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votare con la patenteNella giornata del 25 settembre i social sono stati invasi da foto che ritraevano il momento del voto. Lo scopo, secondi gli autori di questi scatti, era quello di spronare gli indecisi e testimoniare il proprio impegno civile.
Oltre alle foto della propria tessera elettorale o del proprio seggio, molti hanno condiviso video e scatti realizzati all'interno della cabina elettorale.

Questo particolare passaggio, però, è illegale, ed è un comportamento che prevede sanzioni pesanti.

I video e le foto dentro la cabina elettorale sono illegali

Su Instagram e in particolare su TikTok, sono diventati virali i video realizzati all'interno della cabina proprio mentre veniva espressa la preferenza, mettendo la X sul simbolo di uno dei dei partiti presenti sulla scheda elettorale. Tuttavia è un atto del tutto illecito, tanto che, in teoria, una volta entrati all'interno del seggio lo smartphone dovrebbe essere consegnato agli scrutatori prima di recarsi in cabina. Precauzione questa che, però, non sempre viene applicata.

Ma esiste un provvedimento volto a regolamentare questo aspetto: il decreto legge 49 del 2008, poi convertito nella legge 96, che all'articolo 1 recita:⁣

  • 1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie e' vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
  • 2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui e' al momento in possesso.
  • 3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.
  • 4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.