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Premessa
Premetto, che come argomento, ho deciso di portare la Pena di
Morte perché, nonostante esista da secoli, l’usanza di utilizzare la
pena capitale come punizione di ogni genere di reato, tuttora è usata
da moltissimi Paesi.
Inoltre, recentemente, più precisamente il 18 Dicembre 2007, stata
approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite una
moratoria sulla pena di morte, grazie ad una decisiva insistenza da
parte della Delegazione Italiana.
Questo dimostra il forte impegno che la nostra Nazione ha verso le
questioni umanitarie. 2
Mappa Concettuale
La
Pena
di
Morte
Diritto: La Storia: La
Risoluzione storia della
sulla Pena di Pena di
Morte. Morte. 3
Introduzione
Per molti secoli non ci si è mai posto se condannare a morte un
detenuto fosse un atto lecito.
Grazie all’avvento dell’illuminismo è iniziato un dibattito sulla
questione, con la pubblicazione dell’opera di C. Beccarla “Dei delitti
e delle pene”, dove sostiene che la pena di morte non è necessaria,
in quanto non occorre che le pene, per essere deterrenti, siano
crudeli, ma certe.
Solo dall’ultimo dopoguerra la pena di morte è stata presa in
considerazione come violazione dei diritti umani.
Il documento per eccellenza, che attesta che la questione “Pena di
Dichiarazione Universale dei
Morte”, sta a cuore a molti Paesi è la
Diritti dell’Uomo, adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10
Dicembre 1948, dove, tra i 30 articoli presenti nel documento, il più
rilevante è l’articolo 3 “Diritto alla vita”: Ogni individuo ha diritto alla
vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona; un altro, da
non trascurare, è l’articolo 5 “Nessuna tortura”: nessun individuo
potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni
crudeli, inumane o degradanti; quest’ultimo di notevole importanza,
visto che la pena di morte viene considerata da molti abolizionisti
come un’estrema aggressione, fisica e mentale, ad una persona già
resa indifesa dalle autorità governative.
Ma la tesi abolizionista verrebbe meno se si potesse dimostrare che
la pena capitale, in determinati momenti e circostanze, ha un potere
dissuasivo; ma a questo proposito viene fatto riferimento al
problema dei recidivi: è indiscutibile il fatto che l’esecuzione,
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impedisca al condannato di commettere altri crimini. Piuttosto, si
deve valutare, in che misura si è in grado di stabilire se un detenuto
commetterà ancora lo stesso reato. Qui entra in gioco il problema dei
mezzi alternativi a disposizione dello Stato per impedire che ciò
accada, ma siccome è quasi impossibile fare previsioni future in
tema di recidività, i sostenitori affermano che la pena di morte è
l’unico modo per impedire ad un criminale di continuare a mietere
vittime, giustificandola inoltre, come unica punizione perfettamente
corrispondente al crimine commesso. Ma dopotutto, esiste un
sistema giudiziario che, possa stabilire chi merita di morire?
Mettendo in conto che, un errore sulla pena capitale, è l’unico cui
non si può porre rimedio.
La Pena di Morte ai giorni nostri
I primi Paesi abolizionisti per i reati comuni furono il Liechtenstein nel
1785, l’Islanda nel 1830 e la Rep. di San Marino nel 1848, che
divenne poi totalmente abolizionista nel 1865. Oggi sono in tutto 93.
Quelli abolizionisti di fatto sono 39 e quelli mantenitori sono in tutto
51.
Ma nonostante questo, ci sono Paesi industrializzati che si fanno
notare più di altri in materia di Pena di Morte, ed è il caso di USA,
Giappone, Cina e alcuni Stati dell’est Europa.
