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Estratto del documento

l’indignazione e lo sgomento dei cittadini davanti ad una politica che non voleva

pagare. Il neo eletto presidente della repubblica Oscar Luigi Scalfaro, però, si rifiuta di

firmare i decreti.

A Febbraio del 1993 il declino del leader Bettino Craxi era ormai scontato. Dopo ben

sedici anni lascia la segreteria del PSI, e qualche mese dopo fuggì a Hammamet, dove

la sua latitanza si trasformò in esilio che lo portò alla morte il 19 Gennaio del 2000,

stroncato da un infarto.

Lo stesso anno si apre con la manovra da 100000 miliardi decisa dal governo amato, e

va avanti il processo di privatizzazione avviato da qualche anno.

L’elemento innovativo che cambio gli scenari del tempo fu la discesa in campo del

presidente di Fininvest, Silvio Berlusconi, che, il 16 Gennaio, mando in onda una

cassetta su tutti i canali con la dichiarazione di voler intervenire in politica. Le elezioni

del Marzo seguente gli diedero pieno appoggio. Inizia così il così detto periodo della

restaurazione.

Vi furono altri episodi a comporre questa sorta di telefilm a puntate, ma i fatti

principali sono quelli sopra riportati. Certo è che una verità assoluta non si è avuta e

non si avrà mai, colpa anche dei giornalisti, che raccontavano storie a volte un po’

ricamate.

Una cosa, però, va detta: di questa storia interessante e ricca di colpi di scena manca

la cosa che tutti si aspettavano, ossia il finale. Gli eventi, con il passare del tempo,

andarono scemando. Lo scalpore innalzato dai giornali diminuì con il passare dei mesi,

dando spazio ad altri scandali e ad altre notizie. E anche l’inchiesta fu, se così si può

dire, insabbiata. Ma soprattutto si può affermare che non vi è un finale poiché tutt’oggi

avvengono tali fatti di concussione, finanziamenti illeciti ai partiti e tutti quei reati

attinenti alla questione mani pulite. La differenza sta nell’indifferenza che prima non

c’era, mentre oggi c’è.

DIRITTO: Parte attiva dello scandalo di tangentopoli è proprio la magistratura, la così

detta accusa che porto a galla i fatti accaduti. Qui di seguito vi è riportata

l’organizzazione e i compiti della magistratura e lo svolgimento del processo penale,

quello a cui sono stati sottoposti numerosi esponenti della politica degli anni ’90.

LA MAGISTRATURA

“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La

difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai

non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni

giurisdizione. "La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori

giudiziari ”. Art. 24 Cost.

I poteri posseduti dallo stato italiano sono tre: il potere legislativo, che è nelle mani del

parlamento, il potere esecutivo, che è nelle mani del governo e il potere

giurisdizionale, che è nelle mani della magistratura. Il compito di quest’ultima sta nel

giudicare fatti e comportamenti che sono ritenuti lesivi e che quindi sono tutelati dalla

legge, e tale compito è affidato esclusivamente a essa.

Vi sono, essenzialmente, tre aspetti fondamentali che caratterizzano la funzione

giurisdizionale:

Presupposto: esistenza di una controversia tra almeno due soggetti che

 vengono definiti parti del processo. Dovere del giudice: risolvere la controversia

assumendo una decisione che prende il nome di sentenza. In alcuni casi è

chiamata volontaria giurisdizione, ossia quando è necessario prendere delle

decisioni importanti che richiedono imparzialità (interdizione, fallimento, morte

presunta ecc.)

Il giudice si deve basare solo sulla legge, ed è quindi fondamentale

 l’interpretazione corretta di essa.

La figura del giudice deve essere imparziale, per non falsificare il risultato delle

 sentenze.

Vi sono tre tipi di controversie che possono essere sottoposte al giudice: vi è la

giurisdizione civile, penale e amministrativa.

La giurisdizione civile consiste nel giudizio di controversie sorte tra soggetti privati.

