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PREVALENTEMENTE PROCESSUALI.
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Con rappresentanza entra in gioco la legittimazione negoziale (vede l‘aspetto della sua on disponibilità a a
concludere un negozio). Non è titolare dell’interesse.
Di regola la conclusione del negozio viene da colui che è titolare dell’interesse, normalmente le due
posizioni coincidono. Con la rappresentanza questa coincidenza non c’è. La rappresentanza è quindi
attitudine a concludere il negozio sulla scorta dell’interesse.
La rappresentanza è l’istituto in forza del quale è legittimato alla conclusione del negozio, chi non è titolare
del relativo interesse. L’interesse al negozio e la sua conclusione vedono due persone distinte.
La legittimazione al negozio in capo al rappresentante può avere due fonti diverse e a seconda dell’una o
dell’altra si distinguono due tipi di rappresentanza:
- Rappresentanza legale: la legittimazione a rappresentare e a concludere i negozi deriva dalla norma. Es. il
pupillo infans
tutore del è un rappresentante.
- Rappresentanza volontaria: la legittimazione viene dal rappresentato che conferisce l’incarico.
La rappresentanza si distingue inoltre a seconda della spendita del nome (l’intestazione del contratto):
- Rappresentanza diretta: il rappresentante agisce per conto del rappresentato e in nome del
rappresentato. Il negozio produce i propri effetti direttamente nella sfera giudica del rappresentato.
- Rappresentanza indiretta: il rappresentante agisce per conto del rappresentato e in nome proprio. Il
rappresentante il proprio nome e non quello del rappresentato. Gli effetti si producono in capo al
rappresentante. Egli sarà obbligato a trasferire questi effetti in capo al rappresentato.
- La rappresentanza indiretta è fonte di obbligazione; in particolare è finte unilaterale.
-
Ius civile conosce solo rappresentanza indiretta questo perché sappiamo da esperienza diretta che il
formalismo di carattere sacrale e religioso può aver insistito su questa connotazione personalistica del
negozio (la presenza del soggetto ai riti, alle celebrazioni…).
Dalla sfera spirituale ci si può però anche spostare su quella economia. L’economia di età arcaica è
un’economia di tipo agricolo pastorale: la rappresentanza diretta è rilevante in un sistema economico
evoluto sul piano commerciale, non pastorale.
Una forma di limitata (ristretta ad una sola tipologia di effetti) rappresentanza diretta, però l’esperienza
arcaica l’ha conosciuto: schivi e figli in potestà, che sono strumenti di acquisto ma non hanno capacità
paterfamilias.
giuridica, possono concludere acquisti che vanno direttamente in capo ai Figli e schiavi
potevano concludere negozi (capacità d’agire) anche se non possedendo capacità giuridica (non avevano
status libertatis, status familiae).
tutti e 3 gli status necessari: l’uno mancante di l’altro
Se questo regime vale soltanto per gli effetti acquisitivi, significa che uno schiavo ed un figlio non
pater familias.
potrebbero mai obbligare un Cioè non potrebbero mai concludere validamente un negozio
produttivo di effetti obbligatori perchè non si potrebbe mai concludere in capo all’avente potestà (perchè lo
schiavo può soltanto aumentare il patrimonio e mai diminuirlo). Nello stesso tempo mai quell’effetto
res).
obbligatorio si potrebbe riflettere in capo allo schivo, non avendo ne diritti ne obblighi (è una
Lo schiavo non è quindi capace di produrre un effetto obbligatorio ma è perfettamente in grado di creare
l’effetto acquisitivo (come compratore ha il diritto al prezzo).
La vera rivoluzione arriverà tuttavia tra II e I sec. a.C. sulla scorta dell’importanza che acquista l’attività
mercantile, in particolare due attività: commercio terreste e commercio marittimo. L’editto del pretore
introduce due azioni:
- azione institoria: azione accordata nel caso in cui un imprenditore terrestre abbia affidato una parte della
propria attività allo schiavo o al figlio.
- Azione esercitoria: un armatore ha affidato una propria nave ad un proprio schiavo o ad il proprio figlio
con il ruolo del comandate della nave, con i compito di commerciare.
9/05
Il pretore parte dall’esperienza dello ius civile, che vive insegnato per secoli che il negozio del figlio e dello
schiavo è valido se con effetti acquisitivi. Pretendo da questo punto, il pretore deve aggiungere l’altro esito,
cioè che l’attività negoziale possa anche obbligare. L’obbiettivo che farà l’editto del pretore è quindi quello
di renderete responsabile l’avente potestà per gli obblighi che eventualmente scaturiscano dal negozio che
è stato concluso per suo conto. 25
Tutto questo avviene con un particolare congegno processuale: la trasposizione di soggetti; azione institoria
e azione esercitoria sono entrambe azione con trasposizione di soggetti. Ciò vuol dire che vi è un
intentio condemnatio,
cambiamento tra e ovverosia, nell’intentio compare il nome di colui che ha
condemnatio
effettivamente concluso il negozio, ma nella l’invito a condannare o assolvere viene enunciato
nel nome di colui che ha conferito l’incarico. Tutto ruota sull’utilizzo degli acronimi.
