
Uno studente di 11 anni, affetto da disturbo dello spettro autistico in condizione di gravità, è stato sospeso dopo aver toccato le parti intime di una compagna.
La scelta della scuola, però, ha generato non poche reazioni, tra queste anche quella del Garante per i diritti della persona con disabilità del Comune di Messina, e del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, che hanno avanzato richiesta al dirigente scolastico di annullare tale provvedimento.
Tutto è partito dopo la segnalazione della famiglia, che si è opposta a tale decisione, e ha già annunciato un esposto contro la decisione della presidenza.
La richiesta di revoca del provvedimento
Nella richiesta formale, indirizzata alla dirigenza della scuola, si specifica che: “Dalle informazioni raccolte emerge che il minore, pur essendo assistito da personale specializzato, avrebbe posto in essere un gesto istintivo (consistito in una pacca data a una compagna) privo di intenzionalità aggressiva o connotazione sessuale, coerentemente con il suo profilo clinico e con la natura del disturbo che ne condiziona condotta, percezione dello spazio personale e capacità di controllo degli impulsi”.
Pertanto, i Garanti hanno ritenuto necessario formulare alcune osservazioni giuridiche, pedagogiche e di tutela dei diritti, “affinché il provvedimento venga riesaminato e riportato entro i confini dilegittimità e proporzionalità previsti dall’ordinamento”.
Le contestazioni dei Garanti
I Garanti richiamano la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che impone di evitare sanzioni che "colpiscano comportamenti direttamente derivanti dalla condizione di disabilità".
L'applicazione della sospensione, anche se "con obbligo di frequenza", è vista come una "discriminazione indiretta" perché punisce un comportamento "non pienamente governabile dal minore".
Aggiungendo che la Corte di Cassazione (con sentenze n. 36503/2021 e n. 24015/2020) ha stabilito un principio generale per cui non è configurabile alcuna "colpa disciplinare" quando la condotta è "diretta manifestazione della disabilità".
Secondo i Garanti, il D.Lgs. 66/2017 e le Linee Guida MUR prevedono che i comportamenti problematici vadano gestiti con "interventi educativi e strategie personalizzate, non tramite misure punitive".
In conclusione, ritengono che la sanzione, anche nella forma attenuata, sia "pedagogicamente impropria e giuridicamente non sostenibile" in quanto "stigmatizza il minore, compromette il suo percorso inclusivo, può generare regressioni e sfiducia nella relazione educativa".
Ribadendo, infine, che l'obiettivo non è minimizzare il vissuto della bambina coinvolta, ma trovare una soluzione che tuteli entrambi attraverso "interventi educativi mirati, definiti all’interno del PEI e condivisi nel GLO". Pertanto alla luce di ciò ne chiedono formalmente il riesame e la revoca del provvedimento disciplinare.