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INVENZIONE

Abbiamo tutte le direttive in materia, ad esempio sulle invenzioni biotecnologiche. Nel corso di queste lezioni faremo

citazioni relativamente a norme presenti in tutti questi atti normativi nazionali, europei o internazionali. Con

riferimento al primo tema trattato, il concetto di noi faremo riferimento a norme nazionali, della

invenzione,

convenzione sul brevetto europeo e norme di convenzioni internazionali più ampie. Le norme europee e internazionali

non stabiliscono il concetto di invenzione, non ci dicono cosa è un’invenzione. C’è una norma, la norma 2585 del

Codice civile che fa un elenco di oggetti brevettabili, ma questa norma invenzione.

non definisce il concetto di

Le norme sono interpretate da due entità principali: la giurisprudenza (i giudici che applicano una norma) e la dottrina,

ovvero i giuristi, gli avvocati, i professori universitari, quindi gli studiosi del diritto, che scrivono libri, articoli. La

giurisprudenza: la dottrina è composta dagli studiosi di diritto che scrivono di una certa materia, la

dottrina e la

giurisprudenza è relativa alle decisioni dei giudici in una certa materia. Nella giurisprudenza brevettuale dobbiamo

tenere conto della giurisprudenza amministrativa dell’ufficio europeo dei brevetti che emette delle decisioni di rifiuto,

di accettazione, concessione del brevetto; anche in fasi successive. Dottrina e giurisprudenza sono concordi a definire

tecnico. L’invenzione è sempre definita come

l’invenzione come la soluzione nuova e inventiva di un problema

industriale. Il concetto e requisito di industrialità è fondamentale per un’invenzione brevettabile.

un’invenzione

La nostra legge in particolare è intitolato brevetto, ci dice

l’art. 45 del codice della proprietà industriale oggetto del

cosa non è considerato invenzione per la nostra legge. Una norma analoga si ha sull’invenzione del brevetto europeo,

europeo.

art. 52 della convenzione sul brevetto 6

La convenzione di Monaco da delle disposizioni sostanziali, definisce l’oggetto del brevetto, ci dice quali sono le

invenzioni brevettabili, quali sono i requisiti di brevettabilità e quando lo stato italiano ha aderito e ha ratificato la

convenzione sul brevetto europeo, ha cambiato la legge che all’epoca disciplinava l’istituto del brevetto. Noteremo

una corrispondenza tra le norme del codice della proprietà industriale (disciplinano il brevetto italiano) e le norme

della convenzione sul brevetto europeo (che disciplinano il brevetto europeo) che porterà alla porzione italiana del

brevetto europeo.

: “Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che

Art. 45 comma 1

siano nuove e che implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale.”

Questa norma, così come della convenzione europea, dice che le invenzioni possono riguardare qualsiasi

l’art. 52

settore della tecnica che ci deriva da un accordo internazionale, che è Trips, firmato a Marrakech nel 1996,

l’accordo

in cui fanno parte tutti gli stati del mondo e stabilisce una tutela minima per tutti gli stati che hanno aderito

all’accordo, dei diritti di proprietà industriale e intellettuale. Questo accordo con riferimento alle invenzioni ha

stabilito che le invenzioni possono riguardare qualsiasi settore della tecnica, il legislatore italiano ha aggiunto questo

inciso nella norma e anche la convenzione del brevetto europeo è stata modificata tenendo conto di quelle che erano

le indicazioni degli accordi Trips.

Questa norma che è lievemente diversa a livello europeo ci dice, : “Non sono considerate come

nell’art.45 comma 2

invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di

elaboratore (software);

c) le presentazioni di informazioni.”

Queste entità non possono essere brevettate perché sono prevalentemente astratte.

della convenzione europea ci dice che “non sono considerate, ai sensi del paragrafo 1, brevettabili

L’art.52 comma 2

per la legge:

a. le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; (uguale al’art45)

b. i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di

elaboratore; (uguale, salvo alcune terminologie)

c. le creazioni estetiche” (unica differenza tra il nostro sistema e quello della convenzione europea). Quindi in

Italia la creazione estetica non è brevettabile; il brevetto magari può riguardare i materiali dell’abbigliamento,

ma la creazione estetica è proteggibile con altri sistemi. Pensiamo ad un nuovo giubbotto o a un paio di

scarpe: possono essere protetti con uno strumento che conferisce una sorta di monopolio ed è ‘il disegno e il

modello’. Il risultato estetico è particolarmente creativo, dotato di valore artistico, si potrà dire che è coperto

dal diritto d’autore, che protegge le opere dell’intelletto di carattere creativo. Il tribunale di Milano ha

protetto con il diritto d’autore il moon boot. Il diritto d’autore ha una durata di 70 anni dopo la morte

dell’autore o dell’autore che muore per ultimo (se sono più autori). Possiamo avere opere con una durata

molto lunga nel tempo.

