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PRESENTE
MERCATO RILEVANTE L’analisi di mercato rilevante è uno step necessario perché alte quote di mercato
equivalgono ad elevate preoccupazioni concorrenziali, mentre basse quote di mercato danno la possibilità all’impresa
di essere esentata da un’eventualità enforcement anti-trust .
Una quota di mercato fa scattare delle preoccupazioni a livello antitrust, quando supera delle soglie: ad esempio negli
Stati Uniti la soglia é alta (70/80%) infatti si parla qui di monopolizzazione del mercato, piuttosto che abuso di
posizione dominante rispetto alla lettera delle norme europee; questo signi ca che in Europa non è illegittimo detenere
una posizione dominante ma é illegittimo abusarne, e sopratutto rispetto agli Stati Uniti in cui vi sono potenziali
ripercussioni da un punto di vista penale, in Europa queste soglie sono più basse..ossia ruota invece attorno al 40/60%
ed generalmente considerato un evidenza suf ciente per dimostrare un attitudine di monopolizzazione e attitudine a
stabilire una posizione di dominanza.
Critiche :Il tentativo di stabilire il mercato rilevante tende a ipersempli care dinamiche di mercato molto più
complesse, e ci si concentra troppo su questo tipo di analisi piuttosto che su effetti anticompetitivi. Altra critica fatta è
che la de nizione di sé particolarmente inef cace per i mercati ad alta intensità tecnologica in quanto in tali mercati
molti servizi vengono venduti gratis. (Ex, prime video gratis)….Quindi come é possibile determinare il mercato
rilevante visto che si basa su un aumento di prezzo e la sostituibilità di un servizio e un altro si basa su un aumento
sostenibile del prezzo
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A. LA LEGISLAZIONE ANTIMONOPOLISTICA (legge anti trust)
Anti trust e leggi antimonopolistiche è la stessa cosa. Si usa chiamare “leggi antimonopolistiche”le leggi anti trust
negli Stati uniti poichè li erano nate come modo per scardinare i grandi monopoli di stato quali: le grandi
Coorporation americane (all’epoca chiamate trust).
Per legge antitrust noi intendiamo le leggi europee e nazionali in materia di diritto della concorrenza e quindi:
- la legge 287/90
- Art 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’unione europea TFU
- Negli stati uniti lo shereman act
Il principio cardine dell’anti trust (o legislazione antimonopolistica) è volto a preservare il regime concorrenziale
all’interno del mercato e a reprimere le pratiche anticoncorrenziali quali: intese, abuso di posizione dominante e
concentrazioni; che pregiudicano il commercio fra Stati membri.
Tale legge a tal ne ha istituito un apposito organo pubblico indipendente -“l’autorità garante della concorrenza e del
mercato”- che vigila sul rispetto della normativa antimonopolistica.
(SEGUE) LE SINGOLE FATTISPECIE: tre sono i fenomeni rilevanti per la disciplina antimonopolistica nazionale e
comunitaria:
1. Le intese restrittive della concorrenza
2. L’abuso di posizione dominante
3. Le concentrazioni INTESE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA
Cosa sono le intese restrittive della concorrenza?
De nizione di intese la ritroviamo nell’art 2 legge nazionale 287/90 oppure nell'art 101 del TFU.
Art 2 legge 287/90: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di
imprese ed altri organismi similari”.
La disposizione europea di riferimento -l’art. 101 TFUE- il quale si compone:
ANALIZZIAMO:
“riguarda un divieto”
I COMMA:
“Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di
imprese e tutte le pratiche concordate..”
“…che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri…”
(Obiettivo principale dell’UE è l’integrazione di un mercato unico)
“.. e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno
del mercato interno..”
(Successivamente l’art 101 cerca poi di elencare tutte le possibili intese restrittive concorrenziali tra le imprese ,
tuttavia si parla di una lista non esaustiva (non esauriente); di una lista che può essere riempita di volta in volta da
un’autorità garante)“…. ed in particolare sono vietate le intese volte a:
a) ssare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) Intese che limitano o controllano la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti (es. accordi
di selezione selettiva nei quali il produttore riserva la vendita dei propri prodotti solo a taluni rivenditori);
c) Intese che hanno come effetto la ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento;
d) Intese che applicano, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) Intese che subordinano la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni
supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei
contratti stessi.”
“riguarda l’ipotesi di nullità”
II COMMA :
“…gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli. (È una nullità assoluta)”
: “l’esenzione da una condotta potenzialmente illecita“
III COMMA !Ricordiamo che non tute le imprese di per se sono anticoncorrenziali!
“Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo/decisione/
pratica concordata .. che attribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il
fi fi fi
progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva,
(applicabile al primo esempio fatto sulla distribuzione di farmaci nel periodo pandemico) ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi
b) Dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui
trattasi”
Le linee direttrici sull’applicazione dell’art 101 comma 3 sanciscono che: ”l’obiettivo dell’articolo 101 è tutelare la
concorrenza sul mercato come strumento per incrementare il benessere dei consumatori e per assicurare
un’allocazione ef ciente delle risorse. La concorrenza e l’integrazione del mercato contribuiscono entrambe alla
realizzazione di tali obiettivi, in quanto un mercato unico, aperto, promuove un’allocazione ef ciente delle risorse
nell’intera Comunità, a vantaggio dei consumatori”
Si puntualizza poi su quali siano gli ulteriori requisiti per arrivare a de nire una pratica illecita, ossia i requisiti
af nché un accordo possa essere considerato anti-competitivo. Tali requisiti sono :
- L’esistenza di una convergenza di poteri tra imprese indipendenti ed autonome;
- L’accordo deve avere per oggetto o per effetto la restrizione della concorrenza
- L’accordo deve restringere la concorrenza nel mercato comune e deve poter avere un effetto sul commercio tra gli
Stati membri. Il cartello è il primo esempio di un’intesa restrittiva della concorrenza, tuttavia a livello
COSA SONO I CARTELLI?
giornalistico si è de nito cartello l’insieme delle intese restrittive della concorrenza
I cartelli appartengono al novero delle intese per oggetto restrittivo della concorrenza, in quanto essi sono
comportamenti concordati tra imprese, volti a limitare la propria libertà di azione sul mercato. Ad esempio accordi
con cui si ssano prezzi uniformi o si contingenta la produzione.
Non tutte le intese anticoncorrenziali sono vietate. Vietate sono infatti le intese
NON TUTTE LE INTESE SONO VIETATE!
che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della
concorrenza” all’interno del mercato (nazionale o comunitario) o in una sua parte rilevante. Sono quindi lecite le cosi
dette intese minori; quelle intese cioè che per la struttura del mercato e i loro effetti sull’andamento dell’offerta non
incidono in modo rilevante sull’assetto concorrenziale del mercato.
peraltro il divieto di intese anticoncorrenziali rilevanti non ha carattere assoluto. L’autorità può infatti
ESENZIONI:
concedere esenzioni temporanee (individuali o per categorie di accordi) purché si tratti di intese che migliorano le
condizioni di offerta del mercato e producano un sostanziale bene cio per i consumatori. Ci sono infatti intese che
possono essere opportune e dunque apportare dei bene ci alla concorrenza.
(si applica anche alle restrizioni per oggetto): accordi restrittivi che soddisfano le quadro
ESENZIONI INDIVIDUALI
condizioni cumulative previste dall’art 101. 3, ossia:
- miglioramento dell’offerta
- Bene ci per i consumatori
- Indispensabilità delle restrizioni
- Non eliminazione della concorrenza
ESENZIONI PER CATEGORIA:
- Accordi restrittivi validi in quanto coperti da un regolamento di esenzione generale (quali accordi di ricerca e
sviluppo; accordi di trasferimento di tecnologia; accordi di specializzazione; accordi verticali) o settoriale (quali in
materia di distribuzione di autoveicoli; trasporto ferroviario, su strada e per via navigabile interna; consorzi nel
trasporto marittimo) : qualsiasi danneggiato dall’attuazione di un’intesa vietata può agire per il risarcimento
RISARCIMENTO DEL DANNO
davanti alla magistratura ordinaria. L’attuale disciplina agevola l’onere probatorio del danneggiato con presunzioni e
speciali mezzi di ricerca delle prove. Quando la violazione del diritto della concorrenza consiste in un cartello anche
l’esistenza del danno è presunta salva prova contraria. Il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni dal momento
della cessazione del comportamento illecito, ma il termine zia a decorrere solo dopo che il danneggiato sia venuto a
conoscenza del fatto lesivo e dell’identità dell’autore della violazione.
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ELEMENTI COSTITUTIVI DELLE INTESE:
I. LA NOZIONE DI IMPRESA E ASSOCIAZIONI DI IMPRESE.
La nozione di impresa per il diritto anti trust è diversa da quella del c.c.;
-> nel diritto europeo (diritto antitrust) la nozione di impresa comprende qualsiasi entità che esercita un’ attività
economica rilevante; che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato; a prescindere dallo status