
Questo Natale 2020, come ormai sappiamo bene, vivremo un periodo sottoposto alle restrizioni dovute alla pandemia da coronavirus. Vista la confusione dovuta al susseguirsi dei vari Dpcm è probabile che molti ragazzi e studenti ancora non abbiano chiaro che cosa si può fare e che cosa no in queste festività 2020.
Vediamo allora le risposte del governo a quelle che sono le domande più frequenti così da capire insieme cosa succederà a Natale e Capodanno e cosa si potrà fare, fermo restando che la regola rimane una sola: fare quello che viene dettato dal buon senso e dalla responsabilità che ognuno di noi, singolarmente, deve assumersi in questo momento in cui il futuro dipende dalla collettività e dal saper essere uniti e rispettosi di se stessi e degli altri.
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Blocco regioni e comuni Dpcm Natale 2020
Il sito del governo ha una pagina dedicata per chiarire i dubbi che più spesso sono stati sollevati rispetto alle norme anti-Covid che saranno valide nelle settimane delle festività, dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021. Il dubbio maggiore riguarda lo spostamento tra regioni e lo chiariamo subito: dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà in vigore il divieto di spostamento tra regioni a prescindere dal colore che avranno in quel momento. Per le giornate del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio, inoltre, ad integrare il divieto di spostamento tra regioni arriverà anche quello tra comuni. I divieti di spostamenti - sia quello tra regioni che tra comuni - avranno come eccezione “i casi di lavoro, necessità, salute e per rientrare nel luogo di residenza, domicilio o abitazione”.
Faq coronavirus Natale 2020: domande più frequenti e risposte
Vediamo ora le domande più frequenti e le risposte date dal governo per non correre il rischio di mal interpretare quanto stabilito dal Dpcm Natale.
La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
Domicilio
Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
Abitazione
Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuati, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.
Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.
Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a, anche dopo il 21 dicembre, per trascorrere insieme le feste?
Sarà possibile se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definite nei sensi di cui alla FAQ precedente.
in area gialla e arancione, se la seconda casa si trova nello stesso comune, ci si potrà sempre andare (negli orari già precisati);
esclusivamente in area gialla, se la seconda casa è nella stessa regione, ma in un diverso comune, ci si potrà andare per tutto il periodo 21/12-6/1, ad eccezione dei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021.
Naturalmente, lo spostamento verso la seconda casa fuori in una regione diversa da quella di residenza o abituale domicilio è consentito soltanto a condizione che la seconda casa non si trovi in regioni, che, alla data del 20 dicembre, si trovino in zona arancione o rossa. In questi casi, infatti, permangono i divieti di entrate nei territori regionali (articoli 2 e 3 dpcm 3 dicembre).
Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra regione, nello stesso periodo.
Nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, questi spostamenti saranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area gialla, solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella regione/provincia autonoma di destinazione. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio sarà comunque possibile spostarsi solo all’interno del proprio comune.
In ogni caso, sarà possibile spostarsi tra comuni/province/regioni diversi per motivi di lavoro, necessità o salute.
Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori che abitualmente egli già assiste.
Più in generale va chiarito che la valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Per tutti coloro che non rispetteranno le regole le sanzioni amministrative previste vanno “da euro 400 a euro 3.000” e la multa, se pagata entro cinque giorni, si ridurrà di un terzo.