L’inizio del processo avviene quando un soggetto, chiamato attore, chiama in giudizio

un altro soggetto, detto convenuto, poiché ritiene esso responsabile per

comportamenti giudicati lesivi di diritto. Una volta accertata la reale colpa del

convenuto, il giudice stabilisce la giusta sanzione. Se la parte punita non ottempera

alla sanzione, quest’ultima può essere fatta rispettare anche con l’aiuto della forza

pubblica.

Quando si parla di giurisdizione penale, s’intende quella situazione in cui una persona

è accusata di aver commesso un reato, ossia un fatto che non lede solo la parte che

subisce, ma colpisce un interesse essenziale per la sopravvivenza della società stessa.

Le parti in questione sono sempre due: il pubblico ministero che, in nome dello stato,

fa parte dell’accusa e l’imputato che è nella parte della difesa. In questo caso la

sanzione s’identifica con la pena che può essere pecuniaria, se è richiesto un

risarcimento in denaro, o detentiva, se prevede la reclusione o comunque l’arresto

della persona in causa.

Infine con la giurisdizione amministrativa sono giudicate le controversie sorte tra la

pubblica amministrazione e un soggetto che ritiene che un atto o un fatto compiuto

dalla prima sia lesivo nei propri confronti. Avviene, quindi, tra la pubblica

amministrazione, che è la parte resistente, e il cittadino, che è la parte ricorrente. La

pena in questione è l’annullamento dell’atto in questione.

Nonostante la diversa natura delle tre giurisdizioni, che danno

origine ai tre processi, vi sono alcuni principi generali e

costituzionali, che sono comuni a tutti e tre i tipi di

giurisdizione. “nessuno può essere distolto

L’art. 25 della Cost. stabilisce che

dal giudice naturale precostituito per legge”, volendo intendere

che il giudice competente a pronunciarsi su un certo fatto, va

individuato con criteri oggettivi, stabiliti dalla legge, prima che

il fatto stesso avvenga, eliminando così l’ipotesi di giudici straordinari, creati al di fuori

della magistratura, salvo alcune eccezione che affronteremo a breve.

“la giurisdizione si attua mediante il giusto

Con l’art. 111 della Cost. si afferma che

processo regolato dalla legge”, e si ritiene giusto il processo che si presenta con tali

caratteristiche:

Si svolga nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità;

 Si svolga davanti ad un giudice terzo e imparziale;

 Abbia una durata ragionevole stabilita dalla legge;

 Tutti gli imputati devono essere rappresentati da un avvocato: non è ammessa

 l’autodifesa. “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere

L’art. 111 della Cost. stabilisce che

motivati”, includendo, oltre alle sentenze, tutti quei provvedimenti che il giudice

prende nel corso di un processo.

La costituzione ammette diversi gradi di processo che sono il primo grado, l’appello, e

la cassazione. Dopo il primo processo, se la sentenza emessa dal giudice non soddisfa

una delle due parti, essa può proporre appello contro la sentenza. In tale modo

avviene un secondo processo, davanti ad un altro giudice, il quale può terminare con

una sentenza differenza, sentite le motivazioni.

Vi è, infine, un’ulteriore possibilità, ossia quella di poter ricorrere alla Corte di

Cassazione, per avere un’ultima sentenza. Se si raggiunge l’ultimo grado, o se non vi

si richiede alcun appello o ricorso, la sentenza è definitiva, o per meglio dire passa in

giudicato, e tali decisioni non possono essere revocate, se non in casi eccezionali.

Come citato, in precedenza, non possono essere istituiti giudici al di fuori della

magistratura ordinaria, ma con alcune eccezioni. Tali eccezioni sono contenute

all’interno dell’art. 103 della Cost.

Il consiglio di stato e i La corte dei conti giudica I tribunali militari giudicano in

TAR sono competenti in i funzionari pubblici in tempi di pace sui reati militari

materia di giustizia materia contabile. commessi dalle forze armate.

amministrativa. In tempi di guerra giudicano

ogni cittadino.