S U ’A
TATI NITI D MERICA
La storia degli Stati Uniti ai tempi del West parla di violenza e
discriminazione razziale, verso gli indiani d’america. Fin dal’800 le
cose non cambiarono. La legge inflitta, ad esempio, dal giudice
Parker, definito come “l’uomo che esercitò la maggior influenza
civilizzatrice del West”, era uno di quei federali che portavano la
legge nei territori in via di colonizzazione. In vent’anni di attività
pronunciò circa 300 condanne, delle quali ne furono eseguite oltre la
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metà. Questa fu l’”azione civilizzatrice” che portò alla colonizzazione
degli USA.
Nel primo ‘900 in america, la pena di morte era utilizzata come
strumento normale ed incontestabile.
Crisi del ’29, proibizionismo e gangsterismo, fecero affondare gli
Stati Uniti nella violenza, in cui la pena capitale non era discussa ma
piuttosto anticipata in via amministrativa da polizia e FBI. E se si da
un’occhiata al periodo del riassestamento, dove teoricamente, la
legge doveva essere applicata da una giuria e un giudica, in realtà,
sembra che la situazione in tribunale non erano cambiate più di
tanto.
A più di 25 anni dalla decisione della Corte Suprema Federale di
abolire definitivamente la pena di morte, alla fine è stata poi
reintrodotta in oltre 30 stati, con l’intento di riuscire a fermare una
criminalità in continua crescita.
In alcuni Stati vigono norme impressionanti, ad esempio in Texas o
Georgia, dove bastano 14 anni per essere giustiziati. Alcune indagini
hanno scaturito informazioni come il fatto che più del 40% dei
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condannati degli States sono neri, nonostante compongano solo il
12% della popolazione totale, oppure questioni riguardanti le
cosiddette esecuzioni dolci: l’iniezione letale, introdotta nel 1982 in
Texas, dovrebbe far cadere subito in stato d’incoscienza il
condannato, ma è accaduto, nell’84, che un detenuto abbia
impiegato 10 minuti a morire e un altro, in una camera a gas,
nell’83, ebbe 8 minuti di convulsioni perché la morte per asfissia non
avvenne prima.
G IAPPONE
Nazione, che nel dopoguerra ha visto una ricostruzione economica
stupefacente, molto influenzata dall’occidente, mantenitrice della
pena di morte, benché venga applicata solo per i reati più gravi,
quali omicidio, sequestro di persona, rapina con violenza ecc. e la
grazie è concessa piuttosto frequentemente. Ciò che lascia di sasso
è il totale libero arbitrio del Ministro della Giustizia per quanto
riguarda luogo e momento dell’esecuzione, segreti anche per i
familiari che, dopo essere stati informati della morte del condannato,
non gli viene nemmeno restituita la salma. I giapponesi giustificano
queste azioni, come procedure per poter proteggere la famiglia dalla
vergogna: in definitiva la morte fisica del detenuto è irrilevante,
perché cessa comunque di esistere dal momento in cui la sentenza è
definitiva.
C INA La pena di morte fa parte
della tradizione giuridica
cinese già dalla prima
parte del’900, con la
caduta dell’impero e la
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nascita di un governo alternativo a Canton nel 1921, la Repubblica
popolare cinese a Pechino nel ’49 attuata da Mao Zedong, fino ai
giorni nostri, dove ha raggiunto il più alto numero di reati nei quali è
prevista la pena capita, precisamente 65. Le leggi oltre che
riguardare omicidio, stupro, traffico di droga, puniscono anche reati
economici e politici. Ma non ci sono dati ufficiali a riguardo perché le
autorità li considerano “segreti”. Ma periodicamente vengono forniti i
resoconti sui processi pubblici, con relativa e immediata esecuzione.
Poi ci sono state notizie di condanne pronunciate per furto di
mucche, reperti archeologici, moto, oppure affarismi e speculazioni.
E ’
UROPA DELL EST
In Lettonia, Lituania, Polonia, Bulgaria, Bosnia, Serbia, Moldavia vi
sono state 2-3 condanne tra il 1989 e il 1995, e in Russia 156, tra il
1990 e 1993. Da allora, le pene capitali sono sempre state
commutate in ergastoli. Ma nelle carceri, almeno 500 detenuti sono
ancora nel braccio della morte. Ma in altri paesi post-comunisti,
l’ordinamento dello Stato prevede ancora la pena di morte.
