SP
VF- SP IVA ns/debito 6600
VF- SP Fatture da emettere 30000
Es. ricevuto in data 20/12 materie per 20.000 fatturazione a 30 gg, pagamento a 60 gg.
31/12/23
VE- CE Materie c/acquisti 20000
VF- SP Fatture da ricevere 20000
20/01/24
VF- SP Debiti v/fornitori 24400
VE+ Fatture da ricevere 20000
SP
VF+ IVA ns/credito 4400
SP
Rivalutazioni o svalutazioni
Le rivalutazioni possiamo farle solo se un provvedimento normativo ce lo consente.
Es. rivalutazione immobili/fabbricati 3%, valore iniziale 400.000
VE- SP Fabbricati 12000
VE+ Riserva rivalutazioni monetarie 12000
SP
Es. svalutazione del 10% partecipazioni (del valore di 80.000)
31/12/23
VE- CE Svalutazione partecipazioni 8.000
VE+ SP Partecipazioni 8.000
Rilevazioni di storno
Risconti attivi (sospendono un costo) e passivi (sospendono un ricavo)
Es. riscosso affitto trimestrale in 15/12 per 6.000
31/12
VE- CE Fitti attivi 5.000
VE+ SP Risconti passivi 5.000
VE- SP Risconti passivi 5.000
VE+ CE Fitti attivi 5.000
Ammortamenti
Sorge un valore di periodo e viene rettificato, distribuendolo su più periodi.
Capitalizzazione di costi
Rettifica al 31/12 di costi di periodo, che esplicano la loro utilità nel tempo, in costi pluriennali Es.
Spese R&D
Secondo il principio di prudenza, poiché questa operazione amplifica il profitto, va usata con
parsimonia.
Es. al 31/12 società di consulenza sancisce che costi di R&D per 25.000 possono considerarsi di
natura pluriennale
VE+ CE Spese R&D 25.000
VE- SP Spese R&D da ammortizzare 25.000
Rimanenze di magazzino
Devono essere valorizzate con una tecnica conforme alla normativa civilistica, avendo a
riferimento il costo medio ponderato degli acquisti o col metodo LIFO (last in first out, gli ultimi
acquisti vengono usati per primi) o FIFO (first in first out, i primi acquisti vengono usati per
primi).
Rimanenze di beni/materie: Intervengo sul CE (e quindi sul reddito) rettificando i costi di periodo
delle materie acquistate togliendo il valore di quelle non ancora consumate, e creo sullo SP un
costo sospeso che è una dotazione per i periodi successivi.
Rimanenze di prodotti: valorizzo un output non ancora venduto, e sullo SP un ricavo sospeso di
prodotti da vendere. In questo caso la valorizzazione dipende dal costo del processo produttivo.
C’è il rischio che la valorizzazione venga sfruttata e manipolata per ritoccare il bilancio.
Es. al 31/12 presenti in magazzino materie non ancora utilizzate, costo medio pari a 9.000
VE+ Materie c/rimanenze finali 9000
CE
VE- SP Magazzino materie 9000
01/01
VE- CE Materie c/rimanenze iniziali 9000
VE+ Magazzino materie 9000
SP
Amministrativo contabile
A fine anno, con una rilevazione di chiusura dei conti, chiudo tutti i conti con un saldo in dare
mettendo lo stesso importo in avere e calcolo i miei costi di periodo, che risultano nel conto
economico. Faccio la stessa cosa per i conti con saldi in avere e ottengo i ricavi di periodo
VE- Conto economico 33.360
VE+ Oneri bancari 360
VE+ Materie c/acquisti
VE+ Salari e stipendi…
VE+ Conto economico 5924
VE- Ricavi di vendita 2300
VE- Produzioni interne 3000
VE- Interessi attivi… 624
Il saldo del conto economico è il risultato di periodo, e lo chiudo aprendo un conto perdita
d’esercizio/utile d’esercizio, che finirà nel patrimonio netto.
VE- SP Perdita d’esercizio 27.436
VE+ Conto economico 27.436
CE
Faccio lo stesso con lo Stato Patrimoniale
Chiusura dei finanziamenti
Chiusura degli investimenti
Lo stato patrimoniale e il conto economico nella seguente forma sono detti conto economico
amministrativo contabile e stato patrimoniale amministrativo contabile, sono
documenti di sintesi e racchiudono il maggior numero di informazioni possibile sulle rilevazioni
contabili. Non sono il meglio in termini di valenza informativa e vanno integrati con altri
documenti. Non hanno una particolare forma, sono solo una reinterpretazione delle informazioni,
e tecnicamente sono più difficili da interpretare.
Stato patrimoniale amministrativo contabile Conto economico amministrativo
contabile
Bilancio civilistico e IFRS
Nella redazione secondo la normativa civilistica, gli articoli del cc (2423 e ss.) non sono
sufficienti a specificare le tecnicalità. Sopperiscono a queste mancanze i principi contabili OIC
(nazionali, Organismo Italiano di Contabilità), che integrano il cc ed esplicitano le tecnicalità
specifiche (non sono norme ma consuetudini comunemente accettate).
Per le società quotate esistono i principi contabili internazionali IFRS che invece hanno
valenza di legge.
