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La consolidazione della cornice giuridica e la produzione di nuove forme

Tutta la cornice giuridica si consolida tramite riscoperta del diritto romano e la produzione di nuove forme (anche di codice, di scrittura). Si consolida, addirittura, un nuovo modo di scrivere nell'ambito librario.

Forte circolazione di testi scolastico-professionali, forte capacità scientifica di affrontare problemi (capacità di dimostrare qualcosa tramite un ragionamento convincente, basato su dei dati - non un commento generico, ma dalle solide argomentazioni).

Nella storia dell'epoca di cui ci stiamo occupando (da fine del XII secolo in poi, basso Medioevo) queste forme di organizzazione collettiva divengono estremamente vivaci. Assumono varie denominazioni: comuni, università (gruppi di persone - alcune comunità del sud Italia sono universitates), che hanno bisogno di un collante giuridico.

Il collante di tutto ciò è produzione di documenti e affidabilità di documenti. Abbiamo bisogno di documenti che siano

“spendibili” nel contesto in cui viviamo → siano affidabili per ciò che riportano. Se abbiamo superato quel mondo di cultura orale, dove alcune persone attestano ciò che qualcuno sostiene, in un contesto in cui si afferma la cultura scritta, sì, ci sono i testimoni (vox viva dei testimoni), ma ho bisogno dell’attendibilità di documenti (ci sono atti non dimostrabili soltanto in base alla dichiarazione di veridicità da parte di qualcuno; devono essere affidabili di per sé). La fides del documento è alla base della sua esistenza.

Questa fides può essere esplicitata al documento o implicita al documento.

  • Esplicita → quando ci sono forme che mi dicono “questo documento l’ho fatto io e io ho l’autorità di farlo” (il notaio);
  • Implicita quando dal documento si ricava che io ho l’autorità di farlo ed è la mia autorità che imprime fides al documento.
(documento prodotto nell'ambito di una cancelleria imperiale). Il comune è un cliente che, come ha scritto Bartoli Langeli, è "specialissimo". La comunità "pretende" che i notai facciamo documenti adatti all'esigenza di una comunità. Se una comunità ha la necessità (che il privato non ha) di esternare collettivamente una propria decisione. Un privato non va dal notaio (né oggi, né allora) per dire "nel pieno possesso delle mie facoltà (a parte il testamento) delibero di costruire una terrazza in casa". Lo fa e festa finita. Una comunità, nel momento in cui si raduna perché vuole costruire un mulino, deve giustificare questo tipo di decisione, in quanto queste decisioni possono avere conseguenze (procurarmi soldi tramite prestito presso istituto bancario, stabilire norme per costruzione e utilizzazione del mulino). Il notaio deve essere in grado di tradurre la

Necessità di questo gruppo di persone in un documento che sia affidabile. Il notaio è anche un professionista particolare, rispetto alla comunità. Il notaio non è un muratore o un allevatore qualsiasi. Si rivolge al notaio perché ha una particolare preparazione e, con il tempo avrà il prestigio. In molti casi magari i notai non sono figure di primissimo piano nel comune, ma decisi per orientare e creare network di rapporti che sono il senso della vita comunitaria. Da un lato un cliente specialissimo, dall'altro un professionista speciale, non banale. Spesso fa parte di quei gruppi politici che spesso governano quella comunità. È neutrale nel momento in cui la sua manus deve garantire la validità dell'atto. Ma, a monte di questo, il notaio è parte di quel gruppo dirigente che controlla quel contesto. In ambito giuridico il primo punto che dobbiamo considerare è la capacità probatoria dell'instrumentum.

Il notaio si esprime tramite questi atti, gli instrumenta.

Definizione di Bresslau (1912) → il documento formalmente genuino redatto da un notaio pubblico è l’instrumentum publicum, cioè uno scritto munito di pubblica fede che prova incondizionatamente i fatti da esso attestati fornendo loro una tutela ufficiale.

Fides publica di documenti, esplicitata dalla mano del notaio → ciò che è scritto è incondizionatamente affidabile.

Per noi il contratto è l’atto finale di un negozio giuridico (porta a compimento un negozio giuridico, ad es. una compravendita). La compravendita è un atto che esiste di per sé (vado con due testimoni su un campo, io lo compro, te lo vendi e loro testimoniano il negozio giuridico e l’accordo che c’è stato).

I testimoni sono decisivi per comprovare quell’azione giuridica che le parti hanno stabilito.

L’instrumentum, invece, sposta l’attenzione dai testimoni

(che sono presenti all'azione giuridica) verso il notaio, che si fa garante di quell'azione giuridica. I testimoni finiranno per essere non testimoni dell'azione giuridica, ma testimoni della redazione del documento → passaggio logico dell'operazione → non sono testimoni che assistono all'espressione della volontà delle parti (io vendo, te compri), ma finiscono per assistere all'atto giuridico (contratto) che viene stipulato dal notaio → comprovano la stipula dell'atto ed è il notaio il garante di questa operazione. Riceve validità giuridica non solo il mundum (stesura originale su pergamena che viene consegnata alle parti, se la vogliono e pagano); l'atto giuridico è valido anche se è steso all'interno di un registro che rimane al notaio. Il notaio avrà preparato appunti di ciò che deve stendere nel contratto, convoca le parti, stipula il contratto, convoca i testimoni alla

redazione del contratto. Nel suo “registro di imbreviature” stipulaun atto completo (in extenso) o abbreviato (dove omette le parti formularie rituali). Quell’atto èvalido perché i testimoni comprovano la stipula dell’atto.

