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Disposizioni per la valorizzazione delle eccellenze degli studenti Pag. 1
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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2007, n. 262

Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi

di istruzione. (GU n. 19 del 23-1-2008)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, ed in particolare

l'articolo 2, comma 1, lettera d), recante delega al Governo per

l'incentivazione dell'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario

titolo sulla base dei percorsi di istruzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,

di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare

l'articolo 13, recante norme in materia di istruzione

tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare

l'articolo 69, relativo alla istruzione tecnica superiore;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 20 luglio 2007;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

espresso nella seduta del 20 settembre 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del

Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Ritenuto di non accogliere talune condizioni poste dalla VII

Commissione permanente della Camera dei deputati nel suddetto parere

del 15 novembre 2007, circa la previsione di un decreto ministeriale,

da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari, per la

definizione di regole e criteri per l'accreditamento dei soggetti

esterni all'amministrazione scolastica, nonche' l'eliminazione delle

norme sulla certificazione di eccellenza anche per le facilitazioni

per l'accesso all'istruzione e formazione superiore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione dell'11 dicembre 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto

con i Ministri dell'universita' e della ricerca e per gli affari

regionali e le autonomie locali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

1. L'incentivazione delle eccellenze di cui all'articolo 2, comma

1, lettera d), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, conseguite a vario

titolo nel percorso di istruzione, e' finalizzata alla valorizzazione

della qualita' dei percorsi e al riconoscimento dei risultati elevati

raggiunti da parte di studenti che frequentano istituzioni

scolastiche statali e paritarie.

2. L'incentivazione concorre a promuovere l'innalzamento dei

livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a

garantire a tutti gli studenti pari opportunita' di pieno sviluppo

delle capacita'.

3. Il riconoscimento delle eccellenze, nei diversi settori

dell'esperienza di apprendimento, e' finalizzato anche ad incentivare

la prosecuzione del percorso di istruzione nei licei, negli istituti

tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 1, del 1

decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,

dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nella formazione tecnica

superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144,

e all'articolo 13, comma 2, del decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

4. Il raggiungimento di risultati elevati puo' rappresentare, nel

rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, un fattore di

qualificazione del piano dell'offerta formativa.

5. L'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze e' tesa a

rinsaldare i rapporti tra il mondo della scuola e le comunita'

scientifiche ed accademiche ed a creare situazioni di dialogo e di

cooperazione tra docenti della scuola, ricercatori e docenti

universitari, esperti tecnico-professionali di settore.

Art. 2.

Criteri e procedure

1. La valorizzazione dell'eccellenza riguarda gli studenti

frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali e

paritarie.

2. L'eccellenza e' valorizzata in relazione alle specifiche

discipline nella loro diversita' e varieta', ad aree

pluri-disciplinari chiaramente individuate e delimitate, nonche' a

settori avanzati di carattere tecnico e professionale.

3. Il sistema di valorizzazione dell'eccellenza e' organizzato in

modo da garantire la partecipazione diffusa a prescindere dal tipo di

scuola frequentata e secondo procedure, fatte salve le specificita'

di settore, che assicurino il superamento di eventuali ostacoli alle

pari opportunita' determinati dalle variabili di genere, di cultura,

di lingua e di disabilita'.

4. Nell'azione di valorizzazione si considerano sia le prestazioni

individuali di singoli allievi, sia i risultati raggiunti da gruppi

di studenti, qualora, come nel settore tecnico e professionale, siano

richieste forme particolari di collaborazione tra studenti.

5. Nella valorizzazione dell'eccellenza puo' essere altresi'

considerato il conseguimento di certificazioni di competenze ad

elevato livello di standardizzazione e con validita' internazionale

collegabili ai percorsi di istruzione, come puo' avvenire nel campo

delle lingue straniere e delle tecnologie informatiche.

6. Per la valorizzazione dell'eccellenza si puo' inoltre tenere

conto della votazione conseguita dagli studenti nell'esame di Stato

conclusivo del corso di studi. Art. 3.

