Concetti Chiave
- La Costituzione di Cadice è stata promulgata il 19 marzo 1813, sottolineando la sovranità nazionale e il ruolo del Re.
- Nel primo titolo, si afferma che la sovranità risiede nella Nazione, con il popolo come soggetto politico, evitando la distanza tra popolo e nazione.
- Il suffragio indiretto viene mantenuto, con elezioni dirette solo nelle città, mentre le province usano un sistema indiretto tramite giunte.
- Il Titolo II dichiara il cattolicesimo come unica religione di Stato, vietando altre pratiche religiose ma abolendo i tribunali dell'Inquisizione.
- La costituzione adotta la divisione dei poteri: le Cortes assumono il potere legislativo, il Re l'esecutivo, e i tribunali il giudiziario.
Promulgazione e sovranità
La Costituzione di Cadice viene promulgata il 19 marzo 1813, rimanendo in vigore fino al 24 marzo 1814.
Il suo primo Titolo di dieci totali, divisi in capitoli, è “della Nazione spagnola e degli spagnoli”. Si accoglie l’enunciato rivoluzionario per cui la “sovranità risiede essenzialmente nella Nazione”. Essenzialmente, perché è ancora presente la figura del Re, quindi di conseguenza “ad essa sola appartiene esclusivamente il diritto di stabilire le proprie leggi fondamentali”.
In Francia non si era anche parlato di Nazione, ma senza nominare il popolo, per lo meno fino ai montagnardi. Nella Costituzione di Cadice la distinzione tra popolo e sua rappresentanza non c’è, il popolo è soggetto politico, senza venire monopolizzato da alcune parti dell’Assemblea, creando distanza popolo-nazione. Già le Giunte di difesa e le città avevano eletto direttamente i propri rappresentanti alle Cortes. La Provincie invece il sistema era indiretto, passando per “giunte di parrocchia” e “giunte provinciale”. La Costituzione vuole mantenere il suffragio indiretto.Religione e divisione dei poteri
Il Titolo II tratta del territorio, così come della religione. I rivoluzionari spagnoli, liberali, non non rinunciano ad affermare che l’unica religione della Nazione spagnola è quella cattolica apostolica romana. Vietato l’esercizio di qualunque altra. Non c’è libertà religiosa, ma tutela della religione di Stato cattolica, per mantenere la tradizione. Non si esita però ad abolire i tribunali dell’Inquisizione. Si parla anche del governo, mettendo subito in chiaro che le Cortes condividono il principio della divisione dei poteri, appropriandosi del legislativo. La potestà esecutiva invece risiede nel Re. Quella giudiziaria e prerogativa dei tribunali stabiliti per legge.