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PRESENTE

MERCATO RILEVANTE L’analisi di mercato rilevante è uno step necessario perché alte quote di mercato

equivalgono ad elevate preoccupazioni concorrenziali, mentre basse quote di mercato danno la possibilità all’impresa

di essere esentata da un’eventualità enforcement anti-trust .

Una quota di mercato fa scattare delle preoccupazioni a livello antitrust, quando supera delle soglie: ad esempio negli

Stati Uniti la soglia é alta (70/80%) infatti si parla qui di monopolizzazione del mercato, piuttosto che abuso di

posizione dominante rispetto alla lettera delle norme europee; questo signi ca che in Europa non è illegittimo detenere

una posizione dominante ma é illegittimo abusarne, e sopratutto rispetto agli Stati Uniti in cui vi sono potenziali

ripercussioni da un punto di vista penale, in Europa queste soglie sono più basse..ossia ruota invece attorno al 40/60%

ed generalmente considerato un evidenza suf ciente per dimostrare un attitudine di monopolizzazione e attitudine a

stabilire una posizione di dominanza.

Critiche :Il tentativo di stabilire il mercato rilevante tende a ipersempli care dinamiche di mercato molto più

complesse, e ci si concentra troppo su questo tipo di analisi piuttosto che su effetti anticompetitivi. Altra critica fatta è

che la de nizione di sé particolarmente inef cace per i mercati ad alta intensità tecnologica in quanto in tali mercati

molti servizi vengono venduti gratis. (Ex, prime video gratis)….Quindi come é possibile determinare il mercato

rilevante visto che si basa su un aumento di prezzo e la sostituibilità di un servizio e un altro si basa su un aumento

sostenibile del prezzo

fi fi fi fi fi

fi fi fi fi fi fi fi fi

A. LA LEGISLAZIONE ANTIMONOPOLISTICA (legge anti trust)

Anti trust e leggi antimonopolistiche è la stessa cosa. Si usa chiamare “leggi antimonopolistiche”le leggi anti trust

negli Stati uniti poichè li erano nate come modo per scardinare i grandi monopoli di stato quali: le grandi

Coorporation americane (all’epoca chiamate trust).

Per legge antitrust noi intendiamo le leggi europee e nazionali in materia di diritto della concorrenza e quindi:

- la legge 287/90

- Art 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’unione europea TFU

- Negli stati uniti lo shereman act

Il principio cardine dell’anti trust (o legislazione antimonopolistica) è volto a preservare il regime concorrenziale

all’interno del mercato e a reprimere le pratiche anticoncorrenziali quali: intese, abuso di posizione dominante e

concentrazioni; che pregiudicano il commercio fra Stati membri.

Tale legge a tal ne ha istituito un apposito organo pubblico indipendente -“l’autorità garante della concorrenza e del

mercato”- che vigila sul rispetto della normativa antimonopolistica.

(SEGUE) LE SINGOLE FATTISPECIE: tre sono i fenomeni rilevanti per la disciplina antimonopolistica nazionale e

comunitaria:

1. Le intese restrittive della concorrenza

2. L’abuso di posizione dominante

3. Le concentrazioni INTESE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA

Cosa sono le intese restrittive della concorrenza?

De nizione di intese la ritroviamo nell’art 2 legge nazionale 287/90 oppure nell'art 101 del TFU.

Art 2 legge 287/90: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le

deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di

imprese ed altri organismi similari”.

La disposizione europea di riferimento -l’art. 101 TFUE- il quale si compone:

ANALIZZIAMO:

“riguarda un divieto”

I COMMA:

“Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di

imprese e tutte le pratiche concordate..”

“…che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri…”

(Obiettivo principale dell’UE è l’integrazione di un mercato unico)

“.. e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno

del mercato interno..”

(Successivamente l’art 101 cerca poi di elencare tutte le possibili intese restrittive concorrenziali tra le imprese ,

tuttavia si parla di una lista non esaustiva (non esauriente); di una lista che può essere riempita di volta in volta da

un’autorità garante)“…. ed in particolare sono vietate le intese volte a:

a) ssare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) Intese che limitano o controllano la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti (es. accordi

di selezione selettiva nei quali il produttore riserva la vendita dei propri prodotti solo a taluni rivenditori);

c) Intese che hanno come effetto la ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento;

d) Intese che applicano, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni

equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) Intese che subordinano la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni

supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei

contratti stessi.”

“riguarda l’ipotesi di nullità”

II COMMA :

“…gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli. (È una nullità assoluta)”

: “l’esenzione da una condotta potenzialmente illecita“

III COMMA !Ricordiamo che non tute le imprese di per se sono anticoncorrenziali!

“Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo/decisione/

pratica concordata .. che attribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il

fi fi fi

progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva,

(applicabile al primo esempio fatto sulla distribuzione di farmaci nel periodo pandemico) ed evitando di:

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi

b) Dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui

trattasi”

Le linee direttrici sull’applicazione dell’art 101 comma 3 sanciscono che: ”l’obiettivo dell’articolo 101 è tutelare la

concorrenza sul mercato come strumento per incrementare il benessere dei consumatori e per assicurare

un’allocazione ef ciente delle risorse. La concorrenza e l’integrazione del mercato contribuiscono entrambe alla

realizzazione di tali obiettivi, in quanto un mercato unico, aperto, promuove un’allocazione ef ciente delle risorse

nell’intera Comunità, a vantaggio dei consumatori”

Si puntualizza poi su quali siano gli ulteriori requisiti per arrivare a de nire una pratica illecita, ossia i requisiti

af nché un accordo possa essere considerato anti-competitivo. Tali requisiti sono :

- L’esistenza di una convergenza di poteri tra imprese indipendenti ed autonome;

- L’accordo deve avere per oggetto o per effetto la restrizione della concorrenza

- L’accordo deve restringere la concorrenza nel mercato comune e deve poter avere un effetto sul commercio tra gli

Stati membri. Il cartello è il primo esempio di un’intesa restrittiva della concorrenza, tuttavia a livello

COSA SONO I CARTELLI?

giornalistico si è de nito cartello l’insieme delle intese restrittive della concorrenza

I cartelli appartengono al novero delle intese per oggetto restrittivo della concorrenza, in quanto essi sono

comportamenti concordati tra imprese, volti a limitare la propria libertà di azione sul mercato. Ad esempio accordi

con cui si ssano prezzi uniformi o si contingenta la produzione.

Non tutte le intese anticoncorrenziali sono vietate. Vietate sono infatti le intese

NON TUTTE LE INTESE SONO VIETATE!

che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della

concorrenza” all’interno del mercato (nazionale o comunitario) o in una sua parte rilevante. Sono quindi lecite le cosi

dette intese minori; quelle intese cioè che per la struttura del mercato e i loro effetti sull’andamento dell’offerta non

incidono in modo rilevante sull’assetto concorrenziale del mercato.

peraltro il divieto di intese anticoncorrenziali rilevanti non ha carattere assoluto. L’autorità può infatti

ESENZIONI:

concedere esenzioni temporanee (individuali o per categorie di accordi) purché si tratti di intese che migliorano le

condizioni di offerta del mercato e producano un sostanziale bene cio per i consumatori. Ci sono infatti intese che

possono essere opportune e dunque apportare dei bene ci alla concorrenza.

(si applica anche alle restrizioni per oggetto): accordi restrittivi che soddisfano le quadro

ESENZIONI INDIVIDUALI

condizioni cumulative previste dall’art 101. 3, ossia:

- miglioramento dell’offerta

- Bene ci per i consumatori

- Indispensabilità delle restrizioni

- Non eliminazione della concorrenza

ESENZIONI PER CATEGORIA:

- Accordi restrittivi validi in quanto coperti da un regolamento di esenzione generale (quali accordi di ricerca e

sviluppo; accordi di trasferimento di tecnologia; accordi di specializzazione; accordi verticali) o settoriale (quali in

materia di distribuzione di autoveicoli; trasporto ferroviario, su strada e per via navigabile interna; consorzi nel

trasporto marittimo) : qualsiasi danneggiato dall’attuazione di un’intesa vietata può agire per il risarcimento

RISARCIMENTO DEL DANNO

davanti alla magistratura ordinaria. L’attuale disciplina agevola l’onere probatorio del danneggiato con presunzioni e

speciali mezzi di ricerca delle prove. Quando la violazione del diritto della concorrenza consiste in un cartello anche

l’esistenza del danno è presunta salva prova contraria. Il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni dal momento

della cessazione del comportamento illecito, ma il termine zia a decorrere solo dopo che il danneggiato sia venuto a

conoscenza del fatto lesivo e dell’identità dell’autore della violazione.

fi fi fi fi fi fi fi fi fi

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLE INTESE:

I. LA NOZIONE DI IMPRESA E ASSOCIAZIONI DI IMPRESE.

La nozione di impresa per il diritto anti trust è diversa da quella del c.c.;

-> nel diritto europeo (diritto antitrust) la nozione di impresa comprende qualsiasi entità che esercita un’ attività

economica rilevante; che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato; a prescindere dallo status

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A.A. 2023-2024
15 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher __hontas di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Europea di Roma o del prof Velucchi Margherita.