Mongo95
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Concetti Chiave

  • Il Congresso sostituisce il Congresso continentale come organo legislativo, rappresentando ufficialmente tutti gli Stati.
  • I delegati statali sono nominati annualmente dalle Assemblee legislative, con mandato imperativo e richiamabili.
  • Il Congresso si differenzia da un Parlamento tradizionale, poiché i delegati rappresentano gli interessi delle Assemblee, non personali.
  • Una norma di incompatibilità impedisce ai delegati di svolgere incarichi remunerati per il governo, preservandone l'integrità morale.
  • Ogni Stato ha un numero variabile di delegati (da 2 a 7), ma solo uno può votare, garantendo uguaglianza nel peso decisionale.

Indice

  1. Il passaggio di potere al Congress
  2. Nomina e mandato dei delegati
  3. Incompatibilità e integrità morale

Il passaggio di potere al Congress

Il potere che fino alla Dichiarazione era del Congresso continentale, ora passa al Congress, un organismo omonimo, una lega perpetua, ma già diverso per fisionomia politica: non la semplice riunione di delegati degli Stati, ma un’istituzione che indica il potere legislativo. Unico organismo previsto dagli Articles in grado di rappresentare e agire per conto di tutti gli Stati.

Nomina e mandato dei delegati

È previsto che i delegati statali dovranno essere nominato ogni anno dalla Assemblee legislative di ogni Stato, che però mantengono su di essi poteri di richiamo. Quindi hanno mandato “imperativo”, non rappresentano le proprie idee ma ciò che viene manifestato dall’Assemblea. Il Congresso non è quindi certamente un Parlamento.

Incompatibilità e integrità morale

Questa nuova norma, con l’obiettivo di preservare l’autonomia politico-decisionale del nuovo organo, si basa sull’idea che un conto è svolgere un impiego per la Confederazione con una carica pubblica, in una gerarchia; un altro è rappresentare le ragioni e gli interessi di qualcuno. È un primo abbozzo di incompatibilità: chiunque sia un delegato non potrà svolgere un servizio remunerato per le autorità di governo. Si vuole preservare, nella Costituzione stessa, l’integrità morale dei delegati. I delegati per ogni Stato sono in proporzione alla propria grandezza (da 2 a 7), ma questa diversa rappresentanza non significa peso decisionale diverso: al momento del voto soltanto un delegato per ogni Stato può votare. Principio di appartenenza e uguaglianza che va di pari passo con il rispetto delle differenze particolari.

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