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Sintesi
Introduzione Sicurezza cantieri, tesina


La seguente tesina descrittiva sulla sicurezza nei cantieri.

Collegamenti

disegno tecnico - sicurezza nei cantieri -applicazioni per la sicurezza-normative
Estratto del documento

ISTITUTO TECNICO STATALE "P. CUPPARI"

Esame di stato a.s. 2013-2014

Tesina

Sicurezza nei Cantieri

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e

interesse della collettività» Art. 32 C.I.

Michele Gabrielli

Classe V A

Prof.

______________________________________________

Pag.

1

INDICE

- Introduzione pag.

3

- La normativa

pag. 4

- Cantiere edile

pag. 7

- Cantiere in sicurezza

pag. 10 Pag.

2

INTRODUZIONE

In circa un anno 137 persone sono morte lavorando in un cantiere. Questo è il tragico

dato che emerge dalle statistiche INAIL secondo l’anno 2012; 189 invece è il dato che

si era registrato nel 2011 (-27.5%). Nonostante sia calato il numero, esso si mantiene

comunque elevato e di particolare attenzione. La sicurezza nei cantieri resta un tema

di tragica attualità: il 25% delle morti sul lavoro avvengono nel settore dell’edilizia.

Ogni regione d’Italia è colpita da questi eventi e la triste classifica vede al primo posto

la Campania, seguita da Lazio, Lombardia e Emilia Romagna, molti dei quali di origine

straniera.

Analizzando invece l’infortunistica in generale, nel settore delle costruzioni, si è

registrata purtroppo una notevole riduzione delle denunce con una flessione ancor più

elevata per i lavoratori stranieri.

Quali le principali cause degli incidenti mortali?

Al primo posto la morte per caduta dall’alto, ma altre cause ricorrenti sono lo

schiacciamento dovuto alla caduta dall’alto di oggetti pesanti, la folgorazione, il

ribaltamento di mezzi in movimento o l’impatto con mezzi e veicoli. E’ una strage

quasi quotidiana le cui cause sono identificabili e preventivabili: c’è ancora troppa

poca informazione e formazione alla sicurezza e troppo spesso gli adempimenti di

legge vengono adottati solo sulla carta. Ogni giorno chi lavora in un cantiere viene

esposto a pericoli che mettono a rischio la vita lavorando in altezza senza

imbracature, senza indossare l’elmetto o le scarpe antinfortunistica, senza ponteggi a

norma e soprattutto senza un piano di lavoro dettagliato che tenga conto dei rischi di

ogni operazione che si va a compiere. Pag.

3

Di primaria importanza quindi diffondere una reale cultura della sicurezza sul lavoro

perché neanche la lista interminabile delle morti bianche sembra motivare un

cambiamento culturale che deve essere promosso in ogni modo.

LA NORMATIVA

La prima normativa di prevenzione degli infortuni risale al 27 aprile 1955 ed è il DPR

n°547. Specificamente per le costruzioni è il DPR 164/1956. Fino ad allora il concetto

di “sicurezza” dominante era limitato alla tutela degli adempimenti legati alla

manutenzione delle macchine, degli impianti e dei mezzi di protezione personale,

tralasciando completamente l’aspetto dinamico proprio dell’attività lavorativa. Nel

1989 nasce la direttiva 89/391/CEE relativa all’attuazione di misure volte a

promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di

lavoro. Questa direttiva viene recepita con il decreto legislativo 626/94, che norma la

sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo però aveva escluso il cantiere edile dal proprio

ambito di applicazione (poiché diverso e diversamente organizzato rispetto al normale

luogo di lavoro aziendale). Per questi motivi, si è resa necessaria una norma speciale

riferita al solo cantiere edile: il D.Lgs. 494/1996 meglio noto come Direttiva Cantieri,

aggiornato poi con il D.Lgs. 528/1999, concerne tutte le prescrizioni minime di

sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Con l’introduzione di questa normativa viene richiesta la redazione di tre documenti

importanti:

-La notifica preliminare.

-Il piano di sicurezza e coordinamento.

-Il fascicolo tecnico.

Vengono poi introdotte due nuove figure con professionalità specifiche in materia di

sicurezza:

-Il coordinatore in fase di progettazione, che redige il piano di sicurezza e di

coordinamento e predispone il fascicolo tecnico.

-Il coordinatore in fase di esecuzione, che controlla l’idoneità dei piani di

sicurezza (PSC e POS) e coordina le varie imprese presenti in cantiere.

FIGURE RESPONSABILI PER LA SICUREZZA E DOCUMENTAZIONE

PREVISTA(D.L. 494/96) Pag.

4

Il decreto individua una serie di soggetti cui affida obblighi e responsabilità in materia

di prevenzione, quali:

-Committente:

E’ la persona fisica per conto della quale l’intera opera è realizzata; detiene il

potere decisionale e di spesa. I suoi compiti sono:

1. Determinare la tipologia, la durata e l’entità dei lavori;

2. Nominare il coordinatore in fase di progettazione, il coordinatore in fase di

esecuzione e il responsabile dei lavori;

3. Valutare i piani di sicurezza ed il fascicolo con le caratteristiche del cantiere;

4. Comunicare alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi i nomi dei

coordinatori;

5. Verificare l’idoneità tecnico-professionale e la regolarità delle imprese

esecutrici;

6. Attenersi alle misure generali previste nel D.L. 626/94.

-Responsabile dei lavori:

Il responsabile dei lavori è una figura accessoria (la nomina non è obbligatoria) la

cui designazione esonera il committente dall’adempimento di tutti o alcuni dei

propri obblighi a seconda dell’incarico.

