APPUNTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO K-Z
A.A. 2022/2023
DIRITTO AMMINISTRATIVO
1) Il diritto amministrativo e la sua specialità
I pubblici poteri osservano regole diverse da quelle osservate dagli altri soggetti
dell’ordinamento (non già il diritto privato, bensì un diritto proprio). Questa tendenziale
diversità di strumenti giuridici (a cosa serve la pubblica amministrazione, cioè?) ha come
dell’interesse pubblico
scopo la cura concreta (il quale non è la sommatoria degli interessi
individuali, bensì la cosa pubblica). Questa deduzione non spiega però perché
l’amministrazione abbia – –
e debba avere un diritto speciale che la regoli: il potere di
governare la cosa pubblica, che non significa agire a qualunque costo, è dato dalla
– in quanto l’amministrazione cura interessi stabiliti
possibilità riconosciuta dal legislativo,
–
dal Legislatore di esercitare delle prerogative autoritative che possano imporsi rispetto agli
interessi dei soggetti privati (anche nel diritto privato a ben vedere esistono casi in cui certi
soggetti godono di prerogative forti contro altri soggetti: es. potestà genitoriali). La
prerogativa di poter incidere sulle situazioni di altri soggetti, unilateralmente, è detta potestà:
essa serve a tutelare l’interesse pubblico, nei confronti di tutti gli interessi individuali, troppo
specifici e lontani dal tutelare la cosa pubblica. Nello svolgimento di queste attività, quindi,
di cura concreta di un interesse che trascende quello dei singoli individui, la legge conferisce
all’amministrazione delle particolari prerogative, dei poteri, ossia la capacità di operare su
un piano superiore rispetto a quello dei soggetti privati (occupandosi di interessi loro
superiori). Il potere si caratterizza come capacità di incidere in situazioni giuridiche
soggettive, in senso unilaterale, che afferiscono a terzi, ponendo questi ultimi in una
situazione di soggezione
Storicamente, in un certo momento storico si afferma lo Stato liberale (con il principio dello
Stato di diritto: governo legato agli strumenti forniti lui dal Legislatore, e non può andare
oltre). Questo meccanismo fa sì che si crei l’esigenza di dare un diritto – stabilito in sede
– per l’amministrazione, che cioè difenda i consociati dall’arbitrio
legislativa e che sia ad hoc
Il fatto che l’esecutivo si sottoponga al Legislatore non avviene in un solo
dei governanti.
momento: sono i giudici a prendere atto della trasformazione (pertanto il primo capitolo del
manuale parla di un diritto giurisprudenziale), applicando determinate leggi, costruiscono un
sistema di diritto (dell’amministrazione). La cosa è viepiù sottile: sin dal principio
dell'affermazione dello Stato di diritto, nel continente europeo, questi giudici sono diversi (si
tratta di una giustizia amministrativa che afferma il diritto amministrativo).
Si guardi alla pronuncia del 1873, del Tribunale dei Conflitti - organo francese -, volta a
dirimere un conflitto tra giurisdizioni. Il caso - storico, perché segna la nascita del diritto
amministrativo come diritto speciale - è Arret Blanco: una bambina di nome Agnese viene
investita da una vettura di un'azienda statale (un carro di proprietà pubblica, cioè), e perciò
le viene amputata una gamba. I genitori chiedono al giudice civile il risarcimento dei danni
extracontrattuale, intentando la causa contro l’ente
secondo i principi della responsabilità
pubblico (l’azienda) e contro i funzionari pubblici alla guida del carro. L’ente, convenuto in
giudizio, sostiene che la domanda risarcitoria non possa attecchire poiché non può chiedersi
risarcimento dei danni innanzi al giudice civile, se il convenuto è un ente pubblico. Il
Tribunale dei Conflitti dà ragione all’ente, sostenendo che la materia sia non già del giudice
civile, bensì del Consiglio di Stato (risolve il conflitto di giurisdizioni). Il presupposto implicito
è che, data la specialità dell’attività in questione, essa sia senz’altro sottoposta a regole
altrettanto speciali. Il Consiglio di Stato, non potendo applicare i principi del Code Napoleon,
elabora - per queste fattispecie risarcitorie - il principio della responsabilità senza colpa (lo
Stato paga senza dover dimostrare la presenza della colpa). La sentenza è importante
poiché per la prima volta fissa nero su bianco il principio per cui in caso di controversia con
soggetto pubblico, che risponde di regole e prerogative speciali in quanto pubbliche, la
giurisdizione è nell’amministrazione. Ecco perché il diritto speciale evolve col giudice
speciale: è il giudice speciale che afferma i principi - speciali - del diritto.
