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Il processo legale e i suoi termini tecnici

AULO AGERIO, causa, mentre la parte che viene chiamata in giudizio e subisce l'azione è il CONVENUTO ("venuto insieme all'altro") e prende il nome di cioè colui che nega il NUMERIO NEGIDIO, diritto vantato dall'altro. Il termine "Numerio" fa riferimento alla quantità della condanna che eventualmente dovrà subire il convenuto. Il termine tecnico latino con cui si indica il convenuto è (= "REO"), termine che individua un qualunque soggetto convenuto in giudizio, presentato come "colpevole" dall'attore. Il termine azione viene usato per indicare il processo dal punto di vista soggettivo dell'attore, ma anche come sinonimo di giudizio (= iudicium) per indicare oggettivamente i diversi tipi di processo.

2. IL PUNTO DI VISTA DEL PROCESSO = etimologicamente "processum" significa PROCEDERE. Il presupposto del processo è che vi sia una controversia del diritto che

viene dedotto ingiudizio. Se vi è una controversia l'attore vuole che vi sia un intervento, della civitas a Romae dello Stato in generale, che stabilisca chi ha ragione tra le parti. L'attore mette in moto un percorso che inizia proprio con l'impulso da parte sua e poi procede attraverso tutta una serie di passaggi come l'individuazione della fattispecie giuridica, la precisazione dei suoi connotati, l'ascolto della controparte, l'assunzione delle prove e così via fino ad aggiungere alla sentenza finale. Le parti processuali e coloro che gestiscono il processo (es. il magistrato) quindi, seppur con interessi diversi, procedono insieme attraverso tutte le fasi necessarie per poter poi giungere ad un punto in cui sarà possibile pronunciare la sentenza finale. Il diritto dedotto in giudizio viene sottoposto a tutta una serie di esami durante le diverse fasi del processo, ma poi nel momento della sentenza potrà essere.riconosciuto all'attore o al convenuto, in base a se la sentenza pronunciata sarà di condanna o di assoluzione nei confronti del convenuto. Una volta pronunciata la sentenza, il diritto riconosciuto ad una delle parti processuali non sarà più lo stesso diritto dedotto in giudizio dall'attore, perché quello era un diritto vantato dall'attore senza alcuna certezza che gli appartenesse, mentre quello pronunciato con la sentenza sarà stato accertato durante le varie fasi del processo e quindi verrà riconosciuto ad una delle parti. Il processo è quindi UNO STRUMENTO TRASFORMATIVO DELLA REALTÀ GIURIDICA per quanto riguarda sia i diritti, che vengono accertati, sia i soggetti. Proprio per questo motivo gli istituti giuridici nascono nel corso del tempo. Il processo è l'insieme di una successione di fasi che si attraversano per giungere alla risoluzione del conflitto (= sentenza). [A Roma il magistrato]

giusdicente è il pretore colui che presiede il tribunale il luogo diesercizio dell'azione]. 8/11; 10/11; 11/11;

 I 3 TIPI DI PROCESSO/PROCEDIMENTO PRIVATO:
Esistono diversi tipi di processo/procedimento, in base agli scopi che si prefiggono:

  1. IL PROCESSO DI ACCERTAMENTO o DI COGNIZIONE = lo scopo che ci si prefigge in questo tipo di processo è quello di accertare la sussistenza o meno di un diritto, quindi di accertare se il diritto che Aulo Agerio ha dedotto in giudizio gli compete o meno. Tra i processi di accertamento inoltre bisogna distinguere tra:
    1. L'ACCERTAMENTO MERO (= puro) = il cui lo scopo è solo quello di accertare la sussistenza o la non sussistenza di un diritto, di una condizione giuridica. In questo tipo di processo la sentenza pronunciata non sarà di condanna o risoluzione, ma di mero/puro accertamento. Esempio: la causa di libertà; si tratta di accertare se un individuo è libero o meno. L'unico scopo del

Il processo in questo tipo di cause è quello di accertare lo status libertatis o lo status servitutis di un soggetto.

1.2 L'ACCERTAMENTO CON CONDANNA = lo scopo che ci si prefigge in questo tipo di processo è duplice: quello di accertare la sussistenza o meno di un diritto e di conseguenza quello di condannare o assolvere l'individuo che si è opposto a quel diritto. Esempio: un'obbligazione in cui l'individuo A afferma di dover ricevere 100 da B. Lo scopo del processo è in un primo momento quello di accertare la sussistenza o meno del diritto di credito dell'individuo A per 100 e poi, una volta verificato ciò, quello di condannare o assolvere il convenuto. Una volta pronunciata la sentenza si produrrà l'effetto trasformativo del processo, perché a quel punto l'individuo A sarà o non sarà creditore di B per quella precisa ragione.

1.3 L'ACCERTAMENTO COSTITUTIVO = lo scopo che ci si prefigge

In questo tipo di processo è duplice: quello di accertare la sussistenza o meno di un diritto e di conseguenza quello di costituire (= rendere reale, attuale nel mondo giuridico) o annullare con una sentenza la condizione giuridica derivante da quell'accertamento. Esempio: un individuo che ha compiuto un atto giuridico indotto con raggiro da un altro che chiede l'annullamento dell'atto. Se il giudice ravvisa la sussistenza del diritto allora costituisce con una sentenza l'eliminazione di quell'atto dal mondo giuridico.

