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Sintesi
tesina di maturità sulla pena di morte
Estratto del documento

Premessa

Premetto, che come argomento, ho deciso di portare la Pena di

Morte perché, nonostante esista da secoli, l’usanza di utilizzare la

pena capitale come punizione di ogni genere di reato, tuttora è usata

da moltissimi Paesi.

Inoltre, recentemente, più precisamente il 18 Dicembre 2007, stata

approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite una

moratoria sulla pena di morte, grazie ad una decisiva insistenza da

parte della Delegazione Italiana.

Questo dimostra il forte impegno che la nostra Nazione ha verso le

questioni umanitarie. 2

Mappa Concettuale

La

Pena

di

Morte

Diritto: La Storia: La

Risoluzione storia della

sulla Pena di Pena di

Morte. Morte. 3

Introduzione

Per molti secoli non ci si è mai posto se condannare a morte un

detenuto fosse un atto lecito.

Grazie all’avvento dell’illuminismo è iniziato un dibattito sulla

questione, con la pubblicazione dell’opera di C. Beccarla “Dei delitti

e delle pene”, dove sostiene che la pena di morte non è necessaria,

in quanto non occorre che le pene, per essere deterrenti, siano

crudeli, ma certe.

Solo dall’ultimo dopoguerra la pena di morte è stata presa in

considerazione come violazione dei diritti umani.

Il documento per eccellenza, che attesta che la questione “Pena di

Dichiarazione Universale dei

Morte”, sta a cuore a molti Paesi è la

Diritti dell’Uomo, adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10

Dicembre 1948, dove, tra i 30 articoli presenti nel documento, il più

rilevante è l’articolo 3 “Diritto alla vita”: Ogni individuo ha diritto alla

vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona; un altro, da

non trascurare, è l’articolo 5 “Nessuna tortura”: nessun individuo

potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni

crudeli, inumane o degradanti; quest’ultimo di notevole importanza,

visto che la pena di morte viene considerata da molti abolizionisti

come un’estrema aggressione, fisica e mentale, ad una persona già

resa indifesa dalle autorità governative.

Ma la tesi abolizionista verrebbe meno se si potesse dimostrare che

la pena capitale, in determinati momenti e circostanze, ha un potere

dissuasivo; ma a questo proposito viene fatto riferimento al

problema dei recidivi: è indiscutibile il fatto che l’esecuzione,

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impedisca al condannato di commettere altri crimini. Piuttosto, si

deve valutare, in che misura si è in grado di stabilire se un detenuto

commetterà ancora lo stesso reato. Qui entra in gioco il problema dei

mezzi alternativi a disposizione dello Stato per impedire che ciò

accada, ma siccome è quasi impossibile fare previsioni future in

tema di recidività, i sostenitori affermano che la pena di morte è

l’unico modo per impedire ad un criminale di continuare a mietere

vittime, giustificandola inoltre, come unica punizione perfettamente

corrispondente al crimine commesso. Ma dopotutto, esiste un

sistema giudiziario che, possa stabilire chi merita di morire?

Mettendo in conto che, un errore sulla pena capitale, è l’unico cui

non si può porre rimedio.

La Pena di Morte ai giorni nostri

I primi Paesi abolizionisti per i reati comuni furono il Liechtenstein nel

1785, l’Islanda nel 1830 e la Rep. di San Marino nel 1848, che

divenne poi totalmente abolizionista nel 1865. Oggi sono in tutto 93.

Quelli abolizionisti di fatto sono 39 e quelli mantenitori sono in tutto

51.

Ma nonostante questo, ci sono Paesi industrializzati che si fanno

notare più di altri in materia di Pena di Morte, ed è il caso di USA,

Giappone, Cina e alcuni Stati dell’est Europa.

