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La seguente tesina descrittiva sulla sicurezza nei cantieri.
disegno tecnico - sicurezza nei cantieri -applicazioni per la sicurezza-normative
ISTITUTO TECNICO STATALE "P. CUPPARI"
Esame di stato a.s. 2013-2014
Tesina
Sicurezza nei Cantieri
«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività» Art. 32 C.I.
Michele Gabrielli
Classe V A
Prof.
______________________________________________
Pag.
1
INDICE
- Introduzione pag.
3
- La normativa
pag. 4
- Cantiere edile
pag. 7
- Cantiere in sicurezza
pag. 10 Pag.
2
INTRODUZIONE
In circa un anno 137 persone sono morte lavorando in un cantiere. Questo è il tragico
dato che emerge dalle statistiche INAIL secondo l’anno 2012; 189 invece è il dato che
si era registrato nel 2011 (-27.5%). Nonostante sia calato il numero, esso si mantiene
comunque elevato e di particolare attenzione. La sicurezza nei cantieri resta un tema
di tragica attualità: il 25% delle morti sul lavoro avvengono nel settore dell’edilizia.
Ogni regione d’Italia è colpita da questi eventi e la triste classifica vede al primo posto
la Campania, seguita da Lazio, Lombardia e Emilia Romagna, molti dei quali di origine
straniera.
Analizzando invece l’infortunistica in generale, nel settore delle costruzioni, si è
registrata purtroppo una notevole riduzione delle denunce con una flessione ancor più
elevata per i lavoratori stranieri.
Quali le principali cause degli incidenti mortali?
Al primo posto la morte per caduta dall’alto, ma altre cause ricorrenti sono lo
schiacciamento dovuto alla caduta dall’alto di oggetti pesanti, la folgorazione, il
ribaltamento di mezzi in movimento o l’impatto con mezzi e veicoli. E’ una strage
quasi quotidiana le cui cause sono identificabili e preventivabili: c’è ancora troppa
poca informazione e formazione alla sicurezza e troppo spesso gli adempimenti di
legge vengono adottati solo sulla carta. Ogni giorno chi lavora in un cantiere viene
esposto a pericoli che mettono a rischio la vita lavorando in altezza senza
imbracature, senza indossare l’elmetto o le scarpe antinfortunistica, senza ponteggi a
norma e soprattutto senza un piano di lavoro dettagliato che tenga conto dei rischi di
ogni operazione che si va a compiere. Pag.
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Di primaria importanza quindi diffondere una reale cultura della sicurezza sul lavoro
perché neanche la lista interminabile delle morti bianche sembra motivare un
cambiamento culturale che deve essere promosso in ogni modo.
LA NORMATIVA
La prima normativa di prevenzione degli infortuni risale al 27 aprile 1955 ed è il DPR
n°547. Specificamente per le costruzioni è il DPR 164/1956. Fino ad allora il concetto
di “sicurezza” dominante era limitato alla tutela degli adempimenti legati alla
manutenzione delle macchine, degli impianti e dei mezzi di protezione personale,
tralasciando completamente l’aspetto dinamico proprio dell’attività lavorativa. Nel
1989 nasce la direttiva 89/391/CEE relativa all’attuazione di misure volte a
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro. Questa direttiva viene recepita con il decreto legislativo 626/94, che norma la
sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo però aveva escluso il cantiere edile dal proprio
ambito di applicazione (poiché diverso e diversamente organizzato rispetto al normale
luogo di lavoro aziendale). Per questi motivi, si è resa necessaria una norma speciale
riferita al solo cantiere edile: il D.Lgs. 494/1996 meglio noto come Direttiva Cantieri,
aggiornato poi con il D.Lgs. 528/1999, concerne tutte le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
Con l’introduzione di questa normativa viene richiesta la redazione di tre documenti
importanti:
-La notifica preliminare.
-Il piano di sicurezza e coordinamento.
-Il fascicolo tecnico.
Vengono poi introdotte due nuove figure con professionalità specifiche in materia di
sicurezza:
-Il coordinatore in fase di progettazione, che redige il piano di sicurezza e di
coordinamento e predispone il fascicolo tecnico.
-Il coordinatore in fase di esecuzione, che controlla l’idoneità dei piani di
sicurezza (PSC e POS) e coordina le varie imprese presenti in cantiere.
FIGURE RESPONSABILI PER LA SICUREZZA E DOCUMENTAZIONE
PREVISTA(D.L. 494/96) Pag.
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Il decreto individua una serie di soggetti cui affida obblighi e responsabilità in materia
di prevenzione, quali:
-Committente:
E’ la persona fisica per conto della quale l’intera opera è realizzata; detiene il
potere decisionale e di spesa. I suoi compiti sono:
1. Determinare la tipologia, la durata e l’entità dei lavori;
2. Nominare il coordinatore in fase di progettazione, il coordinatore in fase di
esecuzione e il responsabile dei lavori;
3. Valutare i piani di sicurezza ed il fascicolo con le caratteristiche del cantiere;
4. Comunicare alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi i nomi dei
coordinatori;
5. Verificare l’idoneità tecnico-professionale e la regolarità delle imprese
esecutrici;
6. Attenersi alle misure generali previste nel D.L. 626/94.
-Responsabile dei lavori:
Il responsabile dei lavori è una figura accessoria (la nomina non è obbligatoria) la
cui designazione esonera il committente dall’adempimento di tutti o alcuni dei
propri obblighi a seconda dell’incarico.