Queste norme stabiliscono soltanto che queste ideazioni non siano brevettabili in quanto tali.

Il afferma che: “Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è

comma 3 dell'articolo 45

nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi,

programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali”. Ciò significa che di una

l'applicazione pratica

certa scoperta, di un metodo matematico, di un principio scientifico potrà invece essere brevettata. La scoperta in

quanto tale di principio matematico non è brevettabile ma è brevettabile l'applicazione pratica e l'applicazione

concreta che tale metodo apporta al principio scientifico. Se ad esempio si scopre una sostanza in natura, la scoperta

7

non è brevettabile; ma se scopro alcune funzioni e trovo un’applicazione industriale e risolvo un problema tecnico

allora la scoperta è brevettabile lo stesso vale per i principi matematici.

à

Il ha una protezione peculiare: inizialmente la convenzione sul brevetto europeo ha escluso la brevettabilità

Software

del software. Si è preso in considerazione alla fine degli anni 70, perché si aveva paura che ciò creasse dei monopoli

eccessivi e c’era un forte contrasto dai produttori dell’hardware che si possono brevettare. È stata emanata a livello

europeo una d’autore: da allora lo stato

direttiva europea che ha imposto la proteggibilità del software con il diritto

italiano e gli altri stati hanno dovuto cambiare la legge del diritto d’autore, aggiungendo anche i programmi di

elaboratore (software). La è un atto normativo europeo, che non ha un’efficacia immediata negli stati che

direttiva

fanno parte dell’unione europea. Ogni stato deve adattare il suo ordinamento interno al contenuto della direttiva in

un certo arco di tempo (solitamente 2 anni): devono armonizzare il sistema interno al contenuto della direttiva.

Devono emanare delle norme che attuano i principi sanciti dalla direttiva europea.

Il ha caratteristiche diverse dall’istituto brevettuale. Il diritto d’autore nasce con la creazione

diritto d’autore

dell’opera:

• non è necessario un accertamento o un deposito, è solo necessario che l’opera sia stata creata dal suo

autore;

• la seconda differenza è la (con il brevetto 20 anni, con il diritto d’autore

durata della protezione 70 anni dalla

dell’autore)

morte

Anche sul contenuto dell’esclusiva abbiamo una differenza: nel sistema brevettuale abbiamo una copertura ampia,

cioè viene coperta l’idea di risoluzione di un problema tecnico anche una soluzione un po’ diversa ma equivalente

à

illustrata nel brevetto fa parte del diritto di esclusiva. Nel diritto d’autore invece si ha una protezione della forma in cui

estrinsecata, si protegge solo la forma espressiva e non l’idea che sta alla base.

l’opera si è Il diritto d’autore copre la

forma espressiva di un’opera non l’idea che sta alla base.

Esempio: un artista italiano ha fatto delle opere che si chiamano cancellature. Uno dei componenti del gruppo dei Pink

Floyd ha realizzato un cd e sulla copertina erano presenti tali cancellature l’artista ha fatto causa. Il confine tra

à

estrinsecazione e idea che ne sta alla base è molto sottile. Nell’esempio di un libro, invece, non posso parafrasare

un’opera: l’unico caso in cui posso farlo è una parodia, benché non sia indicata nella legislazione italiana, si dice che

soddisfa un principio di libertà di espressione. Casi di parodia ce ne sono stati molti, ma è lecito anche se la forma è

praticamente la stessa.

Il software in sé non è brevettabile oggi, è proteggibile dal diritto d’autore dove non abbiamo formalità costitutive.

Abbiamo una proiettività molto ristretta (solo la forma e non l’idea che sta alla base): tutto ciò ha comportato che

quella fame che sta alla base degli operatori del sistema informatico non è stata soddisfatta dalla protezione mediante

il diritto d’autore abbiamo avuto una serie di tentativi di portare il software nell’area del brevettabile. È stato

à

portato il cercando di applicare la deroga prevista dal terzo comma, cioè: se il software

software nell’area brevettabile

permette di ottenere un effetto tecnico (cioè il risultato che il software porta al computer o esternamente al

computer), allora può essere brevettabile.

In America la brevettabilità del software cambia. Method of doing business sono permessi in America ma, se non si

riferisce a qualcosa di concreto, non possono essere brevettabili. In America si brevetta il software e anche con certi

limiti i metodi per fare business.

Per riassumere: l’articolo 45 è la norma che ci dice quale sono le invenzioni brevettabili. Il nostro codice e la

convenzione sul brevetto europeo non definiscono in modo preciso cosa sia un’invenzione, ma la giurisprudenza e la

dottrina affermano che l’invenzione sia una soluzione nuova e inventiva di un problema tecnico. La norma che 8

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nicksanji di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Aspetti giuridici, gestionali e bioetici per le biotecnologie e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Giudici Silvia.
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