Accanto alla normativa civilistica esiste la normativa fiscale. In Italia vige il c.d. doppio
binario: i due quadri normativi rimangono separati, ma la normativa fiscale, che serve a
misurare il reddito imponibile sul quale si calcolano le imposte, si basa sulla valorizzazione
regolamentata dalla normativa civilistica.
Il quadro normativo civilistico
Ha una gerarchia piramidale
C la La gerarchia significa che nell’utilizzo dei criteri di
usol valutazione e nel posizionamento del contenuto dei
a documenti siamo guidati, in caso di dubbi
gen
eral interpretativi, prima dai principi di redazione e infine
e dalla clausola generale (dobbiamo essere chiari,
(art
. veritieri e corretti), che non possiamo mai derogare.
Prin cipi di
2 42
red azione
3
(co m pete nza,
cc)
p ru de nza ecc.)
C riteri di valutazio ne,
co ntenuto dei docu m enti
Clausola generale il bilancio di
Clausola generale (art. 2423, comma 2, definisce lo scopo, il come e il cosa): “
esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
(Stato Patrimoniale) (rendiconto finanziario)
della società e il risultato economico dell’esercizio.”
(Conto Economico)
Gli amministratori devono redigere il bilancio di
Il comma 1 specifica quali sono i documenti: “
esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico ((dal rendiconto
finanziario)) e dalla nota integrativa .”
Inoltre la relazione sulla gestione va obbligatoriamente allegata al bilancio ma non è una sua
componente.
Chiarezza
Si riferisce al fatto che il bilancio deve essere redatto in modo tale che il lettore possa capire
senza ambiguità la natura e il contenuto delle varie poste nonché i criteri seguiti per
determinarne il valore. In altre parole, si fa riferimento alla trasparenza, ovvero
l’intellegibilità delle informazioni sia nella forma sia nella sostanza dei singoli documenti e
dell’insieme di tutti e 4. (spesso garantita dalla nota integrativa)
Alla chiarezza si collegano “l’informazione patrimoniale,
la verificabilità dell’informazione, secondo l’OIC 11:
economica e finanziaria fornita dal bilancio di esercizio deve essere verificabile attraverso
un’indipendente ricostruzione del procedimento contabile, tenendo conto anche degli
elementi soggettivi”
significatività (dobbiamo esporre in bilancio solo quelle informazioni che possono
influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori) e rilevanza (la soglia dimensionale
minima al di sotto della quale un’informazione difficilmente può dirsi significativa; ai sensi
non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione,
del comma IV dell’art. 2423
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
[comma V: o se risulta incompatibile con…]
veritiera e corretta)
Topica legale dell’informazione: principio giuridico che riaffiora in quanto il bilancio è
costituito da vari documenti e la normativa indica con precisione dove vanno fornite
determinate notizie
Per garantire la chiarezza abbiamo:
Schemi di bilancio predefiniti e non modificabili, al fine di rendere possibile il
confronto tra aziende (che però rischiano di compromettere l’esaustività specie nel caso di
aziende con peculiarità, per cui:)
Obbligo di dettagliate informazioni aggiuntive (se quelle espressamente previste
non consentono di conseguire l’esito della rappresentazione veritiera e corretta, 3 comma
del 2423)
In estrema sintesi essa riguarda le modalità di RAPPRESENTAZIONE delle informazioni, in
riferimento sia ai singoli documenti contabili sia all’insieme dei documenti.
Veridicità
Da NON confondere con la verità, che non è il nostro obiettivo. Si sviluppa su due punti di vista:
In senso oggettivo: il bilancio deve rispettare la realtà dei fatti
In senso soggettivo: stime e congetture non devono esprimere una soggettività assoluta
insindacabile, ma una soggettività razionale (non frutto dell’arbitrio dei redattori, ma
risultato di un ordinato e rigoroso processo logico-applicativo ricostruibile) e credibili;
Tale processo presuppone:
La definizione di premesse congrue, ipotesi fattibili e obiettivi conoscitivi ben precisi
La consapevolezza che le grandezze da misurare non sono espresse da un numero ma da
un intervallo di numeri
La costante verifica della coerenza e della compatibilità tra le ipotesi, i criteri e le
conclusioni alle quali si perviene.
In estrema sintesi la veridicità concerne l’attendibilità dei valori contenuti nel bilancio di
esercizio, in quanto per propria natura non contiene mai valori oggettivi se non quelli
riconducibili alla liquidità, quindi riguarda le modalità di QUANTIFICAZIONE
Correttezza
Si applica su due piani:
Correttezza tecnica: rispetto delle regole di corretta contabilità ed esattezza dei valori
Accanto alla dimensione tecnica entra in gioco quella “deontologica”, la buona
o fede. Il redattore deve applicare le norme di redazione sforzandosi di comprenderne
lo spirito più autentico alla luce delle finalità assegnate all’informazione di bilancio.
Correttezza comportamentale: rispetto pieno e leale delle regole del Codice civile e della
prassi contabile
Nella prospettiva comportamentale la correttezza tocca il problema della verità in
o senso oggettivo: nell’esercizio della soggettività valutativa, infatti, chi opera le
stime e le congetture non deve in alcun modo perseguire finalità particolari (di
parte) che siano incompatibili con quelle che il sistema dei principi, generali e
specifici, assegna al bilancio.
Nella realtà però chi redige il bilancio ha sempre finalità particolari, ma le deve
perseguire compatibilmente con la chiarezza e la veridicità.
La correttezza si traduce