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Legge 30 ottobre 2008, n. 169 - Valutazione degli studenti Pag. 1
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Legge 30 ottobre 2008, n. 169

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n.

137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2008

Art. 1.

Cittadinanza e Costituzione

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai

sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo

1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate

all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze

relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e

del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola

dell'infanzia.

1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta

costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad

autonomia ordinaria e speciale.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 2.

Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema

disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio

intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di

permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli

interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di

quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive

modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di

interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e

strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli

enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo

delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata

mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe,

concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non

ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della

presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e

oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità

applicative del presente articolo. Art. 3.

Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti

1. Dall' anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli

apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati

mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello

globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere

l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica

ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite

nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti

numerici espressi in decimi.

3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di

Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza

dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di

discipline.

3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

è sostituito dal seguente:)

«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e espresso con valutazione complessiva in decimi

e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di

maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una

valutazione non inferiore a sei decimi».

4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento

delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di

apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative

del presente articolo. Art. 4.

Insegnante unico nella scuola primaria

1. Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti

previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche

della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di

ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla

domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all'insegnante

unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di

insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'economia e

delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferme

restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla

verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 del presente

articolo, a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui

alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009,

ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche,

da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le

finalità di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica.

2-ter- La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico

2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.

Art 5.

Adozione dei libri di testo

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici

adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il

contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento

da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze,

l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il

successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere

per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi

scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto del le disposizioni

vigenti. Art. 5-bis.

Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento

1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad

esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e

607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno

frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario

(SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati

nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda,

nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai

titoli posseduti.

2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione

spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo

corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale

delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di

concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione. 3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione

con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al

corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica;

la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi

quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi

attribuiti ai titoli posseduti. Art. 6.

Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a

norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,

comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha

valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia,

a seconda dell'indirizzo prescelto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di

laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di

entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente

decreto.

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