accade un po’ dopo: nel 1889, il Legislatore istituisce la IV sez. Consiglio di
Ciò in Italia
Stato (accanto alle tre preesistenti) e di lì in poi si radica una esperienza simile a quella
francese, sia pure con delle sostanziali differenze. Mancando il Tribunale dei Conflitti, in
Italia il suo ruolo viene dato allo stesso Consiglio di Stato; ma, data la sua non terzietà
rispetto al possibile conflitto di giurisdizioni, lo stesso ruolo verrà affidato alla Cassazione
(che ancora oggi ha questo ruolo). La Cassazione italiana non costruisce però la specialità
del diritto amministrativo in relazione alla specialità del soggetto, bensì rispetto al tipo di
potere esercitato (quando la PA agisce iure privatorum, giudice civile; quando agisce iure
iure imperii era però molto ampia: certamente vi
imperii, Consiglio di Stato). L’espressione
rientrava ad es. l’atto di espropriazione (non guardandosi al soggetto, bensì all’atto, il caso
dell’incidente sia pure determinato dall’ente pubblico
- - di cui al caso di Agnese, sarebbe
finito al giudice civile e non amministrativo). Nel caso italiano, il diritto è speciale poiché
correlato all’esercizio di speciali prerogative.
Ricapitolando: la cura dell’interesse pubblico, scopo dell’amministrazione, mette la stessa
rende possibile l’imposizione di questa sugli altri
su un piano diverso, che soggetti (in modo
L’amministrazione può fare però soltanto ciò che la legge prescrive. Questo
potestativo).
legame mette l’amministrazione nella condizione di essere regolata da norme diverse da
quelle del diritto dei privati; questo dispositivo di specialità è diverso a seconda
dell’ordinamento (nel caso francese il criterio è soggettivo, e questo lo rende ampio; nel
caso italiano il discrimine si basa sull’idea che serva un giudice speciale quando
l’amministrazione esercita un potere, cioè agisce iure imperii, modificando situazioni
soggettive).
La grande distinzione italiana nell’attività amministrativa è tra attività materiale e attività
provvedimentale: solo la seconda, esercizio del potere, è trattata con regole del diritto
amministrativo; la prima è tratta con regole tendenzialmente del diritto privato, ma non tutte.
La Costituzione ci aiuta a dare un senso alle cose dette finora, affermando il principio di
l’amministrazione agisce. Questo aspetto non è
legalità e spiegandoci il motivo per cui
evidenziato molto nel manuale. L’idea che l’amministrazione sia soggetta a regole speciali
è enfatizzata dalla separazione dei poteri, poiché il giudice non può sostituirsi
all’amministrazione. La Costituzione incorpora i requisiti di specialità e legalità.
L’art. 97 c. 2 Cost. parla - non solo di riserva di legge, ma anche - di buon andamento e
dell’amministrazione, come criteri orientativi dell’azione amministrativa. Non si
imparzialità
tratta di una ridondanza: il Costituente inserisce imparzialità e buon andamento come criteri
informanti il principio di legalità. Essi dipendono dal fatto che l’amministrazione dello Stato
democratico risponde di quell’eguaglianza sostanziale che è a fondamento dello Stato
democratico stesso, quale Stato impegnato a cambiare la realtà (=Stato interventista).
