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di Cristina Montini
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privacy a scuola

Anche quest'anno i voti d'esame saranno pubblici e affissi sulle bacheche d'istituto, sia per la terza media che per la Maturità. Insomma non si ripeterà quanto avvenuto nel 2008, quando per non discriminare gli alunni diversamente abili si tennero segreti i risultati finali degli esami.

Lo chiarisce il Garante della Privacy, che per l'occasione ha anche deciso di pubblicare un Vademecum per rispondere ad alcune domande frequenti sulla privacy a scuola: è possibile fare delle riprese con il proprio videofonino a scuola? È lecito registrare una lezione? E se non voglio che il mio voto degli scrutini sia visibile a tutti, ho il diritto di non farlo esporre nella bacheca della scuola?

PRIVACY A SCUOLA - Si chiama “La privacy tra i banchi di scuola” ed è un opuscolo informativo direttamente scaricabile dal sito del Garante della Privacy che ha lo scopo di chiarire quali sono i limiti invalicabili del trattamento dei dati personali all’interno delle scuole. Un fascicolo che riunisce e riassume le varie norme e disposizioni oggi in vigore fornendo un quadro completo e, soprattutto, comprensibile su quale sia il modo corretto di utilizzare le informazioni e i dati personali.

VOTI E SCRUTINI ALLA LUCE DEL SOLE - Il Vademecum chiarisce che le votazioni finali, sia per chi termina la terza media, sia per chi conclude l’istruzione superiore, “devono essere pubblicati negli albi della scuola” e questo proprio al fine di garantire la trasparenza nello svolgimento degli esami. E non solo. Anche i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni nonché gli esiti di tutti gli scrutini sono soggetti allo stesso principio di trasparenza e, quindi, da ritenersi necessariamente pubblici.

CONDIZIONI DI SALUTE TOP SECRET - L’unica cosa che fa eccezione è qualsiasi riferimento alle condizioni di salute degli studenti e, in generale, a dati personali non pertinenti. In particolare, si fa l’esempio delle prove differenziate: in questo caso i voti degli scrutini e degli esami dei ragazzi portatori di handicap devono essere pubblicati senza alcun riferimento alla loro condizione.

trattamento dati personali
ATTENTI CON I VIDEOFONINI! - Il Vademecum non può non tener conto che siamo nell’era dei social network e dei videofonini: ma prof e compagni possono essere ripresi senza problemi e, magari, è anche possibile condividere il video in internet? Il Garante della Privacy, a riguardo, sottolinea ad esempio che è consentito ai genitori fare riprese o fotografie “durante recite, gite o saggi scolastici”, tuttavia a patto che dei relativi video e foto se ne faccia solo un uso strettamente personale o familiare. Se si ha l’intenzione poi di pubblicare quelle immagini su internet o sui social network, invece, lo si può fare esclusivamente dopo aver ottenuto l’espresso consenso di tutte le persone coinvolte in quelle foto o video.


SBOBINARE LE LEZIONI SI PUO'
- Inoltre è possibile registrare una lezione se questo rientra nel metodo di studio individuale e quindi se ne fa solo un utilizzo personale, ma per qualsiasi altro tipo di diffusione è obbligatorio informare e chiedere in consenso della persona interessata se non si vuole incorrere in sanzioni.

COMPITI DELICATI - E se nei compiti in classe la prof fa l’impicciona? Cioè, se vi chiedesse di parlare di qualcosa di personale, ad esempio “descrivi la tua famiglia”, in questo caso l’alunno ha il diritto di rifiutarsi di svolgere il compito perché lede la sfera personale? Non ci provate, il tema lo dovete fare, non c’è via di scampo! Il prof è libero di assegnare compiti anche su temi “delicati”, purché si adoperi per “trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali”.

SCUOLA VIDEOSORVEGLIATA - E poi come conciliare il diritto alla riservatezza con la necessità di garantire la sicurezza nelle scuole? Le telecamere all’interno dell’edificio scolastico potrebbero rappresentare un problema nel garantire la privacy. E allora il Garante specifica che le telecamere sono ammesse solo in caso di stretta necessità, ma devono riprendere esclusivamente le mura esterne e funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti. Inoltre le immagini registrate possono essere conservate per brevi periodi ed i cartelli obbligatori a segnalazione della presenza di un sistema di videosorveglianza devono essere visibili anche di notte.

Cosa ne pensi di questo Vademecum? Ti sembra utile oppure contiene informazioni che già conoscevi?

Crisitina Montini