“Se risulta che A.A. ha venuto per 100 sesterzi il fondo X a Tizio”, e aggiunge “preposto da N.N.” (il
preponente), “tu giudice condanna N.N. a pagare 100 (ad A.A.)”. Già nell’intentio, N.N. figura come chi ha
preposto, non come colui che ha concluso il negozio.
L’anonimato funzionale, consente di anticipare nel ruolo di convenuto processuale, colui che non è stato
parte del contratto. La responsabilità si sposta dal rappresentante, al rappresentato.
Questo metodo si rivela talmente efficace che verrà utilizzato anche quando su uscirà dai confini familiari e
il rappresentante non sarà ne’ uno schiavo ne’ un figlio.
I RAPPORTI PATRIMONIALI
Nell’esperienza moderna diritti reali e diritti di credito vengono rappresentate secondo la terminologia di
diritti assoluti e diritti relativi. Questa differenza si incentra perché nell’un caso (diritti di credito) e nell’altro il
titolare del diritto realizza il proprio interesse: il titolare del diritto di credito, quando il titolare esegue la
prestazione dovuta da parte di colui che è l’unico in grado di soddisfare il suo interesse; nell’altro (diritti
reali) il titolare realizza il proprio interesse nel presupposto della astensione di tutti gli altri consociati (erga
omnes), nel momento in cui anche uno solo dei consociati viola il suo diritto, ecco che il suo interesse non è
più soddisfatto.
Nell’esperienza romana, l’articolazione diritti assoluti - diritti relativi non viene espressa attraverso il
linguaggio dei diritti sostanziali ma attraverso le categorie processuali: i diritti assoluti sono diritti tutelati da
in rem; in personam.
azioni i diuriutti relativi sono diritti tutelati da azioni
10/05 actiones in rem.
Il tema dei diritti reali nell’esperienza romana viene configurato dal punto di vista delle
numeros clausus
I diritti reali sono un e ognuno ha un suo proprio regime preciso.
Si distinguono 2 gruppi:
- la proprietà
- Diritti reali limitati: una pluralità di figure che si identificano come diritti reali su cosa altrui: vi è una
duplicità di titolari in dialogo tra di loro perché il titolare del diritto esercita il proprio diritto sul bene di cui
un altro è proprietario. Quindi sullo stesso bene si esercitano due diritti.
- I diritti reali limitati a loro volta si distinguono in
diritti reali di godimento: attribuiscono al titolare una gamma più meno ampia di facoltà di godimento
• sottraendole al proprietario.
diritti reali di garanzia: la prospettiva non è di attribuire al titolare una facoltà più o meno ampia di
• godimento ma di attribuirgli una possibilità di rivalersi sul bene nel caso di inadempimento dal parte del
proprietario suo debitore.
La proprietà
All’interno di questa articolazione la figura di riferimento è la proprietà.
Domitium ex iure quiritium è la denominazione peculiare della proprietà romana e fa trasparire innanzitutto
chi può essere titolare di proprietà a Roma: “quiritium” sta ad indicare gli antichi eredi figli del dio Quirino e
quirites è l’appellativo per antonomasia che i romani si accreditano. È necessario quindi essere cittadini
romani per essere titolare di proprietà. Potranno eventualmente estendersi a soggetti che come per es. i
latini non hanno la cittadinanza ma hanno un compendio di facoltà molto vicine a quelle dei cittadini: il
commercium dominium).
(l’attitudine ad essere titolari di
res corporales dominium
Tutte le possono essere oggetto di con una distinzione seguendo una distinzione
fondamentale. corporales)
Tutti i beni corporali (res possono essere oggetto di proprietà, con una distinzione:
- res mancipi: le cose più preziose (attrezzi agricoli, tutti gli animali da tiro era soma, il fondo rustico,
res mancipi
l’immobile, l’edificio, gli schiavi, le servitù ristiche). Le appartengono alla categoria che
chiamami oggi beni di produzione della società agricola.
- res nec mancipi: tutte le altre
Questa classificazione si apre in epoca molto antica e si chiude in epoca altrettanto antica. Ce la riproduce
già Gaio. 26
La proprietà dominium res nec mancipi, res mancipi
Possono essere oggetto di tutte le mentre per le è necessario fare
dominium
una distinzione per quel che riguarda il fondo rustico: fino al I sec. poteva essere oggetto di solo
il fondo posto nel territorio di Roma. Con il primo secolo la cittadinanza romana viene estesa a tutti gli
dominium
abitanti del territorio italico (italici). Oggetto di sono tutti i fondi situati sul suolo italico.
È indubbio che il contenuto della proprietà comprende tutte le prerogative, tanto è vero che il nostro codice
civile non definisce la proprietà ma il proprietario all’art. 832 (sarebbe impossibile elencare tutte le
prerogative del proprietario).
Sicuramente i giuristi romani descrivono la proprietà come una pienezza di potere, fino al punto che il
proprietario immobiliare romano, è esonerato ad imposta. I tributi li pagano i provinciali ma non i proprietari
del fondo. Rappresenterebbe questa un imposizione di natura fiscale.
Poi la crisi del III secolo arriva e il cambio di passo lo segna Diocleziano. Egli intervenne sul piano della
edictum
politica economica ed em