Non sempre però, con un processo di accertamento l'attore riesce effettivamente ad ottenere quanto richiesto in giudizio. In questi casi allora entra in gioco il processo di esecuzione.

2. IL PROCESSO DI ESECUZIONE = lo scopo che ci si prefigge in questo tipo di processo è quello di giungere ad una sentenza che dia una concreta esecuzione a un diritto che sia di per sé certo o accertato (in un precedente giudizio di accertamento).

Nel diritto romano ci sono diverse forme di processo di esecuzione, mentre oggigiorno nel processo civile questo passa con la sentenza esecutiva attraverso gli ufficiali giudiziari del tribunale che si occupano di dare esecuzione alla sentenza del giudice.

3. IL PROCESSO CAUTELARE = lo scopo che ci si prefigge in questo tipo di processo è quello di mettere in atto delle misure di garanzia, degli strumenti che possano tutelare/cautelare l'individuo rispetto a rischi di vario genere. Esempio: c'è il rischio che il bene del contendere (= che le due parti si contendono e per cui è stata iniziata l'azione), nelle more del giudizio (= nei tempi sospesi e necessari affinché si possa compiere il giudizio) deperisca. In questi casi si avvia un procedimento cautelare con il quale si chiede al giudice di esporre con una sentenza degli strumenti di garanzia.

 LE FASI EVOLUTIVE DEL PROCESSO ROMANO:
 = il "processo attraverso azioni di legge"

È il primo tipo di processo romano, sviluppatosi a partire dal diritto dell’epoca più arcaica e poi anche nell’epoca repubblicana fino al II secolo a.C. circa. Questo tipo di processo si chiama “attraverso azioni di legge” perché la legge a cui fa riferimento è quella fondamentale delius civile, cioè la legge delle 12 tavole (= codificazione dei mores fatta ca. a metà del V secolo a.C.), a partire dalla quale si iniziarono a codificare delle procedure specifiche per raggiungere determinati scopi. Le procedure specifiche che vennero individuate sono 5, quindi il sistema delle legis actiones è tipico, perché le legis actiones sono quelle 5 specifiche e basta. Questo tipo di processo in realtà non si forma solo a partire dalla metà del V secolo a.C. con la codificazione delle 12 tavole, ma si inizia a formare sin dalla nascita della civitas. Il contesto all’interno del

Il processo per legis actiones è quello della nascita del ius all'interno del fas, quindi un contesto formale/solenne (= le forme erano indispensabili, erano garanzia di regolarità nello svolgimento del processo) in quanto sacrale e rituale (= le forme solenni erano codificate nei riti). Quindi il formalismo, la sacralità e la ritualità sono 3 elementi fondamentali del processo per legis actiones e questo significa che le parti che agiscono in giudizio con una legis actio sono tenute a compiere determinati gesti e a dire certa verba (= determinate parole). Questi elementi fanno sì che ancora oggi si faccia riferimento al processo e al suo svolgimento con termini quali "rito processuale", "celebrare il rito processuale", ecc.

LE CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROCESSO PER LEGIS ACTIONES:

Il processo per legis actiones è suddiviso in 2 fasi diverse che hanno funzioni diverse e si svolgono di fronte a due soggetti diversi:

  1. ...

LA FASE IN IURE (= nel diritto) è la fase del processo che si svolge davanti al magistrato giusdicente della civitas, il PRETORE, e la sua funzione nel diritto è quella di dare un inquadramento giuridico alla situazione che viene dedotta in giudizio dalle parti. Il pretore, ascoltando la versione della controversia dalle parti, dovrà costruire una qualificazione giuridica della controversia (es. si tratta di una compravendita) ed egli in questa fase del processo compie già un'azione trasformativa, perché individua la posizione giuridica di entrambe le parti, per poi passare il caso al giudice.

2. LA FASE IN IUDICIO o APUD IUDICEM (= presso il giudice) è la fase del processo che si svolge di fronte al GIUDICE, il quale dovrà giudicare il caso. Nel corso della fase in iudicio del processo per legis actiones il giudice formava il proprio convincimento sulla controversia attraverso un'azione istruttoria, cioè attraverso

L'assunzione delle prove, che poi riversava nella sentenza. Il giudice emetteva infine il suo iudicium (= giudizio): la sentenza. Il giudice era un privato cittadino, preferibilmente scelto di comune accordo tra le parti secondo un'arcaica prospettiva arbitrale, perché si riteneva che non fosse l'organo della civitas a dover decidere/giudicare, ma un appartenente al popolo ritenuto autorevole e con capacità equitative, che tenendo conto della qualificazione giuridica a lui presentata dal pretore stabiliva chi avesse ragione e chi no. Se le parti non riuscivano ad accordarsi sul giudice questo sarebbe stato scelto dal pretore da un albo di cittadini considerati aventi le qualità necessarie per ricoprire la funzione di giudice (= l'attuale giudice onorario). Vi era un momento di raccordo tra le due fasi in iure e in iudicio del processo per legis actiones che prendeva il nome di: ed era l'atto compiuto dalle parti processuali e dal LITIS.

il potere di risolvere la disputa.
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A.A. 2022-2023
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher IreneRolando di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Biscotti Barbara.