Da imparzialità e buon andamento la giurisprudenza (la Corte Costituzionale) ricava molti
principi ulteriori: trasparenza, partecipazione, ragionevolezza, diritto di difesa nel
procedimento per i provvedimenti sanzionatori, proporzionalità e, in alcuni casi, la
riserva di amministrazione (pur discussa, a seguito di una legge sugli impianti di energia
da biomassa adottata dalla Regione Veneto, impugnata dallo Stato poiché il criterio selettivo
della distanza - solo alcune imprese possono dotarsi di questi impianti, a patto che siano
distanti x metri dai centri abitati sono ammessi - non è imposto volta per volta dal
procedimento amministrativo, ma come un dato stabilito ex ante e dunque non compatibile
con la necessità di verificare le scelte caso per caso, di cui al principio del necessario
procedimento, cioè della necessaria istruttoria, capace di relativizzare le scelta
amministrativa; questo è lo strumento costituzionale per eccellenza per realizzare i principi
di imparzialità e buon andamento, non potendo il Legislatore dire quale sia ora e per l’allora
il limite di distanza: esisterebbe una tipologia di decisioni pubbliche nella quale cioè la legge
non può sostituire il procedimento amministrativo).
– –
Dal principio di legalità discendono come corollari la nominatività e la tipicità dei poteri:
ogni potere amministrativo deve essere cioè previsto (nominato) e tipico (definito).
L’amministrazione esercita i suoi poteri solo se conferitigli dalla legge, non ad ogni costo.
Se il potere non le è previsto, il suo esercizio arbitrario è illegittimo (e il vizio di eventuali
provvedimenti presi è la nullità). Nominatività e tipicità sono corollari del principio di legalità
(questa ricavabile dal combinato disposto dell’art. 97 c. 2 Cost. e prima
in senso sostanziale
parte della Carta fondamentale, sui diritti e libertà, insieme all’art. 23 Cost.).
si dava sempre per scontata l’esistenza del principio per cui
Mentre in età liberale tutto ciò
che non è vietato è permesso (c.d. principio innominato di libertà), tra i nostri costituzionalisti
non è così pacifico che questo principio esista in Costituzione. In Germania esso certamente
esiste, tanto che la Corte tedesca ne ha parlato. Non così la nostra Corte Costituzionale.
Che esistenza oppure no, l’esigenza della legalità sostanziale non ne risente (e comunque
la si ricava da quel combinato disposto di cui sopra).
Una società chiede di ottenere un permesso di costruire per realizzare una certa opera
edilizia. Nella procedura di rilascio di questo permesso è previsto che vi sia un parere di una
Commissione comunale, la quale si riserva di verificare le incerte condizioni. Il Comune
invero tarda nella risposta e alla fine non risponde. La società sollecita l’intervento del
Comune, richiedendo la nomina di un Commissario esterno che alla fine nega questo
permesso. Il diniego è contestato dalla società, che si rivolge al giudice, non capendo
perché, pur dimostrate le condizioni di cui aveva fatto richiesta la Commissione comunale,
il Commissario abbia negato il permesso. Il Consiglio di Stato, in secondo grado, dà torto
anch’esso alla società, sostenendo l’esistenza di un principio di tipicità e nominatività per
cui il provvedimento richiesto non era ancora nominato nel piano regolatore (sebbene lo
sarebbe stato in futuro e ciò era risaputo dalla società).
Un caso diverso è quello - interessantissimo e di notevole impegno per il Consiglio di Stato
- dei c.d. poteri amministrativi impliciti. Come possono esistere poteri impliciti, cioè non
nominati e non tipici di cui tuttavia va desunta l’esistenza?
Il caso è il seguente: nel 2017, Telecom Italia viene scalata sotto traccia dal grande gruppo
francese Vivendy. Il Consiglio di Stato affronta il problema dell’esistenza o meno di un
controllo da parte di Vivendy su Telecom. La Consob, soggetto regolatore, adotta ad un
certo punto un atto, non nominato e non tipico, in cui semplicemente comunica di aver
verificato il controllo su Telecom da parte di Vivendy, che ha acquistato un certo stock di
azioni. Vivendy nega il controllo, sapendo che se ciò fosse acclarato potrebbero scattare
alcune azioni di blocco nei suoi confronti. Vivendy si rivolge al giudice amministrativo, per
vedere accertata la nullità dell’atto della Consob (derivante da un potere inesistente nella
legge, dunque atipico e innominato: quello di controllare come ha fatto la Consob). Il giudice,
Consiglio di Stato in appello poi, compie un ragionamento molto complesso (si noti, il diritto
amministrativo è un diritto giurisprudenziale, come si è detto): vero che la legge non prevede
questo atto, e tantomeno questo potere, tuttavia la Consob per poter esercitare i poteri di
regolamentazione del mercato è chiamata ad accertare situazioni come quella della
fattispecie; se non facesse così, non potrebbe esercitare i poteri che la legge le affida
– –
[esistono poteri previsti dalla legge che possono essere pensati solo sotto la logica
presupposizione di altri, non previsti, ma impliciti]. Certo, è evidente che ciò infranga il
principio di legalità, e tuttavia il fatto che per questa via gli si riconosca la caratura di potere
– –
pure implicito lo sottopone ai corollari discendenti dal principio stesso (ex art. 97 Cost.)
