Concetti Chiave
- Federico II di Prussia ridusse le prerogative della nobiltà, concentrando il potere fiscale e governativo nelle mani del sovrano.
- Introdusse un nuovo sistema legale ispirato alla tradizione prussiana e basato sulla ragione naturale, in sostituzione del diritto romano comune.
- Promosse la subordinazione dei giudici alla sola legge, eliminando l'influenza delle ordinanze sovrane in contrasto con essa.
- Le sentenze dovevano essere motivate per essere valide, garantendo una maggiore trasparenza nel sistema giudiziario.
- Nonostante le riforme, mantenne la divisione per ceti nel diritto privato, abbandonando il progetto di un codice civile unificato.
Riforme di Federico II
Durante il terzo decennio del settecento, l’ordinamento accentuava fortemente i poteri del sovrano dal punto di vista fiscale e di governo.Furono così ridotte le prerogative dei ceti, in particolar modo della nobiltà. Infatti Federico II di Prussia introdusse un ampio ventaglio di innovazioni che rappresentavano la sua volontà di sostituire il diritto romano comune con una normativa ispirata alla tradizione del territorio prussiano, ma fondata anche sulla ragione naturale. Dunque egli presentò l’esigenza di disporre delle leggi ragionevoli. Appare drastica la sua valutazione sulla prassi dei maltrattamenti inflitti dei giudici ai ricorrenti di bassa estrazione sociale.
Principio di subordinazione
Per superare tale situazione, egli introdusse il principio della subordinazione dei giudici alla sola legge, invitandoli ad ignorare eventuali ordinanze sovrane, in contrasto con la stessa legge. Inoltre le sentenze presentate, per essere ritenute valide, dovevano essere munite di motivazione. Tuttavia il re non voleva eliminare la divisione dell’ordinamento per ceti dei rapporti di diritto privato e nella disciplina degli stati personali, nonostante egli avesse ridotto notevolmente le prerogative di diritto pubblico dell’aristocrazia. Ciò spiega perché il progetto di codice civile Sia stato abbandonato ancor prima della sua entrata in vigore.