
La scuola ha riconosciuto l'errore di aver accettato l'iscrizione tempo addietro, per la quale la giovane non aveva ancora i requisiti. Un abbaglio, certo, ma a pagarne le conseguenze, vedendosi tolta la possibilità di concludere in anticipo il percorso di studi, è la studentessa.
La risposta del MIM
La soluzione, infatti, trovata dall'istituto, sarebbe quella di iscriverla al quarto anno di liceo tradizionale (con diploma in cinque anni), e farle sostenere quindi la Maturità un anno dopo. Ma la famiglia, e in primis la mamma Viviana, non ci sta e ha voluto segnalare il caso alla redazione di Skuola.net, che ha pubblicato la lettera che il genitore ha rivolto direttamente al ministro Valditara. Oggi che la notizia è alla ribalta della cronaca, lo stesso ministro ha fatto sapere di aver "segnalato al direttore dell’USR Campania il caso della studentessa 16enne di Napoli affinché sia tutelato il suo percorso scolastico, e venga fatta una verificata sulle eventuali responsabilità. All'esito della verifica prenderemo conseguenti provvedimenti".
Un errore portato avanti troppo tempo
La delusione di Ilenia e della sua famiglia si è fatta ancora più profonda alla notizia di altri studenti che sarebbero riusciti a diplomarsi a 17 anni ancora non compiuti, completando lo stesso percorso che avrebbe dovuto affrontare la ragazza nelle sue stesse condizioni di partenza. Insomma, il precedente esiste.Tanto vale, allora, fare andare avanti la ragazza nonostante l'errore. Visto che la studentessa si sta dimostrando del tutto all'altezza del compito, collezionando voti eccellenti in tutte le materie. Antonino Petrolino, già dirigente scolastico e autore di testi e manuali specialistici, sentito dalla nostra testata, ha asserito che “in Italia vige il principio del legittimo affidamento, che interviene quando una Pubblica Amministrazione compie un errore e convalida una posizione giuridica, di qualsiasi natura, lasciandola consolidare nel tempo. In questi casi i diritti maturati dal soggetto beneficiario non possono essere revocati, anche a seguito dell’asseverazione dell’errore. Non si può intervenire "a gamba tesa" quando manca un solo anno alla conclusione del percorso fin lì autorizzato”.