Organizzazione

1. Al fine di rendere possibile il coinvolgimento di tutti gli

studenti, sollecitando ogni singola istituzione scolastica, e di

riconoscere autentici livelli elevati di conoscenza e di competenza,

l'individuazione delle eccellenze avverra' mediante procedure di

confronto e di competizione nazionali e internazionali, nonche'

olimpiadi e certamina, organizzate di norma per successive fasi, dal

livello della singola istituzione scolastica a quello provinciale e

regionale, fino al livello nazionale.

2. I responsabili dei diversi livelli del sistema di istruzione e

altri soggetti pubblici e privati, ivi compresi regioni ed enti

locali, nazionali o comunitari con esperienze gia' consolidate,

accreditati, a questo scopo, dall'amministrazione scolastica, possono

concorrere alla individuazione delle eccellenze.

3. Il Ministero della pubblica istruzione sottoscrive specifiche

intese con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2, ivi

compresi regioni ed enti locali, interessati a partecipare

all'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze e in grado di 2

rispettare i criteri indicati nel comma 4.

4. Per le iniziative di individuazione delle eccellenze devono

essere rispettati i seguenti criteri:

a) ogni iniziativa di riconoscimento delle eccellenze deve avere

a riferimento un'autorita' scientifica significativa quale ad esempio

universita', accademia, istituti di alta ricerca, organizzazioni

professionali, per garantire validita' ad ogni valutazione di

risultati avanzati ed assicurare la credibilita' delle azioni

intraprese, sia presso le scuole e i loro insegnanti, sia nei

confronti degli studenti e delle loro famiglie;

b) per l'accreditamento di soggetti esterni all'amministrazione

vengono prese in considerazione le esperienze gia' realizzate con

particolare riferimento all'ambito nazionale ed internazionale, la

capillarita' della loro presenza territoriale, la capacita' operativa

e il prestigio scientifico e culturale, la disponibilita' di risorse

organizzative e professionali;

c) vanno garantiti il pieno rispetto della trasparenza nei

criteri di partecipazione, nelle procedure di selezione, nonche' la

pubblicita' dei risultati ottenuti.

Art. 4.

Riconoscimenti e premi

1. Il riconoscimento dei risultati elevati raggiunti avviene

tramite certificazione delle eccellenze, garantisce l'acquisizione di

credito formativo e puo' dare origine a varie forme di incentivo, da

assumere entro il limite delle disponibilita' finanziarie previste al

comma 4 dell'articolo 7:

a) benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei,

istituti e luoghi della cultura;

b) ammissione a tirocini formativi;

c) partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri

scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualita' della

formazione scolastica;

d) viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici;

e) benefici di tipo economico;

f) altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti

con soggetti pubblici e privati.

Art. 5.

Programma annuale

1. Prima dell'avvio di ogni anno scolastico, con apposito decreto,

di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione,

viene definito il programma nazionale di promozione dell'eccellenza

che fornisce alle scuole, ai docenti, agli studenti e ai loro

genitori l'informazione puntuale sulle iniziative proposte per

l'intero anno scolastico.

2. Il programma annuale viene definito sia con riferimento ai

risultati dell'analisi valutativa del sistema scolastico condotta

dall'INVALSI, sia in coerenza con gli interventi di promozione di

specifici settori di competenza, con particolare riferimento allo

sviluppo della cultura scientifica, e tenendo presenti le decisioni

di sviluppo innovativo del sistema di istruzione, in relazione

soprattutto al potenziamento dell'area tecnica e professionale.

3. Il programma annuale contiene:

a) le discipline, le aree disciplinari ed i settori

tecnico-operativi rispetto ai quali si intende operare;

b) le certificazioni di cui all'articolo 2, comma 5, il cui

conseguimento da' origine a riconoscimento;

c) le procedure di accreditamento per i soggetti che intendono

operare in collaborazione con l'amministrazione scolastica;

d) i soggetti proponenti, sia dell'amministrazione sia tra gli 3

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