduzione sono contratti bilaterali, cioè basati su rapporti sinallagmatici (reciprocità), quindi contratti a prestazioni corrispettive. Invece, il mandato è un contratto bilaterale imperfetto. La società è un contratto plurilaterale perché i soci possono essere anche più di due parti.

COMPRAVENDITA è un contratto consensuale, con effetti obbligatori, di ius gentium (fruibile anche dagli stranieri). È un contratto a prestazioni corrispettive (sinallagma) con

cui una parte (venditore) si obbliga a trasferire all'altra (compratore) il pacifico possesso di una cosa (mobile o immobile), garantendo per l'evizione ed ivizi occulti. Il compratore si obbliga a versare il prezzo (è qui la reciprocità delle prestazioni). Spiegazione definizione: è un contratto consensuale basato sul sinallagma, dove due sono gli obblighi: uno in capo al venditore e uno in capo al debitore.

Cos'è l'EVIZIONE? La perdita (totale o parziale) di un diritto in forza del diritto preesistente di un terzo. L'evizione si verifica quando il compratore è privato in tutto o in parte del bene acquistato, a causa di una pronuncia giudiziale che stabilisce, in favore di un terzo, l'esistenza di un difetto di titolarità in capo al venditore che non avrebbe potuto trasferire il bene. Il venditore ha l'obbligo di garantire l'assenza di un simile rischio. Quando un compratore con mancipatio a non domino

oppure anche nel caso di res mancipi trasferite contraditio, fosse stato citato in giudizio da un terzo che sostenesse di essere lui il proprietario, prima che si compisse il termine per l'usucapione e di fronte.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
43 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Soshito98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Concetti giuridici di base e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Pasolini Gianni.