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l’indignazione e lo sgomento dei cittadini davanti ad una politica che non voleva
pagare. Il neo eletto presidente della repubblica Oscar Luigi Scalfaro, però, si rifiuta di
firmare i decreti.
A Febbraio del 1993 il declino del leader Bettino Craxi era ormai scontato. Dopo ben
sedici anni lascia la segreteria del PSI, e qualche mese dopo fuggì a Hammamet, dove
la sua latitanza si trasformò in esilio che lo portò alla morte il 19 Gennaio del 2000,
stroncato da un infarto.
Lo stesso anno si apre con la manovra da 100000 miliardi decisa dal governo amato, e
va avanti il processo di privatizzazione avviato da qualche anno.
L’elemento innovativo che cambio gli scenari del tempo fu la discesa in campo del
presidente di Fininvest, Silvio Berlusconi, che, il 16 Gennaio, mando in onda una
cassetta su tutti i canali con la dichiarazione di voler intervenire in politica. Le elezioni
del Marzo seguente gli diedero pieno appoggio. Inizia così il così detto periodo della
restaurazione.
Vi furono altri episodi a comporre questa sorta di telefilm a puntate, ma i fatti
principali sono quelli sopra riportati. Certo è che una verità assoluta non si è avuta e
non si avrà mai, colpa anche dei giornalisti, che raccontavano storie a volte un po’
ricamate.
Una cosa, però, va detta: di questa storia interessante e ricca di colpi di scena manca
la cosa che tutti si aspettavano, ossia il finale. Gli eventi, con il passare del tempo,
andarono scemando. Lo scalpore innalzato dai giornali diminuì con il passare dei mesi,
dando spazio ad altri scandali e ad altre notizie. E anche l’inchiesta fu, se così si può
dire, insabbiata. Ma soprattutto si può affermare che non vi è un finale poiché tutt’oggi
avvengono tali fatti di concussione, finanziamenti illeciti ai partiti e tutti quei reati
attinenti alla questione mani pulite. La differenza sta nell’indifferenza che prima non
c’era, mentre oggi c’è.
DIRITTO: Parte attiva dello scandalo di tangentopoli è proprio la magistratura, la così
detta accusa che porto a galla i fatti accaduti. Qui di seguito vi è riportata
l’organizzazione e i compiti della magistratura e lo svolgimento del processo penale,
quello a cui sono stati sottoposti numerosi esponenti della politica degli anni ’90.
LA MAGISTRATURA
“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La
difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai
non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione. "La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari ”. Art. 24 Cost.
I poteri posseduti dallo stato italiano sono tre: il potere legislativo, che è nelle mani del
parlamento, il potere esecutivo, che è nelle mani del governo e il potere
giurisdizionale, che è nelle mani della magistratura. Il compito di quest’ultima sta nel
giudicare fatti e comportamenti che sono ritenuti lesivi e che quindi sono tutelati dalla
legge, e tale compito è affidato esclusivamente a essa.
Vi sono, essenzialmente, tre aspetti fondamentali che caratterizzano la funzione
giurisdizionale:
Presupposto: esistenza di una controversia tra almeno due soggetti che
vengono definiti parti del processo. Dovere del giudice: risolvere la controversia
assumendo una decisione che prende il nome di sentenza. In alcuni casi è
chiamata volontaria giurisdizione, ossia quando è necessario prendere delle
decisioni importanti che richiedono imparzialità (interdizione, fallimento, morte
presunta ecc.)
Il giudice si deve basare solo sulla legge, ed è quindi fondamentale
l’interpretazione corretta di essa.
La figura del giudice deve essere imparziale, per non falsificare il risultato delle
sentenze.
Vi sono tre tipi di controversie che possono essere sottoposte al giudice: vi è la
giurisdizione civile, penale e amministrativa.
La giurisdizione civile consiste nel giudizio di controversie sorte tra soggetti privati.