-Coordinatore per la progettazione (CSP):
E’ un soggetto incaricato dal committente in possesso di precisi requisiti tecnico-
professionali (titolo di studio unito all’esperienza lavorativa nel settore e specifico
corso in materia di sicurezza). I suoi compiti, nella fase di progettazione
dell’opera e comunque prima della presentazione delle offerte da parte delle
imprese, sono:
-Redigere il piani di sicurezza e di coordinamento;
-Predisporre il fascicolo tecnico dell’opera.
Entrambi i documenti dovranno essere trasmessi dal Committente al CSE
-Coordinatore per l’esecuzione (CSE):
Come il precedente, anche il CSE è un soggetto incaricato dal Committente e in
possesso di precisi requisiti professionali. Durante la realizzazione dell’opera, egli:
1. Assicura l’applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento da parte
delle imprese e dei lavoratori autonomi;
2. Verifica l’idoneità dei POS presentati dalle imprese, assicurandone la coerenza
con il PSC; Pag.
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3. Adegua il PSC ed il fascicolo tecnico in relazione alle modifiche realizzate in
corso d’opera, verificando che le imprese modifichino, se necessario, i relativi
POS;
4. Organizza il coordinamento delle attività e dell’informazione tra le imprese
esecutrici e gli eventuali lavoratori autonomi;
5. Propone al committente, in caso di gravi inosservanze alle norme, la
sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del
contratto
6. Sospende in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino
alla comunicazione scritta degli eventuali adeguamenti effettuata dalle imprese
interessate.
-Notifica preliminare:
E’ un atto redatto dal Committente che contiene i dati relativi all‘identificazione
del cantiere e di tutti i soggetti che assumeranno ruoli necessari a tutelare
l’incolumità e la salute dei lavoratori esso lui impiegati. Quest’atto è trasmesso
prima dell’inizio dei lavori agli organi di vigilanza e controllo quali l’ASL locale e il
DPL (Direzione Provinciale del Lavoro) ed i suoi estremi vanno affissi sul cartello
di cantiere.
-Piano di sicurezza e coordinamento (PSC):
Il PSC permette di valutare e conoscere i rischi che si presentano in cantiere, con
l’indicazione delle misure di sicurezza e prevenzione adottate, conoscere i costi
delle lavorazioni eseguite in sicurezza, conoscere l’attività delle eventuali diverse
imprese presenti contemporaneamente o successivamente in cantiere. La
pianificazione deve raggiungere due obiettivi:
1. L’opera deve essere concepita dal progettista in modo che possa essere
realizzata attraverso un’organizzazione dei lavori che renda minimo il rischio;
2. Eliminare o ridurre i rischi attraverso la specificazione delle fasi delle
operazioni di lavoro.
Il piano può essere modificato o integrato su proposta dell’impresa aggiudicataria
dei lavori da presentarsi al coordinatore. Copia del piano di sicurezza deve essere
messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni
prima dell’inizio dei lavori.
-Piano operativo di sicurezza (POS):
Pag.
6
Il piano operativo di sicurezza è il piano la cui redazione obbligatoria è a carico
dell’impresa esecutrice, riferito alle lavorazioni eseguite dall’impresa stessa ed è
da considerarsi come piano complementare di dettaglio del PSC . Non è un piano
generale ma è un piano aziendale, che descrive l’adempimento del datore di
lavoro ai propri obblighi principali e dimostra l’avvenuta valutazione dei rischi per
le operazioni di lavoro previste. Si spiega quindi la presenza di più piani di
sicurezza in uno stesso cantiere: il PSC governa l’organizzazione generale, alla
quale devono essere coerenti i POS delle diverse imprese (che quindi accedono al
cantiere avendo predisposto un adeguato abbattimento dei rischi). L’impresa il
cui POS non sia stato accettato non può entrare nel cantiere.
-Fascicolo tecnico:
Questo documento deve riportare in base alle caratteristiche dell’opera, tutti gli
elementi che, in materia di sicurezza, dovranno essere considerati durante
l’effettuazione dei lavori successivi alla consegna dell’opera stessa, si tratti sia di
ordinaria che di straordinaria manutenzione.
LEGISLAZIONE ATTUALE
Il 15/05/2008 è entrato in vigore il DLgs 81/2008, il testo unico che sostituisce e
abroga tutti gli altri decreti precedenti. Con la promulgazione e l'entrata in vigore del
T.U.S.L. (nuovo Testo Unico Sicurezza Lavoro) il Decreto 494 è stato abrogato. Il
T.U.S.L. ha operato una generale opera di riforma e riordino della normativa in materia
di sicurezza del lavoro, ed i contenuti del 494, che recepiva nella legislazione italiana
la cosiddetta Direttiva Cantieri, sono oggi contenute nel Titolo IV del D.Lgs.81/2008. Il
T.U.S.L. ha introdotto numerose modifiche introdotte dalla nuova norma di
recepimento della Direttiva Cantieri.
Il 20 Agosto 2009 il DLgs 81/2008, è stato modificato dal DLgs 106 del 3 Agosto 2009,
apportando nuovi aggiornamenti al testo unico in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
CANTIERE EDILE
Il cantiere edile è un luogo di lavoro temporaneo perché è destinato a essere
sman