Lavoro e diritto allo studio
Gli studenti lavoratori possono usufruire di agevolazioni per poter concludere gli studi o migliorare la propria formazione. E in questa guida spiegheremo quali sono i diritti di chi studia e lavora contemporaneamente:
- 150 ore
- Turni agevolati
- Permessi giornalieri
- Congedi formativi
- Voucher formativi
- Voucher aziendali
150 ore
I lavoratori che vogliono frequentare dei corsi di formazione per migliorare la loro preparazione professionale possono usufruire di un monte ore annuo di 150 ore per frequentare corsi e lezioni.
Turni agevolati
Gli studenti lavoratori che frequentano un corso di studio in un istituto pubblico riconosciuto (scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali) hanno diritto a turni agevolati oltre che all’esonero dal lavoro straordinario e dal lavoro durante i riposi settimanali.
Permessi giornalieri
Gli studenti lavoratori, anche universitari, hanno diritto a permessi giornalieri retribuiti per sostenere prove d’esame o esoneri. Non c’è limite al numero di permessi che possono essere richiesti, ma deve essere presentata una certificazione che attesti l’esame sostenuto, indipendentemente dal suo superamento. L’attestato presentato deve contenere l’intestazione della sede universitaria o dell’istituto superiore, il giorno della prova, l’esito della prova e il timbro e la firma del professore. Il permesso si estende a tutta la giornata e può addirittura coprire i tempi di viaggio se la località in cui si svolge l’esame è particolarmente distante.
Congedi formativi
I lavoratori possono chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedo per la formazione. Tale congedo può essere preso per completare la scuola dell’obbligo, per conseguire un diploma di scuola superiore, per laurearsi o per partecipazione ad attività formative diverse da quelle organizzate o finanziate dal datore di lavoro. La durata del congedo formativo non può superare la durata di 11 mesi, continuativi o frazionati, e può essere richiesto solo da lavoratori che hanno già lavorato almeno 5 anni presso la stessa azienda. Il lavoratore mantiene il posto di lavoro e, se il congedo formativo è stato predisposto dal datore di lavoro, ha anche diritto ad una retribuzione. Ulteriori condizioni sono stabilite dai relativi contratti collettivi.
Voucher formativi
I voucher formativi, detti anche buoni formativi individuali, sono finanziamenti erogati dalle Regioni e sono rivolti a chi intende frequentare un corso di formazione o un master. Ogni Regione pubblica i bandi (consultabili nel sito della Regione, presso l’Informagiovani della vostra città o sul sito dell’Altaformazione) contenenti i requisiti richiesti, dopodiché viene stilata una graduatoria. L’importo di ogni singolo voucher formativo varia da un minimo di 500 euro ad un massimo di 5mila euro.
Voucher aziendali
I voucher aziendali sono strumenti realizzati nell’ambito del Fondo Sociale Europeo. Consistono in finanziamenti erogati direttamente all’azienda che, attraverso di essi, finanzierà attività e corsi formativi per i suoi dipendenti. Le attività di formazione così finanziate generalmente si svolgono al di fuori dell’orario di lavoro.