Mongo95
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Concetti Chiave

  • L'assemblea legislativa del 1789 era monocamerale e permanente, distinguendosi dagli Stati generali con convocazioni irregolari.
  • I membri dell'assemblea venivano rinnovati completamente ogni due anni, senza possibilità di rielezione, per prevenire il consolidamento del potere.
  • L'assemblea deteneva il potere legislativo, ma il Re poteva influenzare attraverso un veto sospensivo, limitato a tre legislature consecutive.
  • Il sistema di governo rimaneva monarchico, come stabilito dall'Atto costituzionale, pur introducendo elementi di discontinuità rispetto al passato.
  • La struttura intendeva creare un equilibrio tra la continuità del potere monarchico e la necessità di rinnovamento politico.

Indice

  1. Struttura dell'assemblea legislativa
  2. Durata e rielezione dei membri
  3. Poteri legislativi e ruolo del Re

Struttura dell'assemblea legislativa

L’assemblea legislativa sarà monocamerale e permanente, prendendo la distanza da organismi come gli Stati generali, che venivano convocati a distanze di tempo indefinibili e indefinite, arbitrarie per il monarca. Ma non esiste quindi nemmeno qualcuno che può scioglierle.

Durata e rielezione dei membri

Assemblea che durerà due anni, e ogni volta i suoi membri saranno cambiati in toto, senza possibilità di rielezione.

Si nota un sottofondo di sfiducia in quegli individui che diventeranno rappresentanti, con l’intento di evitare che si consolidino delle posizioni di potere in determinate cariche. I costituenti intendevano creare discontinuità, anche in confronto alla stessa Costituente, formata comunque da persone elette secondo le modalità dell’antico regime.

Poteri legislativi e ruolo del Re

All’Assemblea spetterà il potere legislativo, ma senza escludere del tutto il Re, che avrebbe potuto partecipare al processo con il veto sospensivo. Veto che poteva venire riproposto qual'ora una nuova Assemblea in una nuova legislatura avesse ripresentata identica la legge. Cioè può accadere per un massimo di tre legislature, dopo le quali il Re perde il veto e la legge riproposta identica per la terza volta deve venire approvata. Quindi si avrebbe avuto una forma di governo sicuramente monarchico, ribadito anche nell’Articolo 4 del Titolo III dell'Atto costituzionale sui poteri pubblici.

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