Decreto ministeriale e delega a decreto legislativo di riordino:
con uno o
Decreti ministeriali→ più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di
competenza, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore
della legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dei commi 15 e 16
dell’articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l’applicazione
dei commi 29 e 30.
Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al d.lgs. 163/2006.
decreto legislativo→ il Governo e delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti,
ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a
carico delle PPAA;
b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all’uso delle risorse pubbliche sia in ordine
allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;
c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di
carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale,
regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a)
devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento
dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del
coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui da diritto
l’assunzione della carica;
d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di
informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle PPAA di cui all’art. 1, comma
2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano
funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli
uffici di diretta collaborazione;
e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità
di elaborazione dei relativi formati;
f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma
anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si
devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a
condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione
senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e
di rispettarne l’integrità;
g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della
durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;
h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità
e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Le disposizioni di cui al decreto legislativo previsto integrano l’individuazione del livello essenziale
delle prestazioni erogate dalle PPAA a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e
della cattiva amministrazione, a norma dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e
costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione. → la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle PPAA, delle
Responsabilità e sanzioni
informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi
dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. 198/2009 ed e comunque valutata ai sensi dell’art. 21 del d.lgs.
165/2001, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sugli
strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.
Ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicazione → le disposizioni dei commi da 15 a
33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e
successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle
amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile,
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione
europea.
Obblighi di comunicazione → commi 27, 39 e 40.
Le informazioni che sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 15 e 16 sono
trasmesse in via telematica alla Commissione.
Al fine di garantire l’esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e
la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le PPAA di cui all’art. 1,
comma 2, del d.lgs. 165/2001, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti
pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell’art. 36, comma 3, del medesimo
d.lgs.165/2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il
tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali
attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente
dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono
nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato art. 36, comma 3, del d.lgs. 165/2001, e vengono
trasmessi alla Commissione per le finalità di cui ai commi da 1 a 14. I titoli e i curricula riferiti ai tali
soggetti si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.
Obblighi di monitoraggio→ comma 28.
Le amministrazioni provvedono al monitoraggio periodico del rispetto dei termini procedimentali
attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel
sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.
Modifiche al d.lgs. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e disposizioni relative all’ordinamento del lavoro nelle
PPAA.
Codice di comportamento→ commi 44 e 45: modifiche all’art. 54 del d.lgs. 165/2001.
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni: il Governo definisce un
codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità
dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza,
lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. Il codice contiene una
specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e
comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo,
compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti
affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.
Approvazione, pubblicazione e consegna al dipendente: il codice, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all’atto
dell’assunzione.
Responsabilità e sanzioni: la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi
quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, e fonte di responsabilità
disciplinare.
La violazione dei doveri e altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile
ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o
regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l’applicazione della sanzione di cui
all’art. 55-quater, comma 1 (licenziamento disciplinare).
Per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria
adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di
inerzia, il codice e adottato dall’organo di autogoverno.
Codice di comportamento di ciascuna PA: ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura
aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di
valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento
predisposto dal Governo. Al codice di comportamento si applicano le disposizioni relative alle
responsabilità e sanzioni suddette (di cui al comma 3 della disposizione). A tali fini, la CIVIT definisce
criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.
Sull’applicazione dei codici vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di
controllo interno e gli uffici di disciplina.
Monitoraggio e formazione: le PPAA verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e
organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione.
I codici previsti sono approvati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi→ comma 42: modifiche art. 53 del d.lgs. 165/2001.
È resa più restrittiva la disciplina in materia di incompatibilità e cumuli di impieghi e incarichi,
prevedendo l’emanazione di specifici regolamenti per individuare, secondo criteri differenziati in
rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle PPAA e
prevedendo la responsabilità erariale del dipendente indebito percettore.
Entro 15 gg. dall’erogazione del compenso, i soggetti pubblici e privati comunicano
all’amministrazione di appartenenza l’ammontare
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Anticorruzione
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L'Autorità Nazionale Anticorruzione - Tesi
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Anticorruzione e trasparenza
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Trasparenza, anticorruzione e diritto di accesso