
L’obbligo vaccinale nel nostro Paese è stato recentemente esteso anche all’intero personale scolastico. Fino a qualche giorno fa però non era ben chiaro come i dirigenti scolastici avrebbero dovuto comportarsi in caso di assenza del dipendente. Per fugare ogni dubbio in merito, il Ministero dell’Istruzione, tramite la Nota Ministeriale 0001927 del 17 dicembre 2021, fa luce proprio sull’aspetto che riguarda i controlli di chi non è presente al lavoro. Scopriamo quindi le nuove indicazioni per frenare tutti coloro che stanno sperimentando le cosiddette “assenze strategiche”, che ormai non sono più un’esclusiva dei ragazzi che vogliono saltare una verifica o un compito in classe.
- Leggi anche:
- Come scaricare il Green Pass se hai fatto la terza dose di vaccino
- Studentessa figlia di genitori no-vax: "Non li condivido. Mi sento prigioniera"
- "Oggi mi laureo", ma non era vero: studente tenta il suicidio
Addio assenze “strategiche” per chi non ha il vaccino: la nota del MI
Il MInistero dell’Istruzione è quindi intervenuto con una nota in cui spiega come, ogni mattina il dirigente scolastico, senza indugio, procede alla verifica della regolarità della posizione vaccinale sia del personale presente in servizio che di quello assente dal servizio per legittimi motivi e invita quanti non in regola con l’obbligo vaccinale a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, uno dei seguenti documenti:- documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
Nel documento è poi specificato che, nei casi in cui la documentazione richiesta non pervenga entro il suddetto termine di cinque giorni, i dirigenti scolastici “accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
Chi è esente dall’obbligo vaccinale?
A maggior chiarezza la nota a firma del Capo dipartimento Stefano Versari precisa che non rientra nella verifica solo il personale "il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare".Inoltre, sempre la nota specifica poi che “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2, non sussiste l'obbligo […] e la vaccinazione può essere omessa o differita”. E che quindi, in queste situazioni “per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.