Oltre ai giudici speciali stabiliti dalla costituzione, ve ne sono altri quali le commissioni

tributarie e i tribunali delle acque. Mentre tali giudici hanno competenza speciale,

ossia solo nella loro materia, la magistratura ordinaria l'ha generale. Infatti, il raggio

d’azine di quest’ultima è in direzione di tutti gli ambiti che non sono assegnati alle

materie speciali. Si tratta quindi di giurisdizione civile e penale.

Mentre per quanto riguarda la magistratura speciale, la propria indipendenza viene

rinviata dalla costituzione al legislatore, limitandosi ad assicurarla, quella della

magistratura ordinaria è garantita dalla stessa costituzione in due direzioni:

internamente, poiché ogni giudice è indipendente dagli altri, ed esterna, ossia rispetto

agli altri poteri dello stato.

È l’art. 104 della Cost. a sancire il principio d’indipendenza esterna che è tutelato con

l’istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura, che può essere considerato

come strumento di autogoverno dei giudici. Questo principio è volto a evitare

l’intromissione del parlamento e del governo nelle decisioni della magistratura, le quali

devono essere imparziali.

Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto di ventisette membri; tre membri

per diritto e ventiquattro eletti democraticamente dai magistrati stessi. I tre membri di

diritto sono il presidente della repubblica, il primo presidente della Corte di Cassazione

e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. I restanti ventiquattro sono

eletti in due diversi gruppi: otto membri sono eletti dal parlamento in seduta comune

tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno

quindici anni di esercizio; sedici membri eletti da tutti i magistrati ordinari così

suddivisi: due dai giudici di cassazione, quattro dai pubblici ministeri e dieci dagli altri

giudici.

La carica dei membri dura quattro anni e non possono essere eletti nell’immediato. Il

consiglio è presieduto dal presidente della repubblica, il quale deve eleggere, al suo

interno, un vice-presidente.

Le funzioni del consiglio sono di fondamentale importanza perché, anche se, di fatto,

non emettono nessuna sentenza, si occupa della parte amministrativa dell’impiego e

della carriera dei giudici, e quindi le decisioni prese al suo interno, compromettono la

liberta decisionale dei giudici.

Tali compiti amministrativi sono: indire bandi di concorso e nominare commissioni

giudicatrici, assegnare i giudici ai vari uffici, stabilire promozioni, trasferimenti e

nomine di responsabili di uffici giudiziari e, in fine, giudicare e adottare provvedimenti

disciplinari nei confronti di quei giudici che commettono illeciti amministrativi (le

condanne vanno dalla censura alla rimozione dell’incarico).

Inoltre, benché le forze di polizia giudiziaria dipendano dal ministro degli interni, sono

tenute a obbedire agli ordini dell’autorità giudiziaria la quale li può dare nell’ambito

del processo in corso.

Come abbiamo già detto la costituzione garantisce anche l’indipendenza interna, ossia

di ogni singolo giudice. Tale garanzia è, innanzitutto, garantita dal reclutamento dei

giudici stessi, il quale avviene per concorso tra i laureati in giurisprudenza e sono i così

detti giudici di carriera. La costituzione ammette anche la presenza di giudici onorari

che svolgono l’attività in modo non professionale. Inoltre vi è la possibilità di affiancare

ai giudici cittadini idonei a determinate materie, estranei alla magistratura; per

esempio nei tribunali dei minori vi possono essere esperti in pedagogia. Infine è

riconosciuta la partecipazione del popolo in maniera diretta, che sono estratti a sorte

tra cittadini con determinati titoli di studio.

Ai giudici ordinari è garantita l’inamovibilità, in quanto, come afferma l’art. 107 della

Cost., non possono essere sospesi o dispensati se non dietro decisione del Consiglio

Superiore della Magistratura.

Ogni giudice, all’interno del proprio ambito e delle proprie competenze, dispone

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