Invece, come mezzo repressivo dei reati comuni, in Italia, non ha una
vera e propria storia. Ha visto due periodi in cui venne applicata e la
ragione era praticamente sempre politica.
I
TALIA
L’abolizionismo in Italia risale al 1889 con il codice Zanardelli, che
manteneva la pena di morte solo per alcuni reati previsti dai codici
militari di pace e di guerra.
Ma a causa di alcuni attentati a Mussolini, fu emanata una legge che
istituiva il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato e decretava la
pena capitale per alcuni reati contro Re, Regina, principe ereditario,
capo del Governo e altri crimini. 8
Il Tribunale, nei 17 anni di attività, pronunciò 42 condanne a morte,
di cui vennero eseguite 31. Con la caduta del fascismo, il Decreto
Legge 224 del ’44 abolì la pena
capitale per tutti i reati previsti dal
Codice Penale tranne che per quelli
politici in caso di collaborazione con i
nazifascisti. Fu reintrodotta nel ‘45 per
i crimini quali la partecipazione a
banda armata, rapina a mano armata, furto con violenza. Tra il ’45 e
il ’47 furono eseguite 88 condanne a morte, in maggioranza per
collaborazionismo con i nazifascisti.
Poi il Decreto Legge del ’48 diede attuazione all’art. 27 della
Costituzione, che aboliva la pena di morte, salvo che per i casi
previsti dalle leggi militari di guerra.
E infine la legge 589 del ’94 la abolì anche per i casi previsti dal
Codice Penale militare di Guerra. 9
La Risoluzione sulla moratoria della Pena di
Morte.
In questi anni molte associazioni si sono impegnate sulla questione
Pena di Morte, prima di tutte Amnesty International.
Ma anche l’Organizzazione delle Nazioni Unite continua ad avanzare
proposte e azioni a riguardo. Infatti, il 18 Dicembre 2007 al
Palazzo di Vetro a NY, l’Assemblea
Generale ha approvato la
Risoluzione sulla moratoria della
pena di morte, dove si afferma
che:
L’Assemblea Generale,
Richiamando le risoluzioni sulla
“questione della pena di morte”
adottate dalla Commissione dei
Diritti Umani in tutte le sessioni, di
cui l’ultima chiedeva agli Stati che
hanno la pena di morte di abolirla completamente e, nel frattempo,
di stabilire una moratoria delle esecuzioni;
Considerando che l’uso della pena di morte mina la dignità umana e
convinti che una moratoria contribuisca al miglioramento e allo
sviluppo dei diritti umani; che non esiste nessuna prova che dimostri
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il valore deterrente della pena di morte; che qualunque fallimento o
errore giudiziario nell’applicazione è irreversibile e irreparabile;
Accogliendo con favore le decisioni prese da un crescente numero di
paesi di applicare una moratoria, in molti casi seguite dall’abolizione;
1. esprime la preoccupazione circa la continua applicazione della
pena;
2. invita tutti gli Stati che hanno ancora la pena di morte a:
a. Rispettare gli standard internazionali che prevedono le
garanzie che consentono la protezione dei diritti umani
di chi è condannato a morte;
b. Fornire al Segretario Generale le informazioni relative
all’uso della pena capitale e il rispetto delle garanzie che
consentono la protezione dei diritti dei condannati a
morte;
c. Limitarne progressivamente l’uso e ridurre il numero di
reati per i quali la pena di morte può essere comminata;
d. Stabilire una moratoria delle esecuzioni in vista
dall’abolizione della pena di morte;
3. invita gli Stati che hanno abolito la pena di morte a non re-
introdurla;
4. chiede al Segretario Generale di riferire sull’applicazione di
questa risoluzione e di continuare la discussione sulla
questione allo stesso punto all’ordine del giorno alla 63esima
sessione. 11