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Ai fini delle verifiche, l’impresa iscritta nell’elenco deve comunicare alla prefettura qualsiasi
modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 gg dall’avvenuta
modifica. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell’iscrizione.
Piani: 3
Piano nazionale anticorruzione (PNA): architrave del sistema. E’ elaborato dal
- governo (un comitato interministeriale fornisce le linee di indirizzo al Dipartimento
della funzione pubblica, il quale elabora il piano, l’ANAC lo approva. Esso reca le
basilari indicazioni per l'elaborazione dei piani triennali di prevenzione da parte
delle amministrazioni.
Piani triennali di prevenzione alla corruzione: I singoli piani sono adottati
- dall’organo politico, su proposta del RPC, entro il 31/01 di ogni anno (sulla base
delle indicazioni ex lege e del PNC) e viene trasmesso al DFP. Hanno durata
triennale, ma sono aggiornati annualmente (come i programmi per la trasparenza e
l’integrità ex l. n. 150/2012), con i quali si pone un problema di sovrapposizione.
Non è possibile affidare a soggetti esterni l’elaborazione del piano. Essi devono
individuare le attività più rischiose a livello di corruzione, prevedere meccanismi di
attuazione e controllo, prevenire il rischio di corruzione e prevedere obblighi di
informazione nei confronti del responsabile (alcune aree di rischio sono
l’autorizzazione, concessione, scelta del contraente per affidamento lavori, concorsi
e prove seletttive).In esso vengono individuati «specifici obblighi di trasparenza
ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge». Ciò presuppone un
collegamento tra il PNC e il programma triennale per la trasparenza, che le
amministrazioni debbono adottare ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150. Deve esserci un coordinamento al fine di assicurare un’azione unitaria. In
particolare è previsto che il PTT rappresenta una sezione del piano per la
prevenzione e che, di norma, le figure dei responsabili sono accorpate in un unico
soggetto.
ANAC: (ex civit) attività di contrasto preventivo alla corruzione, ha compiti di monitoraggio
e risorse. Ha compiti di vigilanza e di controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di
prevenzione corruzione e trasparenza. Cura i rapporti con gli omologhi organismi stranieri
e le organizzazioni internazionali. Ha poteri ispettivi e di ordine. Essa è organizzata con un
presidente (soggetto di notoria indipendenza con esperienze di contrasto alla corruzione,
nominato su proposta del ministro per la pubblica amministrazione, ministro giustizia e
ministro interno), il quale si aggiunge ai 3 componenti. Essa si può avvalere della Guardia
di Finanza, e dell’Ispettorato della funzione pubblica, al fine di svolgere indagini. Essa
approva il PNA.
Comitato interministeriale: coordina l’attuazione delle strategie di prevenzione e
contrasto della corruzione; fornisce indirizzi attraverso l’elaborazione di linee guida;
Linee guida al PNA da parte del Comitato Interministeriale: strumento attraverso il quale
sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione
nella pa a livello nazionale. Tale azione non si configura come un'attività compiuta, con un
termine di completamento finale, bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla
prevenzione che vengono via via affinati, modificati o sostituiti.
Precisa che sia preferibile che nelle autonomie locali mentre, quanto ai PTPC, che essi
siano approvati dalla giunta, quale organo esecutivo.
Dipartimento della funzione pubblica: soggetto promotore delle strategie di prevenzione
e coordinamento della loro attuazione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nelle
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p.a. Fissa criteri di rotazione dei dirigenti;
- Definisce modelli standard delle info;
- Riceve dalle PA i PTPC;
-
Organo indirizzo politico: individua il RPC; adotta, su proposta del responsabile il PTPC e lo
trasmette al DFP.
D.lgs. n. 231/2001 (ambito privatistico): è il modello cui si ispira la l.n.190/2012. Trae
anch’essa origine dagli obblighi assunti dall’Italia con le convenzioni internazionali. La
prevenzione dei reati di corruzione commessi da soggetti operanti negli enti di diritto
privato, passa per la necessaria adozione di misure organizzative. Il compimento di un
reato costituisce responsabilità del soggetto collettivo, la quale si aggiunge alla
responsabilità penale di chi lo ha commesso.
Qualora si dimostri che il reato sia stato compiuto nel suo interesse e a suo vantaggio, si
dispongono sanzioni pecuniarie e interdittive, anche significative (si tratta di una
responsabilità amministrativa, sanzionata dai giudici penali).
Differenze tra PTPC e modelli organizzativi ex d.lg.s n. 231/01: nel secondo caso la resp.
ricade sull’ente privato, in quanto il soggetto agisce in nome e per conto dell’ente (resp.
per fatto proprio). Nel primo caso la resp. non cade sull’ente pubblico (nonostante il
rapporto di immedesimazione organica), ma in capo a RPC (resp. per fatto altrui, colpa di
organizzazione, mancata vigilanza, anche qui, però, con meccanismo oggettivo). Inoltre,
mentre nell’ambito privato il reato deve essere compiuto nell’interesse e a vantaggio
dell’impresa ed è compiuta verso l’esterno, nell’ambito pubblico il reato è compiuto da un
dipendente/funzionario contro la sua stessa pa. In terzo luogo, l’effetto di deterrenza della
disciplina negli enti privati appare maggiore e anche il rispetto dei doveri disciplinari si
afferma con meno difficoltà.
