Concetti Chiave
- I giuristi nel periodo postclassico svolgevano funzioni burocratiche, curialesche e didattiche, evidenziando la loro importanza nonostante la perdita di indipendenza.
- La legge della citazione del 426 stabilì che solo le opinioni di cinque giuristi avessero valore legale, con criteri specifici per risolvere le divergenze.
- Il diritto postclassico si concentrò su tre ambiti principali: la repressione criminale, il processo privato e la gestione della famiglia.
- Il processo privato prevedeva il coinvolgimento di avvocati e un sistema di ricorsi, con sentenze che imponevano la restituzione di beni piuttosto che sanzioni pecuniarie.
- L'ideologia cristiana influenzò profondamente il matrimonio, considerato un vincolo eterno, e limitò il divorzio a situazioni eccezionali, con diritti patrimoniali specifici per la dote.
Importanza e funzioni dei giuristi
In questo periodo conservò una notevole importanza ma perse d’indipendenza: le principali funzioni svolte dai giuristi furono: quella burocratica, consistente nella preparazione delle fonti normative imperiali; quella curialesca, consistente nello svolgimento dell’attività forense, relativa all’attività giudiziaria; quella didattica. Si ebbe la definitiva scomparsa dello ius publicum respondendi.
Legge della citazione e diritto postclassico
Nel 426 in Occidente fu promulgata una Costituzione chiamata legge della citazione destinata a regolare la consultazione e l’utilizzazione delle opere giurisprudenziali del passato, utilizzabili in giudizio. Avevano valore di legge solo le opinioni di 5 giuristi e, in caso di divergenze tra esse, bisognava seguire alcuni criteri prefissati per risolvere le controversie.Il diritto postclassico ebbe vari oggetti: 1)la repressione criminale dove trionfò la c.e.o. I crimina e le pene furono disciplinati e previsti dalle nova leges. La procedura fu semplificata: venuto a conoscenza di un crimen, il giudice indagava nel modo più opportuno e valutava secondo criteri assai elastici. Fu previsto anche il crimen sacrilegi, offesa alla religione cristiana; 2)il processo privato. La cognitio imperiale si estese anche alle liti private, con la sola differenza che, in questa sede, il giudizio iniziava su impulso di parte, a seguito della notifica della litis denuntiatio al convenuto. In giudizio, le parti, assistite dai loro avvocati, esponevano le loro tesi. La sentenza condannava alla restituzione della cosa e non a prestazioni pecuniarie. Era prevista l’appellatio all’autorità gerarchicamente superiore rispetto al giudicante; ma erano previsti anche mezzi di ricorso straordinari, quali la supplicatio all’imperatore. 3)La famiglia perse la posizione di centralità che aveva assunto per tanti anni. Furono sviliti i poteri del pater e ampliate le facoltà dei figli, cui fu riconosciuta la titolarità di patrimoni familiari.
L’ideologia cristiana influenzò anche il matrimonio che si considerò vincolo eterno. Il divorzio fu consentito solo in ipotesi eccezionali, col consenso di entrambi i coniugi per colpa grave. La dote fu ritenuta patrimonio della moglie amm. dal marito, con il conseguenziale obbligo di restituzione in caso di scioglimento del matrimonio.
4)Il negozio giuridico fu considerato come manifestazione di volontà delle parti, dalla quale si faceva dipendere la qualificazione giuridica dell’atto, la valutazione della sua validità ed efficacia.
Domande da interrogazione
- Quali erano le principali funzioni dei giuristi nel periodo postclassico?
- Che cos'è la legge della citazione e quale impatto ha avuto sul diritto postclassico?
- Come ha influenzato l'ideologia cristiana il diritto di famiglia nel periodo postclassico?
I giuristi svolgevano funzioni burocratiche, curialesche e didattiche, preparando le fonti normative imperiali e partecipando all'attività forense, ma persero la loro indipendenza (testo).
La legge della citazione, promulgata nel 426, regolava l'utilizzo delle opere giurisprudenziali, riconoscendo valore di legge solo alle opinioni di cinque giuristi e stabilendo criteri per risolvere le divergenze (testo).
L'ideologia cristiana ha trasformato il matrimonio in un vincolo eterno, limitando il divorzio a casi eccezionali e riconoscendo alla moglie la titolarità della dote, con obbligo di restituzione in caso di scioglimento (testo).