
L’alternanza scuola lavoro diventerà pian piano obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori. Nonostante non si tratti di un lavoro vero e proprio ma di un’esperienza formativa, una volta entrato in azienda sei in qualche modo assimilato agli altri dipendenti. Soprattutto sotto il profilo assicurativo. Tra l’altro, essendo svolta durante l’orario scolastico, la struttura in cui si svolge l’alternanza è come se fosse un prolungamento della tua aula. Di conseguenza, visto che gli studenti sono coperti dall’assicurazione mentre sono a scuola, lo stesso deve avvenire quando sono azienda. Che succede, quindi, se ti fai male durante le ore di alternanza scuola lavoro?
La circolare INAIL sugli infortuni in alternanza
A fare chiarezza ci pensa la circolare INAIL (l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) n.44 del 21 novembre 2016. Leggendo il testo del documento è detto chiaramente che gli studenti in alternanza ricevono la copertura assicurativa – che è obbligatoria - per i rischi legati ad attività svolta in “ambienti di lavoro”; proprio come il resto dei lavoratori. Si specifica, inoltre, che per “ambiente di lavoro” si deve intendere non solo il luogo fisico del soggetto ospitante, ma anche “un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro”.
L’azienda è considerata un prolungamento della scuola
Ma la normativa non limita la copertura esclusivamente all’ambiente di lavoro. Gli studenti sono infatti tutelati anche per gli eventuali infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso e il soggetto ospitante, “in quanto tale percorso è organizzativamente riconducibile all’attività protetta svolta durante l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell’ambito del progetto educativo”. Resta invece escluso dalla copertura, così come avviene per le tradizionali giornate di scuola, il tragitto che da casa ti porta al luogo di studio/tirocinio.
In caso d’infortunio chi deve fare la denuncia?
Ma se malauguratamente succede un imprevisto, se un ragazzo in alternanza si fa male, come si deve comportare? La scuola rimane sempre il principale punto di riferimento. Lo studente, infatti, sempre secondo la normativa, è tenuto a comunicare l’infortunio al dirigente scolastico o ad un altro soggetto stabilito nella convenzione tra la scuola e il soggetto ospitante. Invece, nel caso in cui il tirocinante comunichi l’infortunio esclusivamente all’azienda ospitante, sarà compito di quest’ultimo avvertire il dirigente scolastico. Perché sarà proprio il preside della scuola a dover presentare la denuncia formale all’INAIL.
Le prestazioni erogate dall’INAIL
Tra le misure previste in caso d’infortunio – erogate dall’INAIL - ci sono, come per tutti i lavoratori, due categorie principali di prestazioni: economiche e sanitarie. Tra le prime rientrano l’indennizzo per il danno biologico, l’assegno per l’assistenza personale continuativa, il rimborso per farmaci e viaggi per curarsi. Tra le seconde, invece, troviamo le cure ambulatoriali e gli accertamenti medico-legali. A queste si aggiungono anche contributi per eventuali presidi medici (protesi e ausili come stampelle e tutori) e per le cure riabilitative.Marcello Gelardini