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Garante della Privacy: le condizioni in cui le scuole possono chiedere il Green Pass
Le scuole, nell’ipotesi in cui in una classe si siano verificati due casi positivi, in qualità di titolari del trattamento – scrive il Garante della Privacy - possono trattare i dati presenti nella documentazione fornita dagli alunni per dimostrare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento in presenza dell’attività didattica (come la conclusione del ciclo vaccinale primario e guarigione da meno di centoventi giorni, effettuazione della dose di richiamo) assicurando che le verifiche siano effettuate quotidianamente per il periodo previsto dalla legge (10 giorni) e nei confronti dei soli studenti che fruiscano della didattica in presenza, esclusivamente per il periodo previsto dalla legge (10 giorni) e nei confronti dei soli studenti che fruiscano della didattica in presenza.
Non solo: le scuole devono assicurare il controllo senza acquisizione preventiva della relativa documentazione (certificato vaccinale o di guarigione, Green Pass) che deve essere esclusivamente esibita dall’alunno all’atto del controllo e per farlo devono realizzarlo tramite personale autorizzato. Le scuole devono astenersi dal raccogliere e conservare la documentazione (certificato vaccinale o di guarigione, Green Pass) nonché dall’intraprendere iniziative che comportino la diffusione dell’elenco degli alunni che svolgono la didattica in presenza o da remoto.
Tamponi gratuiti per alunni in auto sorveglianza: non vengono richiesti dati sullo stato vaccinale
Per quanto riguarda invece i test antigenici rapidi gratuiti per gli studenti, sui dati da fornire, il Garante della Privacy è chiaro: le strutture abilitate a eseguire i test sono autorizzate a trattare i dati personali necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge (es. certificato di esenzione, fascia di età, alunni in auto sorveglianza), presenti nella documentazione fornita dagli interessati, senza richiedere ulteriori informazioni (es. stato vaccinale).Ricordiamo che l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi è prevista per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sottoposti ad auto-sorveglianza, dietro prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, nonché per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il Covid-19, sulla base di idonea certificazione medica.