Legge anticorruzione (l. n. 190/2012)
Struttura della legge
La legge è composta da due soli articoli:
- Disciplina sostanziale, 83 commi;
- Clausola d’invarianza finanziaria.
Nozione di corruzione
La corruzione include ogni situazione in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati. Vi è un ambito applicativo più ampio rispetto a quello delle omologhe fattispecie di reato contemplate dagli articoli 318, 319 e 319 ter, c.p., ricomprendendo anche ipotesi di malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite e anche comportamenti conformi alla legge e tuttavia contrari a basilari regole etiche e di buon governo.
Essa implica:
- Costi economici: costituisce una tassa impropria sulle imprese e sui loro investimenti e può determinare una barriera all’ingresso sul mercato delle nuove imprese. Maggiore è la corruzione e minore è la crescita economica;
- Costi sistemici: viene meno la trasparenza dei meccanismi decisionali pubblici e s’ingenera sfiducia verso le istituzioni e nei meccanismi di legittimazione democratica.
Viola il principio di uguaglianza, a causa del mancato rispetto delle regole. Si ingenera un circolo vizioso, in quanto la sfiducia nella legalità ingenera un’assuefazione dei consociati nella corruzione; ciò è il motivo per cui è necessario diffondere l’etica della legalità. Va recuperata l’etica pubblica e i funzionari devono comprendere di essere responsabili di fronte a tutti i cittadini, non solo nei confronti del loro superiore. Per anni ci si è concentrati sulla repressione penale del fenomeno, ma attualmente si è capito che è necessario puntare su un efficace sistema di prevenzione e sulla trasparenza.
Ambito di applicazione e lacune della legge
La l.n. 190/2012 si occupa principalmente di corruzione amministrativa, né di corruzione politica (ad esempio, vi sono codici di comportamento dei dipendenti pubblici, ma non ne prevede per i politici, si occupa dei conflitti di interesse dei primi, ma non di quelli parlamentari), né di corruzione privata. Le lacune evidenti della legge includono la mancanza del contenimento dello spoils system, la centralizzazione dei concorsi pubblici, il rafforzamento dei corpi tecnici e l’introduzione di controlli randomizzati.
Inoltre, vi è una tendenza alla centralizzazione e all’uniformizzazione delle amministrazioni, senza prevedere specifiche modalità di attuazione.
Responsabile della prevenzione della corruzione
Il responsabile della prevenzione della corruzione viene individuato dall'organo di indirizzo e controllo politico. Quest’ultimo coincide, per le amministrazioni centrali, nel Ministro preposto, mentre, per gli enti locali coincide con il sindaco o il presidente della provincia. Il responsabile negli enti locali è individuato nel segretario generale, nelle altre amministrazioni, nei dirigenti di prima fascia. Si deve trattare di un soggetto con una posizione stabile, onde evitare la compromissione della sua funzione a causa della precarietà dell’incarico.
Pertanto, il Dipartimento reputa opportuno escludere i dirigenti cd. esterni, di nomina temporanea e quelli inseriti nell'ufficio di diretta collaborazione, per la particolarità del vincolo fiduciario che li lega all'autorità di indirizzo politico e all'amministrazione. L’incarico di responsabile si configura come aggiuntivo a quello di dirigente, e per tal motivo potranno essere remunerate, previo positivo apprezzamento della performance dagli organismi a tanto preposti, attraverso una retribuzione di risultato.
Non possono essere nominati più responsabili nell'ambito della stessa amministrazione, in quanto ciò comporterebbe una frammentazione della funzione. Il responsabile non deve essere un dirigente che sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che non abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo. Inoltre, non deve versare in situazioni di conflitto di interesse, oppure che ricopra incarichi di norma più esposti al rischio di corruzione, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio.
Responsabilità e compiti del responsabile
Poiché può essere destinatario di sanzioni conseguenti a responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare, «pare da escludere a priori la possibilità che l'incarico sia svolto da quei dipendenti o soggetti che per il tipo di rapporto di cui sono titolari non possono rispondere a questo titolo».
La responsabilità si attiva quando all’interno della PA viene commesso un reato di corruzione. In questa ipotesi sorge la responsabilità dirigenziale e il responsabile risponde anche sul piano disciplinare oltre che per danno erariale e danno all’immagine, a meno che non provi di aver predisposto il piano per la prevenzione della corruzione e ne abbia curato l’attuazione. È una disposizione infelice, in quanto il responsabile potrebbe pagare per il mancato impegno degli organi politici della PA nell’assicurare piena attuazione al piano o per la mancata adesione complessiva dei dirigenti e dei dipendenti della PA.
I compiti del responsabile includono:
- Elaborazione della proposta di piano della prevenzione da adottarsi dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione, ex art. 1, c. 8, legge 190, i cui contenuti sono distintamente indicati nel successivo c. 9 dell'art. 1;
- Definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, ex art. 1, c. 8 cit.;
- Verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, ex art. 1, c. 10, lett. a), legge citata;
- Proposizione di modifiche.
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Anticorruzione e trasparenza
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L'Autorità Nazionale Anticorruzione - Tesi
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Anticorruzione - legge n. 190.2012
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Trasparenza, anticorruzione e diritto di accesso