Concetti Chiave
- Le costituzioni imperiali comprendevano decreti, editti, epistole, mandati e subscriptiones, con un ruolo centrale per i giuristi nella loro formulazione.
- I decreti erano sentenze emesse dall'imperatore con valore di precedenti autorevoli per i giudici nelle cause analoghe.
- Le epistole e le subscriptiones erano rescritti, ossia pareri giuridici provenienti da diversi uffici della cancelleria imperiale.
- L'attività rescribente si intensificò a partire da Adriano, ma fu limitata da Costantino nel 319 d.C., perdendo validità giuridica generale.
- I rescritti, originariamente specifici, acquisirono validità generale grazie al riconoscimento della loro esemplarità e all'influenza dei giuristi.
Indice
Tipi di costituzioni imperiali
Per quanto riguarda le costituzioni imperiali, Gaio ne enumerava tre tipi, il decreto, l’editto e l’epistola. Ad essi andrebbero aggiunti i mandati e le subscriptiones.
Ruolo della cancelleria imperiale
Il principe non avrebbe potuto esercitare la sua attività normativa senza una cancellerie in grado selezionare ed evadere l’immensa mole di richieste di intervento, provenienti da tutte le parti dell’impero.
Se si riflette che negli uffici di cancelleria erano inseriti, in posizioni di lata responsabilità i giuristi non è difficile chi fossero i reali “ispiratori” delle costituzioni imperiali.Decreti e loro importanza
Il decreto era la sentenza emanata dall’imperatore al termine di un giudizio portato alla sua cognizione, generalmente in grado di appello. Non vi è dubbio che il decreto ebbe il valore precedente autorevole, cui i giudici di un processo dovevano attenersi in cause giudiziarie analoghe. E’ probabile che sia tentata una raccolta di decreta se si deve prestar fede alla notizia della silloge delle sentenze di Marco Aurelio in un tesato unico noto come “decreta frontiniana” .
Epistole e subscriptiones
L’epistola e la subscriptio erano pareri giuridici dati dall’imperatore per lettera o in calce ai libelli sottoposti a lui dai sudditi . Entrambi gli atti, denominati con un termine più generale “rescritti” pervenivano da due uffici diversi della cancelleria imperiali rispettivamente da quello ab epistulis e da quello a libellis. A differenza della subscriptio, le epistole erano inviate in risposta a sollecitazioni provenienti da magistrati, pro magistrati e funzionari imperiali. L’attività rescribente del principe si intensificò a partire da Adriano e rimase costante nel tempo, fino a che l’imperatore Costantino con una costituzione del 319, d.C. le tolse ogni validità.
Efficacia dei rescritti
I rescritti avevano un’efficacia giuridica particolare al caso che li aveva originati, tuttavia, acquisirono nel tempo una validità generale, soprattutto per due ragioni; perché prevenendo i pareri dal principe, furono considerarti esemplari e dunque utilizzabili per la soluzione di casi analoghi, in secondo luogo per il continuo riferimento ad essi ad opere di giuristi. Circostanza che contribuì alla generalizzazione delle norme in essi contenuti. E’ di tutta evidenza che i rescritti in quanto pareri giuridici, entrarono in concorrenza con i responsi dei giuristi ed è paradossale che proprio la giurisprudenza, amplificandone la conoscenza e l’efficacia, finì per decretare la fine della sua stessa precipua attività.
Domande da interrogazione
- Quali erano i tipi di costituzioni imperiali menzionati da Gaio?
- Qual era il ruolo dei giuristi nelle costituzioni imperiali?
- Come si è evoluta l'efficacia giuridica dei rescritti nel tempo?
Gaio enumerava tre tipi di costituzioni imperiali: il decreto, l’editto e l’epistola. A questi si aggiungono i mandati e le subscriptiones.
I giuristi, inseriti in posizioni di responsabilità negli uffici di cancelleria, erano i reali "ispiratori" delle costituzioni imperiali, contribuendo alla loro formulazione e applicazione.
I rescritti, inizialmente validi solo per il caso specifico, acquisirono nel tempo una validità generale grazie al loro utilizzo esemplare e al continuo riferimento da parte dei giuristi, contribuendo alla generalizzazione delle norme in essi contenute.