Oltre a ciò si aggiunge che il meccanismo di vigilanza nelle imprese private è un
organismo interno che ha autonomi poteri di indirizzo e controllo e indipendente, nella pa
vi è il RPC, il quale è titolare sia di poteri di indirizzo e promozione, che di vigilanza e
controllo. Inoltre, l’idoneità del modello organizzativo adottato dal soggetto privato è
verificata dal giudice penale, in quanto a lui spetta la valutazione della colpa di
organizzazione; nelle pa la sanzione (dirigenziale o disciplinare) è comminata dalla stessa
pa. Quindi, spetta agli organi politici valutare le misure adottate ai fini della prevenzione
della corruzione.
Ambito di applicazione soggettivo d.lgs. n. 231/01 – LAC: per l’applicazione della Lac
prevale un criterio sostanziale, ciò che conta non è la forma giuridica, ma la sostanza. Un
soggetto privato in controllo pubblico deve adottare il modello PTPC e non quello privato.
Trasparenza
Nozione di trasparenza: è una regola di organizzazione e di azione per le pa e uno
strumento di controllo diffuso sull’operato dei pubblici poteri e consiste nella pubblicità
delle informazioni. È un ottimo strumento per disincentivare la corruzione, in quanto se tutti
possono vedere come le risorse pubbliche vengono utilizzate, è più probabile che gli abusi
vengano denunciati. 5
Incarichi dirigenziali: a soggetti esterni alla pa, si prevede un obbligo di comunicazione al
DFP. L’inconferibilità dell’incarico non è un’esclusione permanente, ma solo temporanea e
considera necessario un periodo di raffreddamento tra la condizione che preclude
l’accesso e il conferimento dell’incarico. Decorso il periodo, l’incarico è conferibile. Vi sono
tre cause: aver riportato condanne penali, provenire da imprese private che siano state o
siano collegate all’esercizio della funzione, provenire da organi politici. Le pa devono solo
verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti
cui intendono conferire incarichi o la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.
Divieto di pantouflage : incompatibilità successiva al rapporto di lavoro. È una misura di
carattere generale che comporta solo che le pa adottino azioni attuative.
Incarichi estranei ai compiti d’ufficio: sono direttamente individuati mediante regolamento
del governo incarichi comunque vietati, distinti per ruoli e funzione del personale.
Condannati: non possono assumere incarichi coloro che sono stati condannati per
determinati reati
Diritto d’accesso e FOIA (Freedom of information acts): fino al d. lgs. n. 33/2013, il
diritto di accesso era garantito solo per gli interessati al procedimento amministrativo. In
Ue il diritto d’accesso è garantito dalle norme dei trattati (art. 15 Tue) e dalla Carta dei
diritti fondamentali (art. 42). Nel 2008, il consiglio d’Europa ha approvato una convenzione
sull’accesso ai documenti ufficiali, che ha istituito il right to know come strumento
funzionale al corretto funzionamento delle democrazie liberali, consentendo un controllo
diffuso sull’operato del governo, assicurando una partecipazione più consapevole dei
cittadini e rafforzando la legittimazione delle stesse amministrazioni.
Disciplina: d.lgs. n. 33/2013: qualifica il diritto di accesso (art. 5) come diritto di chiunque,
garantendo un diritto a conoscere azionabile contro lo stato a prescindere dalle ragioni del
suo interesse conoscitivo. Tuttavia, tale diritto può esercitarsi limitatamente alle
informazioni rispetto alle quali la PA è tenuta alla pubblicazione (soltanto tali documenti
sono pubblici); rispetto agli altri documenti, la pa ha la mera facoltà di pubblicazione. La
trasparenza era stata garantita già nel 2005 dalla pubblicità, alla quale sono tenute tutte le
pa. Ma, complice l’inosservanza e l’assenza di mezzi e sanzioni adeguate, essa si è
rivelata uno strumento poco adeguato, motivo per cui con il d.lgs. n.33/2013 si è introdotto
lo strumento dell’accesso civico.
Il diritto d’accesso è azionabile davanti al G.A. nelle forme del rito sull’accesso. Tutti
possono accedere e non è necessaria alcuna motivazione.
Rispetto al FOIA, l’unico limite sta nel contemperamento con gli interessi pubblici e privati.
Inoltre, mentre nel Foia il diritto alla riservatezza è un’eccezione al principio della
pubblicità, in Italia la riservatezza è la regola lì dove non viga un obbligo specifico di
pubblicazione. Il diritto civico finisce dove finisce l’obbligo di pubblicazione, è un diritto
ottriato solo se e nella misura in cui il legislatore lo riconosca.
Mentre nei FOIA accesso e pubblicazione sono complementari, in Italia il diritto di accesso
è strumentale all’adempimento dell’obbligo di pubblicazione.
Da una parte, comunque il merito del nostro ordinamento è di aver riconosciuto una
trasparenza più avanzata, nel senso che indipendentemente dal fatto che determinate
informazioni vengano richieste da qualcuno, devono essere pubblicate. Ciò conse