Concetti Chiave
- La giurisprudenza postclassica perse indipendenza, assumendo funzioni prevalentemente burocratiche, curialistiche e didattiche.
- La legge della citazione del 426 regolava l'utilizzo delle opere giurisprudenziali, attribuendo valore legale solo alle opinioni di cinque giuristi.
- Nel diritto penale postclassico, i crimina furono disciplinati dalle nova leges, con procedure semplificate e nuovi crimini come il sacrilegio.
- Il processo privato si basava sulla cognitio imperiale, con giudizi avviati su impulso di parte e previsioni di appello e ricorsi straordinari.
- La struttura familiare cambiò, con riduzione del potere paterno, ampliamento delle facoltà dei figli e influenze cristiane sul matrimonio e sul divorzio.
Importanza e funzioni dei giuristi
In questo periodo conservò una notevole importanza ma perse d’indipendenza: le principali funzioni svolte dai giuristi furono: quella burocratica, consistente nella preparazione delle fonti normative imperiali; quella curialesca, consistente nello svolgimento dell’attività forense, relativa all’attività giudiziaria; quella didattica.
Si ebbe la definitiva scomparsa dello ius publicum respondendi.
Legge della citazione e diritto postclassico
Nel 426 in Occidente fu promulgata una Costituzione chiamata legge della citazione destinata a regolare la consultazione e l’utilizzazione delle opere giurisprudenziali del passato, utilizzabili in giudizio. Avevano valore di legge solo le opinioni di 5 giuristi e, in caso di divergenze tra esse, bisognava seguire alcuni criteri prefissati per risolvere le controversie.Il diritto postclassico ebbe vari oggetti: 1)la repressione criminale dove trionfò la c.e.o. I crimina e le pene furono disciplinati e previsti dalle nova leges. La procedura fu semplificata: venuto a conoscenza di un crimen, il giudice indagava nel modo più opportuno e valutava secondo criteri assai elastici. Fu previsto anche il crimen sacrilegi, offesa alla religione cristiana; 2)il processo privato. La cognitio imperiale si estese anche alle liti private, con la sola differenza che, in questa sede, il giudizio iniziava su impulso di parte, a seguito della notifica della litis denuntiatio al convenuto. In giudizio, le parti, assistite dai loro avvocati, esponevano le loro tesi. La sentenza condannava alla restituzione della cosa e non a prestazioni pecuniarie. Era prevista l’appellatio all’autorità gerarchicamente superiore rispetto al giudicante; ma erano previsti anche mezzi di ricorso straordinari, quali la supplicatio all’imperatore. 3)La famiglia perse la posizione di centralità che aveva assunto per tanti anni. Furono sviliti i poteri del pater e ampliate le facoltà dei figli, cui fu riconosciuta la titolarità di patrimoni familiari.
L’ideologia cristiana influenzò anche il matrimonio che si considerò vincolo eterno. Il divorzio fu consentito solo in ipotesi eccezionali, col consenso di entrambi i coniugi per colpa grave. La dote fu ritenuta patrimonio della moglie amm. dal marito, con il conseguenziale obbligo di restituzione in caso di scioglimento del matrimonio. 4)Il negozio giuridico fu considerato come manifestazione di volontà delle parti, dalla quale si faceva dipendere la qualificazione giuridica dell’atto, la valutazione della sua validità ed efficacia.
Domande da interrogazione
- Quali furono le principali funzioni svolte dai giuristi nel periodo postclassico?
- Come venivano gestite le controversie giuridiche nel diritto postclassico?
- Quali cambiamenti avvennero nella struttura familiare durante il periodo postclassico?
I giuristi svolsero funzioni burocratiche, curialesche e didattiche, perdendo indipendenza ma mantenendo importanza.
Le controversie venivano risolte seguendo criteri prefissati, con valore di legge dato solo alle opinioni di cinque giuristi.
La famiglia perse centralità, i poteri del pater furono ridotti, e i figli ottennero più diritti patrimoniali, influenzati dall'ideologia cristiana.