e anzitutto a quelli di trasparenza e partecipazione che derivano dall’imparzialità. Pertanto,
il fatto che Vivandy non sia stata messa nelle condizioni di poter interloquire in procedimento
rende il provvedimento illegittimo. Quindi sì all’esistenza di potere impliciti, ma che per
– –
questa via salvo violare il principio di imparzialità devono sottoporsi alle condizioni di cui
al principio di legalità, valido per i poteri espliciti (nominati e tipici): ciò soltanto può
regolarizzare la rottura del principio di legalità stesso. Così il provvedimento di Consob è
annullato.
Un’altra categoria di atti molto discussa e complessa poiché difficilmente compatibile con il
sistema costituzionale è quella dei c.d. atti politici. Il Legislatore nel 2010 ha riproposto una
introdotta nell’ordinamento negli anni ‘20 del secolo scorso (=insindacabilità
categoria degli
–
atti politici, così come prevista nel TU del Consiglio di Stato). Eppure, la Costituzione art.
–
113 sottolinea che «Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione
ordinaria o amministrativa». E ancora che «Tale tutela giurisdizionale non può essere
esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti».
L’interpretazione degli atti politici è sempre stata discussa. La dottrina a suo tempo, prima
del 2010, ne ammetteva l’esistenza sia pure in casi eccezionali (pochissimi a dire la verità,
quelli per cui veniva in gioco la sopravvivenza dell’ordinamento nel suo complesso: es. il
diniego di una estradizione di un soggetto affinché venga punito in altro Stato;
provvedimento con cui il governo autorizza l’ampliamento di una base militare; diniego da
parte del governo di stipulare un’intesa con una confessione religiosa.
Il principio di non impugnabilità degli atti emanati dal governo è stato oggetto di
interpretazioni anche talora estensive. Il governo di cui si tratta è il Governo della Repubblica
o qualunque sua diramazione? È sindacabile ad esempio la decisione di un sindaco di
revocare la carica di assessore ad una persona?
Un caso esemplare dell'interpretazione oggi dominante è quello in cui il giudice derubrica
l’atto politico ad atto di alta amministrazione, in cui il giudice non può sindacare granché ma
deve acclarare che non vi sia manifesta illogicità, discriminazione o assoluta arbitrarietà. Si
tratta dunque di atti sindacali solo entro certi limiti, in cui il giudice può intervenire solo se
l’atto è abnorme.
2) I poteri amministrativi: tipologia ed effetti
I poteri amministrativi (esplicazione della c.d. attività provvedimentale) si distinguono per
tipologia. Esistono infatti poteri vincolati, poteri discrezionali e poteri tecnico-discrezionali
(così la giurisprudenza e non la dottrina). La giurisprudenza si serve di queste
differenziazioni per capire quanto spazio di sindacato abbia il giudice (se l’attività è
discrezionale, c’è poco margine per il giudice [nei limiti di carenza di motivazione, illogicità,
abnormità…]; viceversa se l’attività è vincolata il giudice ha molto spazio di valutazione);
inoltre, in dottrina si ritiene che al potere vincolato corrisponda un diritto soggettivo, mentre
– –
al potere discrezionale luogo ove entra in gioco il bilanciamento di interessi un interesse
legittimo. Ma la differenziazione è importante anche perché la giurisprudenza, in tema di
ha cambiato rotta di molto negli ultimi vent’anni: ciò che allora
poteri tecnico-discrezionale,
veniva considerato non sindacabile, oggi tende ad essere un po’ più sindacabile (poiché
non si tratta di vera discrezionalità).
Potere discrezionale l'espressione discrezionale non coincide con il senso comune
che del termine se ne ha. L’amministrazione non pu&o
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