S U ’A

TATI NITI D MERICA

La storia degli Stati Uniti ai tempi del West parla di violenza e

discriminazione razziale, verso gli indiani d’america. Fin dal’800 le

cose non cambiarono. La legge inflitta, ad esempio, dal giudice

Parker, definito come “l’uomo che esercitò la maggior influenza

civilizzatrice del West”, era uno di quei federali che portavano la

legge nei territori in via di colonizzazione. In vent’anni di attività

pronunciò circa 300 condanne, delle quali ne furono eseguite oltre la

5

metà. Questa fu l’”azione civilizzatrice” che portò alla colonizzazione

degli USA.

Nel primo ‘900 in america, la pena di morte era utilizzata come

strumento normale ed incontestabile.

Crisi del ’29, proibizionismo e gangsterismo, fecero affondare gli

Stati Uniti nella violenza, in cui la pena capitale non era discussa ma

piuttosto anticipata in via amministrativa da polizia e FBI. E se si da

un’occhiata al periodo del riassestamento, dove teoricamente, la

legge doveva essere applicata da una giuria e un giudica, in realtà,

sembra che la situazione in tribunale non erano cambiate più di

tanto.

A più di 25 anni dalla decisione della Corte Suprema Federale di

abolire definitivamente la pena di morte, alla fine è stata poi

reintrodotta in oltre 30 stati, con l’intento di riuscire a fermare una

criminalità in continua crescita.

In alcuni Stati vigono norme impressionanti, ad esempio in Texas o

Georgia, dove bastano 14 anni per essere giustiziati. Alcune indagini

hanno scaturito informazioni come il fatto che più del 40% dei

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condannati degli States sono neri, nonostante compongano solo il

12% della popolazione totale, oppure questioni riguardanti le

cosiddette esecuzioni dolci: l’iniezione letale, introdotta nel 1982 in

Texas, dovrebbe far cadere subito in stato d’incoscienza il

condannato, ma è accaduto, nell’84, che un detenuto abbia

impiegato 10 minuti a morire e un altro, in una camera a gas,

nell’83, ebbe 8 minuti di convulsioni perché la morte per asfissia non

avvenne prima.

G IAPPONE

Nazione, che nel dopoguerra ha visto una ricostruzione economica

stupefacente, molto influenzata dall’occidente, mantenitrice della

pena di morte, benché venga applicata solo per i reati più gravi,

quali omicidio, sequestro di persona, rapina con violenza ecc. e la

grazie è concessa piuttosto frequentemente. Ciò che lascia di sasso

è il totale libero arbitrio del Ministro della Giustizia per quanto

riguarda luogo e momento dell’esecuzione, segreti anche per i

familiari che, dopo essere stati informati della morte del condannato,

non gli viene nemmeno restituita la salma. I giapponesi giustificano

queste azioni, come procedure per poter proteggere la famiglia dalla

vergogna: in definitiva la morte fisica del detenuto è irrilevante,

perché cessa comunque di esistere dal momento in cui la sentenza è

definitiva.

C INA La pena di morte fa parte

della tradizione giuridica

cinese già dalla prima

parte del’900, con la

caduta dell’impero e la

7

nascita di un governo alternativo a Canton nel 1921, la Repubblica

popolare cinese a Pechino nel ’49 attuata da Mao Zedong, fino ai

giorni nostri, dove ha raggiunto il più alto numero di reati nei quali è

prevista la pena capita, precisamente 65. Le leggi oltre che

riguardare omicidio, stupro, traffico di droga, puniscono anche reati

economici e politici. Ma non ci sono dati ufficiali a riguardo perché le

autorità li considerano “segreti”. Ma periodicamente vengono forniti i

resoconti sui processi pubblici, con relativa e immediata esecuzione.

Poi ci sono state notizie di condanne pronunciate per furto di

mucche, reperti archeologici, moto, oppure affarismi e speculazioni.

E ’

UROPA DELL EST

In Lettonia, Lituania, Polonia, Bulgaria, Bosnia, Serbia, Moldavia vi

sono state 2-3 condanne tra il 1989 e il 1995, e in Russia 156, tra il

1990 e 1993. Da allora, le pene capitali sono sempre state

commutate in ergastoli. Ma nelle carceri, almeno 500 detenuti sono

ancora nel braccio della morte. Ma in altri paesi post-comunisti,

l’ordinamento dello Stato prevede ancora la pena di morte.