Perché l’instrumentum diventa decisivo? Perché la centralità dell’operazione non sta più neitestimoni, ma nel redattore → la fides è ricoperta pienamente da colui che scrive, non da coloro cheassistono.

Quali altri documenti avrei potuto trovare in epoche anteriori all’affermazione dell’instrumentum(corso XII secolo e pienamente configurato nel corso del XIII)? Documenti anteriori, sviluppatisi informa soggettiva, avevano solo un carattere di memoria → una persona poteva rivolgersi a unoscrittore (non necessariamente notaio) o scrivere essa stessa una memoria che poteva fareriferimento a un negozio giuridico (il sottoscritto afferma che è avvenuta questa vendita.

in questa modalità, di fronte a questi testimoni). Questo tipo di documento, poi soppiantato da , si fonda solo sulla presenza di testimoni (no altri garanti). È più debole su piano giuridico. È la testimonianza di un avvenuto negozio giuridico, che avviene tendenzialmente in forma soggettiva. L'atto notarile (tendenzialmente) si apre con formule che rimarcano l'oggettività dell'evento (es. l'anno del Signore... appareat evidenter quod... sia a tutti manifesto che...). Il notaio si pone, già nella sua formulazione, presentando un evento in forma oggettiva. Sia ben chiaro a tutti che sia successo questo. La prima considerazione riguarda proprio l'oggetto della produzione professionale dell'instrumentum notarile. Documento non più semplice testimonianza di un evento, ma serve a completare l'azione giuridica. È parte dell'evento; ne dà la tutela ufficiale. Come siconsolida questa capacità probatoria dell'instrumentum, vediamolo tramite testi diffusi nel XII secolo, con lo scopo di commentare e analizzare le fasi del processo (o vari aspetti collegati al Codex giustinianeo, che costituisce il punto di riferimento della giustizia di età medievale). Il primo testo è da un ordo iudiciarius anonimo (XII secolo), noto ai giudici tramite le prime tre parole del testo: invocato cristi nomine. Due opzioni: - Testimonianze dirette; - Instrumentum - Medesima forza probatoria In un passo del codice si dice che: "in exercendis litibus eandem vim obtineat tam fides instrumentorum quam depositiones testium." La vox viva e la vox mortua hanno quindi per l'estensore dell'ordo la medesima efficacia giuridica. "Probatio contra publicum instrumentum non facile est admittenda." La possibilità di negare validità a quanto scritto nell'instrumentum potrà avvenire solo se tutti i testimoni scripti in instrumento lo

contraddiranno espressamente.Quindi i testimoni potrebbero intervenire per contraddire la validità del documento.Si incomincia a dire: andiamoci cauti per invalidare un instrumentum tramite il ritorno ad un testimone orale, soprattutto per certi generi di instrumenta (enfiteusi, donazioni, testamenti, atticensuali).Si tratta di atti che hanno conseguenze di lungo periodo. Come faccio a essere sicuro che la testimonianza orale, a distanza di tempo, possa contraddire ciò che è scritto nel documento.Affidabilità di instrumentum è forte per diversi tipi di atti.Commentari tra fine XII secolo – inizio XIII.In questi commentatori si sta spostando sempre più l'affidabilità del documento, rispetto ai testimoni.In riferimento ad atti censuali (che prefigurano che ci sia un obbligo nei confronti di un signore, come faccio a scardinare la forza di un atto a così lungo termine?Sono passati non moltissimi anni → la civiltà

comunale si è consolidata → se instrumentum è più consueta forma di produzione documentaria, nel 1235-40 non ci deve sorprendere che questo anonimo commentatore scriva questo. Qui non ci sono più dubbi: i testimoni valgono meno degli instrumenta. Se il documento pre-notarile si fonda sul testimone (col rischio anche della labilità del testimone → non può avere veram rei memoriam, soprattutto per documenti molto antichi) si ribalta adesso la situazione: l'atto notarile è garante. SECONDO PASSAGGIO. È per utilità pubblico ma per forma privato (debito, forma di rapporti tra privati). È di forma pubblica ma utilità privata nel caso di documenti processuali. LA VALIDITÀ DI UN PROCESSO PASSA ATTRAVERSO LA MANO DEL NOTAIO → notaio come stipulatore di tutti gli atti attraverso un processo → questa cosa, per molti aspetti, arriverà fino a Napoleone (sono sei secoli di storia). Salto dalla Formattazione del testo

produzione alla conservazione → non è solo la produzione che mi garantisce la producibilità in giudizio, ma anche la necessità

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
10 pagine
SSD Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucabeagle di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Archivistica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Moscadelli Stefano.