Concetti Chiave
- Il Titolo III della Costituzione di Cadice riguarda le Cortes, un organo costituzionale composto da deputati eletti indirettamente.
- Le elezioni prevedono un voto pubblico a livelli inferiori, diventando segreto nel processo finale, con requisiti di censo per i candidati deputati.
- Le Cortes operano solo in assenza del Re, mantenendo l’indipendenza tramite l’incompatibilità con la figura regia.
- Hanno il potere di creare leggi, decreti e ordini, con la capacità di nominare persone per impieghi amministrativi.
- Le Cortes controllano il bilancio, stabiliscono imposte e supervisionano i Segretari di Stato, rafforzando il controllo parlamentare sull’esecutivo.
Struttura delle Cortes
Il Titolo III della Costituzione di Cadice si concentra sulle Cortes, il primo organo costituzionale. Esse sono la riunione di tutti i deputati che rappresentano la Nazione, eletti in un sistema indiretto già sperimentato in ambito provinciale al momento della convocazione della Costituente: assemblee di tutti i cittadini che scelgono elettori di parrocchia, che eleggono gli elettori di partito a livello provinciale, che infine si esprimono sui deputati.
A sottolineare il carattere non popolare delle Cortes, il fatto che il voto è pubblico, per lo meno al grado basso. Poi diventa segreto, per iscritto. Inoltre, chi voleva candidarsi a deputato dove possedere un certo censo, che sarebbe stato deciso da una successiva legge elettorale. Carattere democratico lo si trova invece nella concessione dell’indennità parlamentare.Funzionamento delle Cortes
Le Cortes potranno deliberare solo in assenza del Re, che durante le loro sessioni (pubbliche ma con la possibilità di segretezza) deve allontanarsi. Per mantenere indipendenza e autonomia dei deputati, si mantiene il principio di incompatibilità verso la figura regia.
Poteri delle Cortes
Cortes possono fare leggi, decretos e ordens. Questi ultimi sono indirizzati direttamente all’imministrazione, quindi delegittimano il potere della Reggenza. Queste ultime possono nominare persone per gli impieghi, la cui creazione è però riservata alle Cortes. Potere di organizzazione dell’amministrazione, stabilito per legge. Così come il fissare le sue spese, redigendo e approvando il bilancio, nonché stabilire le imposte. Controllare l’attività dei Segretari di Stato, nominati dalla Reggenza. Si va quindi nel senso di un forte controllo parlamentare sull’esecutivo. I Ministri hanno doppio referente, e l’essenza delle Cortes rimane ambigua.