L’inizio del processo avviene quando un soggetto, chiamato attore, chiama in giudizio
un altro soggetto, detto convenuto, poiché ritiene esso responsabile per
comportamenti giudicati lesivi di diritto. Una volta accertata la reale colpa del
convenuto, il giudice stabilisce la giusta sanzione. Se la parte punita non ottempera
alla sanzione, quest’ultima può essere fatta rispettare anche con l’aiuto della forza
pubblica.
Quando si parla di giurisdizione penale, s’intende quella situazione in cui una persona
è accusata di aver commesso un reato, ossia un fatto che non lede solo la parte che
subisce, ma colpisce un interesse essenziale per la sopravvivenza della società stessa.
Le parti in questione sono sempre due: il pubblico ministero che, in nome dello stato,
fa parte dell’accusa e l’imputato che è nella parte della difesa. In questo caso la
sanzione s’identifica con la pena che può essere pecuniaria, se è richiesto un
risarcimento in denaro, o detentiva, se prevede la reclusione o comunque l’arresto
della persona in causa.
Infine con la giurisdizione amministrativa sono giudicate le controversie sorte tra la
pubblica amministrazione e un soggetto che ritiene che un atto o un fatto compiuto
dalla prima sia lesivo nei propri confronti. Avviene, quindi, tra la pubblica
amministrazione, che è la parte resistente, e il cittadino, che è la parte ricorrente. La
pena in questione è l’annullamento dell’atto in questione.
Nonostante la diversa natura delle tre giurisdizioni, che danno
origine ai tre processi, vi sono alcuni principi generali e
costituzionali, che sono comuni a tutti e tre i tipi di
giurisdizione. “nessuno può essere distolto
L’art. 25 della Cost. stabilisce che
dal giudice naturale precostituito per legge”, volendo intendere
che il giudice competente a pronunciarsi su un certo fatto, va
individuato con criteri oggettivi, stabiliti dalla legge, prima che
il fatto stesso avvenga, eliminando così l’ipotesi di giudici straordinari, creati al di fuori
della magistratura, salvo alcune eccezione che affronteremo a breve.
“la giurisdizione si attua mediante il giusto
Con l’art. 111 della Cost. si afferma che
processo regolato dalla legge”, e si ritiene giusto il processo che si presenta con tali
caratteristiche:
Si svolga nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità;
Si svolga davanti ad un giudice terzo e imparziale;
Abbia una durata ragionevole stabilita dalla legge;
Tutti gli imputati devono essere rappresentati da un avvocato: non è ammessa
l’autodifesa. “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
L’art. 111 della Cost. stabilisce che
motivati”, includendo, oltre alle sentenze, tutti quei provvedimenti che il giudice
prende nel corso di un processo.
La costituzione ammette diversi gradi di processo che sono il primo grado, l’appello, e
la cassazione. Dopo il primo processo, se la sentenza emessa dal giudice non soddisfa
una delle due parti, essa può proporre appello contro la sentenza. In tale modo
avviene un secondo processo, davanti ad un altro giudice, il quale può terminare con
una sentenza differenza, sentite le motivazioni.
Vi è, infine, un’ulteriore possibilità, ossia quella di poter ricorrere alla Corte di
Cassazione, per avere un’ultima sentenza. Se si raggiunge l’ultimo grado, o se non vi
si richiede alcun appello o ricorso, la sentenza è definitiva, o per meglio dire passa in
giudicato, e tali decisioni non possono essere revocate, se non in casi eccezionali.
Come citato, in precedenza, non possono essere istituiti giudici al di fuori della
magistratura ordinaria, ma con alcune eccezioni. Tali eccezioni sono contenute
all’interno dell’art. 103 della Cost.
Il consiglio di stato e i La corte dei conti giudica I tribunali militari giudicano in
TAR sono competenti in i funzionari pubblici in tempi di pace sui reati militari
materia di giustizia materia contabile. commessi dalle forze armate.
amministrativa. In tempi di guerra giudicano
ogni cittadino.
