
Gli esami non finiscono mai. Ed è proprio vero. Capita anche che, avendo già superato l’esame di maturità, si abbia voglia o necessità di sostenerne un’altra. Magari a scopi lavorativi. E allora, visto che studiar non nuoce, come si fa ad avere due diplomi? Bisogna tornare tutte le mattine sui banchi di scuola? Assolutamente no.
Chi ha già conseguito il diploma non frequenta la mattina, se ne ha bisogno può fare richiesta per i corsi serali. Ma si presenterà all’esame di maturità comunque da candidato esterno.Basta infatti presentarsi da candidati esterni all’esame di Stato. Ecco tutte le modalità da tenere presente senza il rischio di commettere errori e farsi trovare impreparati.
DAL MIUR – Come riporta la pagina informativa del sito del ministero della pubblica istruzione, è possibile conseguire un secondo titolo di diploma preparandosi allo studio e presentando domanda, in qualità di candidato esterno, al Dirigente scolastico di una scuola precedentemente individuata, entro i tempi previsti dalla circolare ministeriale recante disposizioni in merito agli Esami di Stato, bandita annualmente. La preparazione allo studio – spiega il Miur - oltre che individuale, può essere affrontata iscrivendosi presso scuole con corsi serali, dopo aver preso contatti direttamente con il Dirigente scolastico. Ogni anno, in autunno, è emanata la Circolare ministeriale che dispone in merito alla presentazione delle candidature agli Esami di Stato, da parte dei candidati interni ed esterni all'istituto. In linea generale, per la presentazione delle domande da parte dei candidati esterni sono individuate le seguenti scadenze:
- 30 novembre: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai Direttori Generali della Regione di residenza. I candidati esterni indicano nell'istanza di partecipazione (anche nel caso in cui trattasi di indirizzi linguistici), corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame. I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere, eventualmente, presentate.
- 31 gennaio: termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L'esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori Generali;
- 20 marzo: termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo dell'anno scolastico in corso e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.
SERVE L’AMMISSIONE- Una volta espletate le pratiche burocratiche, entriamo nel vivo della maturità: serve la prova preliminare per essere ammessi all’esame. Sulla circolare emanata per l’esame di Stato 2013-2014, la numero 26 dell’11 ottobre 2013, si legge infatti che i candidati esterni devono sostenere una prova preliminare:
- i candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, sostengono l'esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno.
- Sostengono altresì l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso nell’anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma; così parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell’anno o negli anni precedenti l’esame preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate (parere dell’Ufficio legislativo in data 16-2-2010).
- L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4 della O.M. n.13 del 24 aprile 2013, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe. Tale disposto si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.