
A riportare la notizia è ‘Orizzontescuola’. L’accusa si muove a partire da una presunta illegittimità del provvedimento adottato dal consiglio di classe e dal dirigente scolastico. La difesa afferma il contrario, adducendo che l'esclusione del ragazzo sia stata motivata, all’epoca dei fatti, dall’istituto.
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Esclusione dalla gita: lo studente chiede 375mila euro di risarcimento
Secondo la sua tesi, 11 anni fa gli sarebbe stato impedito, in modo del tutto immotivato, di partecipare alla gita scolastica. Per questo, uno studente liceale ha fatto ricorso contro la sua vecchia scuola, chiedendo un risarcimento del danno per un ammontare di ben 375mila euro. A detta del ragazzo, l'esclusione dalla gita avrebbe compromesso la sua salute psicofisica.L’azione legale dello studente si fonda quindi sulla presunta illegittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dal consiglio di classe e dal dirigente scolastico. La difesa, riporta ‘Orizzontescuola’, basa la propria controargomentazione sul fatto che lo studente non vanterebbe un diritto soggettivo a partecipare alla gita e che la sua esclusione sia stata invece formalizzata con annesse motivazioni.
Gita scolastica come tappa formativa fondamentale
Per il momento non si è ancora giunti a un verdetto. Lo studente, per procedere con la richiesta di risarcimento, dovrà rivolgersi al Tar. Sarà il giudice a valutare la situazione e a quantificare, in caso, l’entità del danno.La gita scolastica è in effetti una tappa fondamentale nel percorso formativo di uno studente, sia dal punto di vista didattico sia da quello più marcatamente sociale. Ma in casi come questo si può parlare effettivamente di danno? Spetterà al giudice stabilirlo.
In più, precisa ‘Orizzontescuola’, l’atto scatenante è a tutti gli effetti un atto definitivo, e quindi non modificabile. In altre parole, non è possibile tornare indietro nel tempo per cambiare lo stato delle cose. Questo vuol dire che il giudice, nel caso in cui ritenesse validi i presupposti del risarcimento, dovrà tener conto anche dell’impossibilità di annullamento dell’atto. Se il danno c’è stato, il danno rimarrà.