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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2007, n. 262
Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi
di istruzione. (GU n. 19 del 23-1-2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, ed in particolare
l'articolo 2, comma 1, lettera d), recante delega al Governo per
l'incentivazione dell'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario
titolo sulla base dei percorsi di istruzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare
l'articolo 13, recante norme in materia di istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare
l'articolo 69, relativo alla istruzione tecnica superiore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 luglio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella seduta del 20 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Ritenuto di non accogliere talune condizioni poste dalla VII
Commissione permanente della Camera dei deputati nel suddetto parere
del 15 novembre 2007, circa la previsione di un decreto ministeriale,
da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari, per la
definizione di regole e criteri per l'accreditamento dei soggetti
esterni all'amministrazione scolastica, nonche' l'eliminazione delle
norme sulla certificazione di eccellenza anche per le facilitazioni
per l'accesso all'istruzione e formazione superiore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con i Ministri dell'universita' e della ricerca e per gli affari
regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e finalita'
1. L'incentivazione delle eccellenze di cui all'articolo 2, comma
1, lettera d), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, conseguite a vario
titolo nel percorso di istruzione, e' finalizzata alla valorizzazione
della qualita' dei percorsi e al riconoscimento dei risultati elevati
raggiunti da parte di studenti che frequentano istituzioni
scolastiche statali e paritarie.
2. L'incentivazione concorre a promuovere l'innalzamento dei
livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a
garantire a tutti gli studenti pari opportunita' di pieno sviluppo
delle capacita'.
3. Il riconoscimento delle eccellenze, nei diversi settori
dell'esperienza di apprendimento, e' finalizzato anche ad incentivare
la prosecuzione del percorso di istruzione nei licei, negli istituti
tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 1, del 1
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nella formazione tecnica
superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e all'articolo 13, comma 2, del decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
4. Il raggiungimento di risultati elevati puo' rappresentare, nel
rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, un fattore di
qualificazione del piano dell'offerta formativa.
5. L'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze e' tesa a
rinsaldare i rapporti tra il mondo della scuola e le comunita'
scientifiche ed accademiche ed a creare situazioni di dialogo e di
cooperazione tra docenti della scuola, ricercatori e docenti
universitari, esperti tecnico-professionali di settore.
Art. 2.
Criteri e procedure
1. La valorizzazione dell'eccellenza riguarda gli studenti
frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali e
paritarie.
2. L'eccellenza e' valorizzata in relazione alle specifiche
discipline nella loro diversita' e varieta', ad aree
pluri-disciplinari chiaramente individuate e delimitate, nonche' a
settori avanzati di carattere tecnico e professionale.
3. Il sistema di valorizzazione dell'eccellenza e' organizzato in
modo da garantire la partecipazione diffusa a prescindere dal tipo di
scuola frequentata e secondo procedure, fatte salve le specificita'
di settore, che assicurino il superamento di eventuali ostacoli alle
pari opportunita' determinati dalle variabili di genere, di cultura,
di lingua e di disabilita'.
4. Nell'azione di valorizzazione si considerano sia le prestazioni
individuali di singoli allievi, sia i risultati raggiunti da gruppi
di studenti, qualora, come nel settore tecnico e professionale, siano
richieste forme particolari di collaborazione tra studenti.
5. Nella valorizzazione dell'eccellenza puo' essere altresi'
considerato il conseguimento di certificazioni di competenze ad
elevato livello di standardizzazione e con validita' internazionale
collegabili ai percorsi di istruzione, come puo' avvenire nel campo
delle lingue straniere e delle tecnologie informatiche.
6. Per la valorizzazione dell'eccellenza si puo' inoltre tenere
conto della votazione conseguita dagli studenti nell'esame di Stato
conclusivo del corso di studi. Art. 3.
Organizzazione
1. Al fine di rendere possibile il coinvolgimento di tutti gli
studenti, sollecitando ogni singola istituzione scolastica, e di
riconoscere autentici livelli elevati di conoscenza e di competenza,
l'individuazione delle eccellenze avverra' mediante procedure di
confronto e di competizione nazionali e internazionali, nonche'
olimpiadi e certamina, organizzate di norma per successive fasi, dal
livello della singola istituzione scolastica a quello provinciale e
regionale, fino al livello nazionale.
2. I responsabili dei diversi livelli del sistema di istruzione e
altri soggetti pubblici e privati, ivi compresi regioni ed enti
locali, nazionali o comunitari con esperienze gia' consolidate,
accreditati, a questo scopo, dall'amministrazione scolastica, possono
concorrere alla individuazione delle eccellenze.
3. Il Ministero della pubblica istruzione sottoscrive specifiche
intese con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2, ivi
compresi regioni ed enti locali, interessati a partecipare
all'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze e in grado di 2
rispettare i criteri indicati nel comma 4.
4. Per le iniziative di individuazione delle eccellenze devono
essere rispettati i seguenti criteri:
a) ogni iniziativa di riconoscimento delle eccellenze deve avere
a riferimento un'autorita' scientifica significativa quale ad esempio
universita', accademia, istituti di alta ricerca, organizzazioni
professionali, per garantire validita' ad ogni valutazione di
risultati avanzati ed assicurare la credibilita' delle azioni
intraprese, sia presso le scuole e i loro insegnanti, sia nei
confronti degli studenti e delle loro famiglie;
b) per l'accreditamento di soggetti esterni all'amministrazione
vengono prese in considerazione le esperienze gia' realizzate con
particolare riferimento all'ambito nazionale ed internazionale, la
capillarita' della loro presenza territoriale, la capacita' operativa
e il prestigio scientifico e culturale, la disponibilita' di risorse
organizzative e professionali;
c) vanno garantiti il pieno rispetto della trasparenza nei
criteri di partecipazione, nelle procedure di selezione, nonche' la
pubblicita' dei risultati ottenuti.
Art. 4.
Riconoscimenti e premi
1. Il riconoscimento dei risultati elevati raggiunti avviene
tramite certificazione delle eccellenze, garantisce l'acquisizione di
credito formativo e puo' dare origine a varie forme di incentivo, da
assumere entro il limite delle disponibilita' finanziarie previste al
comma 4 dell'articolo 7:
a) benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei,
istituti e luoghi della cultura;
b) ammissione a tirocini formativi;
c) partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri
scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualita' della
formazione scolastica;
d) viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici;
e) benefici di tipo economico;
f) altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti
con soggetti pubblici e privati.
Art. 5.
Programma annuale
1. Prima dell'avvio di ogni anno scolastico, con apposito decreto,
di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione,
viene definito il programma nazionale di promozione dell'eccellenza
che fornisce alle scuole, ai docenti, agli studenti e ai loro
genitori l'informazione puntuale sulle iniziative proposte per
l'intero anno scolastico.
2. Il programma annuale viene definito sia con riferimento ai
risultati dell'analisi valutativa del sistema scolastico condotta
dall'INVALSI, sia in coerenza con gli interventi di promozione di
specifici settori di competenza, con particolare riferimento allo
sviluppo della cultura scientifica, e tenendo presenti le decisioni
di sviluppo innovativo del sistema di istruzione, in relazione
soprattutto al potenziamento dell'area tecnica e professionale.
3. Il programma annuale contiene:
a) le discipline, le aree disciplinari ed i settori
tecnico-operativi rispetto ai quali si intende operare;
b) le certificazioni di cui all'articolo 2, comma 5, il cui
conseguimento da' origine a riconoscimento;
c) le procedure di accreditamento per i soggetti che intendono
operare in collaborazione con l'amministrazione scolastica;
d) i soggetti proponenti, sia dell'amministrazione sia tra gli 3