-Coordinatore per la progettazione (CSP):

E’ un soggetto incaricato dal committente in possesso di precisi requisiti tecnico-

professionali (titolo di studio unito all’esperienza lavorativa nel settore e specifico

corso in materia di sicurezza). I suoi compiti, nella fase di progettazione

dell’opera e comunque prima della presentazione delle offerte da parte delle

imprese, sono:

-Redigere il piani di sicurezza e di coordinamento;

-Predisporre il fascicolo tecnico dell’opera.

Entrambi i documenti dovranno essere trasmessi dal Committente al CSE

-Coordinatore per l’esecuzione (CSE):

Come il precedente, anche il CSE è un soggetto incaricato dal Committente e in

possesso di precisi requisiti professionali. Durante la realizzazione dell’opera, egli:

1. Assicura l’applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento da parte

delle imprese e dei lavoratori autonomi;

2. Verifica l’idoneità dei POS presentati dalle imprese, assicurandone la coerenza

con il PSC; Pag.

5

3. Adegua il PSC ed il fascicolo tecnico in relazione alle modifiche realizzate in

corso d’opera, verificando che le imprese modifichino, se necessario, i relativi

POS;

4. Organizza il coordinamento delle attività e dell’informazione tra le imprese

esecutrici e gli eventuali lavoratori autonomi;

5. Propone al committente, in caso di gravi inosservanze alle norme, la

sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del

contratto

6. Sospende in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino

alla comunicazione scritta degli eventuali adeguamenti effettuata dalle imprese

interessate.

-Notifica preliminare:

E’ un atto redatto dal Committente che contiene i dati relativi all‘identificazione

del cantiere e di tutti i soggetti che assumeranno ruoli necessari a tutelare

l’incolumità e la salute dei lavoratori esso lui impiegati. Quest’atto è trasmesso

prima dell’inizio dei lavori agli organi di vigilanza e controllo quali l’ASL locale e il

DPL (Direzione Provinciale del Lavoro) ed i suoi estremi vanno affissi sul cartello

di cantiere.

-Piano di sicurezza e coordinamento (PSC):

Il PSC permette di valutare e conoscere i rischi che si presentano in cantiere, con

l’indicazione delle misure di sicurezza e prevenzione adottate, conoscere i costi

delle lavorazioni eseguite in sicurezza, conoscere l’attività delle eventuali diverse

imprese presenti contemporaneamente o successivamente in cantiere. La

pianificazione deve raggiungere due obiettivi:

1. L’opera deve essere concepita dal progettista in modo che possa essere

realizzata attraverso un’organizzazione dei lavori che renda minimo il rischio;

2. Eliminare o ridurre i rischi attraverso la specificazione delle fasi delle

operazioni di lavoro.

Il piano può essere modificato o integrato su proposta dell’impresa aggiudicataria

dei lavori da presentarsi al coordinatore. Copia del piano di sicurezza deve essere

messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni

prima dell’inizio dei lavori.

-Piano operativo di sicurezza (POS):

Pag.

6

Il piano operativo di sicurezza è il piano la cui redazione obbligatoria è a carico

dell’impresa esecutrice, riferito alle lavorazioni eseguite dall’impresa stessa ed è

da considerarsi come piano complementare di dettaglio del PSC . Non è un piano

generale ma è un piano aziendale, che descrive l’adempimento del datore di

lavoro ai propri obblighi principali e dimostra l’avvenuta valutazione dei rischi per

le operazioni di lavoro previste. Si spiega quindi la presenza di più piani di

sicurezza in uno stesso cantiere: il PSC governa l’organizzazione generale, alla

quale devono essere coerenti i POS delle diverse imprese (che quindi accedono al

cantiere avendo predisposto un adeguato abbattimento dei rischi). L’impresa il

cui POS non sia stato accettato non può entrare nel cantiere.

-Fascicolo tecnico:

Questo documento deve riportare in base alle caratteristiche dell’opera, tutti gli

elementi che, in materia di sicurezza, dovranno essere considerati durante

l’effettuazione dei lavori successivi alla consegna dell’opera stessa, si tratti sia di

ordinaria che di straordinaria manutenzione.

LEGISLAZIONE ATTUALE

Il 15/05/2008 è entrato in vigore il DLgs 81/2008, il testo unico che sostituisce e

abroga tutti gli altri decreti precedenti. Con la promulgazione e l'entrata in vigore del

T.U.S.L. (nuovo Testo Unico Sicurezza Lavoro) il Decreto 494 è stato abrogato. Il

T.U.S.L. ha operato una generale opera di riforma e riordino della normativa in materia

di sicurezza del lavoro, ed i contenuti del 494, che recepiva nella legislazione italiana

la cosiddetta Direttiva Cantieri, sono oggi contenute nel Titolo IV del D.Lgs.81/2008. Il

T.U.S.L. ha introdotto numerose modifiche introdotte dalla nuova norma di

recepimento della Direttiva Cantieri.

Il 20 Agosto 2009 il DLgs 81/2008, è stato modificato dal DLgs 106 del 3 Agosto 2009,

apportando nuovi aggiornamenti al testo unico in materia di salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro.

CANTIERE EDILE

Il cantiere edile è un luogo di lavoro temporaneo perché è destinato a essere

sman

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