Invece, come mezzo repressivo dei reati comuni, in Italia, non ha una

vera e propria storia. Ha visto due periodi in cui venne applicata e la

ragione era praticamente sempre politica.

I

TALIA

L’abolizionismo in Italia risale al 1889 con il codice Zanardelli, che

manteneva la pena di morte solo per alcuni reati previsti dai codici

militari di pace e di guerra.

Ma a causa di alcuni attentati a Mussolini, fu emanata una legge che

istituiva il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato e decretava la

pena capitale per alcuni reati contro Re, Regina, principe ereditario,

capo del Governo e altri crimini. 8

Il Tribunale, nei 17 anni di attività, pronunciò 42 condanne a morte,

di cui vennero eseguite 31. Con la caduta del fascismo, il Decreto

Legge 224 del ’44 abolì la pena

capitale per tutti i reati previsti dal

Codice Penale tranne che per quelli

politici in caso di collaborazione con i

nazifascisti. Fu reintrodotta nel ‘45 per

i crimini quali la partecipazione a

banda armata, rapina a mano armata, furto con violenza. Tra il ’45 e

il ’47 furono eseguite 88 condanne a morte, in maggioranza per

collaborazionismo con i nazifascisti.

Poi il Decreto Legge del ’48 diede attuazione all’art. 27 della

Costituzione, che aboliva la pena di morte, salvo che per i casi

previsti dalle leggi militari di guerra.

E infine la legge 589 del ’94 la abolì anche per i casi previsti dal

Codice Penale militare di Guerra. 9

La Risoluzione sulla moratoria della Pena di

Morte.

In questi anni molte associazioni si sono impegnate sulla questione

Pena di Morte, prima di tutte Amnesty International.

Ma anche l’Organizzazione delle Nazioni Unite continua ad avanzare

proposte e azioni a riguardo. Infatti, il 18 Dicembre 2007 al

Palazzo di Vetro a NY, l’Assemblea

Generale ha approvato la

Risoluzione sulla moratoria della

pena di morte, dove si afferma

che:

L’Assemblea Generale,

Richiamando le risoluzioni sulla

“questione della pena di morte”

adottate dalla Commissione dei

Diritti Umani in tutte le sessioni, di

cui l’ultima chiedeva agli Stati che

hanno la pena di morte di abolirla completamente e, nel frattempo,

di stabilire una moratoria delle esecuzioni;

Considerando che l’uso della pena di morte mina la dignità umana e

convinti che una moratoria contribuisca al miglioramento e allo

sviluppo dei diritti umani; che non esiste nessuna prova che dimostri

10

il valore deterrente della pena di morte; che qualunque fallimento o

errore giudiziario nell’applicazione è irreversibile e irreparabile;

Accogliendo con favore le decisioni prese da un crescente numero di

paesi di applicare una moratoria, in molti casi seguite dall’abolizione;

1. esprime la preoccupazione circa la continua applicazione della

pena;

2. invita tutti gli Stati che hanno ancora la pena di morte a:

a. Rispettare gli standard internazionali che prevedono le

garanzie che consentono la protezione dei diritti umani

di chi è condannato a morte;

b. Fornire al Segretario Generale le informazioni relative

all’uso della pena capitale e il rispetto delle garanzie che

consentono la protezione dei diritti dei condannati a

morte;

c. Limitarne progressivamente l’uso e ridurre il numero di

reati per i quali la pena di morte può essere comminata;

d. Stabilire una moratoria delle esecuzioni in vista

dall’abolizione della pena di morte;

3. invita gli Stati che hanno abolito la pena di morte a non re-

introdurla;

4. chiede al Segretario Generale di riferire sull’applicazione di

questa risoluzione e di continuare la discussione sulla

questione allo stesso punto all’ordine del giorno alla 63esima

sessione. 11

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