Imma Ferzola
Autore
bocciatura alle scuole medie eccezione

Alle scuole medie la promozione resta la norma, mentre la bocciatura è un’eccezione da motivare con attenzione. Non basta, infatti, rilevare l’insufficienza in alcune materie: bisogna dimostrare che l’alunno non ha margini di recupero nel successivo anno scolastico. Lo ha ribadito, una volta di più, il Tar delle Marche, accogliendo le ragioni di un ricorso presentato da una famiglia dopo la bocciatura del figlio alla fine dell’anno scolastico 2023-24. Allineandosi, di fatto, a quello che è il sentire comune.

Indice

  1. Il ricorso
  2. Ammessione con riserva e promozione
  3. La promozione assorbe la bocciatura
  4. Il chiarimento del legale
  5. Il peso della motivazione
  6. Un’eccezione, non la regola
  7. Il giudizio mancato
  8. Promuovere è la norma, bocciare l’eccezione

Il ricorso

Secondo quanto riportato dal 'Corriere Adriatico', a presentare ricorso erano stati i genitori di un ragazzo escluso dalla promozione al secondo anno della scuola secondaria di primo grado. Per la famiglia, la decisione del Consiglio di Classe della scuola era stata illegittima sotto vari profili.

I giudici amministrativi, accogliendo il loro ricorso, hanno riconosciuto la fondatezza delle contestazioni, evidenziando come la bocciatura non potesse basarsi esclusivamente sui risultati negativi in pagella.

Ammessione con riserva e promozione

Nel frattempo, in attesa della decisione definitiva del Tar, il ragazzo era stato ammesso “con riserva” alla seconda media, come misura cautelare. I giudici, infatti, hanno sottolineato che tale provvedimento era giustificato anche dalla necessità di osservare l’alunno in un periodo più lungo per valutarne le effettive possibilità di recupero. I genitori, intanto, avevano trasferito il figlio in un altro istituto, dove nel corso dell’anno scolastico 2024-25 il ragazzo ha frequentato regolarmente, e con profitto, ottenendo la promozione in terza media.

La promozione assorbe la bocciatura

Di fronte a questi sviluppi, il Tar non ha nemmeno dovuto entrare nel merito del ricorso, applicando un principio ormai consolidato: “Il superamento degli esami conclusivi del ciclo di istruzione o il conseguimento della promozione alla classe superiore da parte dell’alunno che sia stato ammesso con riserva in forza di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo assorbe il giudizio negativo precedentemente espresso”.

Il chiarimento del legale

A spiegare meglio la vicenda è il legale che ha seguito la famiglia nel ricorso: “Per questo è sbagliato dire che il ragazzino è stato promosso dai giudici del Tar", spiega l’avvocato del foro di Macerata, come riporta il 'Corriere Adriatico'.

"In realtà l’alunno è stato promosso dagli insegnanti che, durante il secondo anno, lo hanno ritenuto meritevole di essere ammesso alla terza media. Anche in prima classe, del resto, il suo rendimento era stato sufficiente nella prima parte dell’anno, poi aveva avuto una flessione nel secondo quadrimestre. Ma non meritava la bocciatura, bisognava fare una prognosi sulle sue capacità di recupero. Capacità che il ragazzo aveva, come ha dimostrato l’anno successivo”.

Il peso della motivazione

Nella delibera che aveva decretato la bocciatura, il ragazzo risultava avere sei insufficienze e una media complessiva di 5,75. Ma secondo il Tar Marche, un simile quadro, per quanto critico, non basta: occorre una valutazione approfondita sul possibile recupero dell’alunno nel tempo.

“La non ammissione alla classe successiva", scrivono i giudici, "anche a fronte di un quadro sull’andamento scolastico critico, deve essere assistita da una più pregnante motivazione che non si limiti semplicemente a trarre le conclusioni e a dare contezza della parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento”.

Un’eccezione, non la regola

Il Tar ribadisce, perciò, che nella scuola media inferiore “la non ammissione alla classe successiva è un’eccezione che si realizza solo all’esito negativo dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in un più ampio periodo scolastico”. Non basta, dunque, un giudizio sommario o generico: servono elementi concreti per sostenere che lo studente non avrebbe potuto migliorare.

Il giudizio mancato

Secondo il Tribunale, nella delibera del Consiglio di Classe mancava proprio questo tipo di valutazione. “Al giudizio sulle competenze", osservano i giudici, "non si accompagnava, se non in forma sintetica e stereotipata, alcun esame predittivo e ragionato in ordine alle possibilità di recuperare il deficit di apprendimento in un più ampio periodo scolastico, e quindi, in sostanza, nel corso del secondo anno di scuola secondaria di primo grado”.

Promuovere è la norma, bocciare l’eccezione

Una sentenza, questa, che si inserisce in un filone ormai consolidato. Il Tribunale amministrativo regionale di Ancona ha comunque voluto ricordare che il legislatore ha “sostanzialmente elevato a regola la promozione per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado”.

In questo contesto, la bocciatura richiede non solo una base normativa, ma anche un’attenta e approfondita motivazione sul piano pedagogico e prospettico. Non basta dire che un alunno è in difficoltà: bisogna anche dimostrare che non può farcela

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