Oltre ai giudici speciali stabiliti dalla costituzione, ve ne sono altri quali le commissioni
tributarie e i tribunali delle acque. Mentre tali giudici hanno competenza speciale,
ossia solo nella loro materia, la magistratura ordinaria l'ha generale. Infatti, il raggio
d’azine di quest’ultima è in direzione di tutti gli ambiti che non sono assegnati alle
materie speciali. Si tratta quindi di giurisdizione civile e penale.
Mentre per quanto riguarda la magistratura speciale, la propria indipendenza viene
rinviata dalla costituzione al legislatore, limitandosi ad assicurarla, quella della
magistratura ordinaria è garantita dalla stessa costituzione in due direzioni:
internamente, poiché ogni giudice è indipendente dagli altri, ed esterna, ossia rispetto
agli altri poteri dello stato.
È l’art. 104 della Cost. a sancire il principio d’indipendenza esterna che è tutelato con
l’istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura, che può essere considerato
come strumento di autogoverno dei giudici. Questo principio è volto a evitare
l’intromissione del parlamento e del governo nelle decisioni della magistratura, le quali
devono essere imparziali.
Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto di ventisette membri; tre membri
per diritto e ventiquattro eletti democraticamente dai magistrati stessi. I tre membri di
diritto sono il presidente della repubblica, il primo presidente della Corte di Cassazione
e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. I restanti ventiquattro sono
eletti in due diversi gruppi: otto membri sono eletti dal parlamento in seduta comune
tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno
quindici anni di esercizio; sedici membri eletti da tutti i magistrati ordinari così
suddivisi: due dai giudici di cassazione, quattro dai pubblici ministeri e dieci dagli altri
giudici.
La carica dei membri dura quattro anni e non possono essere eletti nell’immediato. Il
consiglio è presieduto dal presidente della repubblica, il quale deve eleggere, al suo
interno, un vice-presidente.
Le funzioni del consiglio sono di fondamentale importanza perché, anche se, di fatto,
non emettono nessuna sentenza, si occupa della parte amministrativa dell’impiego e
della carriera dei giudici, e quindi le decisioni prese al suo interno, compromettono la
liberta decisionale dei giudici.
Tali compiti amministrativi sono: indire bandi di concorso e nominare commissioni
giudicatrici, assegnare i giudici ai vari uffici, stabilire promozioni, trasferimenti e
nomine di responsabili di uffici giudiziari e, in fine, giudicare e adottare provvedimenti
disciplinari nei confronti di quei giudici che commettono illeciti amministrativi (le
condanne vanno dalla censura alla rimozione dell’incarico).
Inoltre, benché le forze di polizia giudiziaria dipendano dal ministro degli interni, sono
tenute a obbedire agli ordini dell’autorità giudiziaria la quale li può dare nell’ambito
del processo in corso.
Come abbiamo già detto la costituzione garantisce anche l’indipendenza interna, ossia
di ogni singolo giudice. Tale garanzia è, innanzitutto, garantita dal reclutamento dei
giudici stessi, il quale avviene per concorso tra i laureati in giurisprudenza e sono i così
detti giudici di carriera. La costituzione ammette anche la presenza di giudici onorari
che svolgono l’attività in modo non professionale. Inoltre vi è la possibilità di affiancare
ai giudici cittadini idonei a determinate materie, estranei alla magistratura; per
esempio nei tribunali dei minori vi possono essere esperti in pedagogia. Infine è
riconosciuta la partecipazione del popolo in maniera diretta, che sono estratti a sorte
tra cittadini con determinati titoli di studio.
Ai giudici ordinari è garantita l’inamovibilità, in quanto, come afferma l’art. 107 della
Cost., non possono essere sospesi o dispensati se non dietro decisione del Consiglio
Superiore della Magistratura.
Ogni giudice, all’interno del proprio ambito e delle proprie competenze, dispone