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Sintesi
Costruzioni: I cantieri

Diritto: Sicurezza sui cantieri
Estratto del documento

INTRODUZIONE

In circa un anno 218 persone sono morte lavorando in un cantiere. Questo è il tragico

dato che emerge dalle statistiche INAIL secondo l’anno 2010; 228 invece è il dato che

si era registrato nel 2009 (-4.4%). Nonostante sia calato il numero, esso si mantiene

comunque elevato e di particolare attenzione. La sicurezza nei cantieri resta un tema

di tragica attualità: il 28% delle morti sul lavoro avvengono nel settore dell’edilizia.

Ogni regione d’Italia è colpita da questi eventi e la triste classifica vede al primo posto

la Campania dove nel 2010 sono morti 18 operai, seguita da Lazio e Lombardia con 14

incidenti mortali, Emilia Romagna e Veneto con 12, e Sicilia (11), colpendo soprattutto

operai tra i 40 e i 59 anni, molti dei quali di origine straniera.

Analizzando invece l’infortunistica in generale nel triennio 2008-2010, nel settore delle

costruzioni, si è registrata una notevole riduzione delle denunce (-20,7%), con una

flessione ancor più elevata per i lavoratori stranieri (-24,7%).

Quali le principali cause degli incidenti mortali?

Al primo posto la morte per caduta dall’alto, ma altre cause ricorrenti sono lo

schiacciamento dovuto alla caduta dall’alto di oggetti pesanti, la folgorazione, il

ribaltamento di mezzi in movimento o l’impatto con mezzi e veicoli. E’ una strage

quasi quotidiana le cui cause sono identificabili e preventivabili: c’è ancora troppa

poca informazione e formazione alla sicurezza e troppo spesso gli adempimenti di

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legge vengono adottati solo sulla carta. Ogni giorno chi lavora in un cantiere viene

esposto a pericoli che mettono a rischio la vita lavorando in altezza senza

imbracature, senza indossare l’elmetto o le scarpe antinfortunistica, senza ponteggi a

norma e soprattutto senza un piano di lavoro dettagliato che tenga conto dei rischi di

ogni operazione che si va a compiere.

Di primaria importanza quindi diffondere una reale cultura della sicurezza sul lavoro

perché neanche la lista interminabile delle morti bianche sembra motivare un

cambiamento culturale che deve essere promosso in ogni modo.

LA NORMATIVA

La prima normativa di prevenzione degli infortuni risale al 27 aprile 1955 ed è il DPR

n°547. Specificamente per le costruzioni è il DPR 164/1956. Fino ad allora il concetto

di “sicurezza” dominante era limitato alla tutela degli adempimenti legati alla

manutenzione delle macchine, degli impianti e dei mezzi di protezione personale,

tralasciando completamente l’aspetto dinamico proprio dell’attività lavorativa. Nel

1989 nasce la direttiva 89/391/CEE relativa all’attuazione di misure volte a

promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di

lavoro. Questa direttiva viene recepita con il decreto legislativo 626/94, che norma la

sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo però aveva escluso il cantiere edile dal proprio

ambito di applicazione (poiché diverso e diversamente organizzato rispetto al normale

luogo di lavoro aziendale). Per questi motivi, si è resa necessaria una norma speciale

riferita al solo cantiere edile: il D.Lgs. 494/1996 meglio noto come Direttiva Cantieri,

aggiornato poi con il D.Lgs. 528/1999, concerne tutte le prescrizioni minime di

sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Con l’introduzione di questa normativa viene richiesta la redazione di tre documenti

importanti:

-La notifica preliminare.

-Il piano di sicurezza e coordinamento.

-Il fascicolo tecnico.

Vengono poi introdotte due nuove figure con professionalità specifiche in materia di

sicurezza:

-Il coordinatore in fase di progettazione, che redige il piano di sicurezza e di

coordinamento e predispone il fascicolo tecnico.

-Il coordinatore in fase di esecuzione, che controlla l’idoneità dei piani di

sicurezza (PSC e POS) e coordina le varie imprese presenti in cantiere.

FIGURE RESPONSABILI PER LA SICUREZZA E DOCUMENTAZIONE

PREVISTA(D.L. 494/96) Pag.

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Il decreto individua una serie di soggetti cui affida obblighi e responsabilità in materia

di prevenzione, quali:

-Committente:

E’ la persona fisica per conto della quale l’intera opera è realizzata; detiene il

potere decisionale e di spesa. I suoi compiti sono:

1. Determinare la tipologia, la durata e l’entità dei lavori;

2. Nominare il coordinatore in fase di progettazione, il coordinatore in fase di

esecuzione e il responsabile dei lavori;

3. Valutare i piani di sicurezza ed il fascicolo con le caratteristiche del cantiere;

4. Comunicare alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi i nomi dei

coordinatori;

5. Verificare l’idoneità tecnico-professionale e la regolarità delle imprese

esecutrici;

6. Attenersi alle misure generali previste nel D.L. 626/94.

-Responsabile dei lavori:

Il responsabile dei lavori è una figura accessoria (la nomina non è obbligatoria) la

cui designazione esonera il committente dall’adempimento di tutti o alcuni dei

propri obblighi a seconda dell’incarico.

-Coordinatore per la progettazione (CSP):

E’ un soggetto incaricato dal committente in possesso di precisi requisiti tecnico-

professionali (titolo di studio unito all’esperienza lavorativa nel settore e specifico

corso in materia di sicurezza). I suoi compiti, nella fase di progettazione

dell’opera e comunque prima della presentazione delle offerte da parte delle

imprese, sono:

-Redigere il piani di sicurezza e di coordinamento;

-Predisporre il fascicolo tecnico dell’opera.

Entrambi i documenti dovranno essere trasmessi dal Committente al CSE

-Coordinatore per l’esecuzione (CSE):

Come il precedente, anche il CSE è un soggetto incaricato dal Committente e in

possesso di precisi requisiti professionali. Durante la realizzazione dell’opera, egli:

1. Assicura l’applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento da parte

delle imprese e dei lavoratori autonomi;

2. Verifica l’idoneità dei POS presentati dalle imprese, assicurandone la coerenza

con il PSC; Pag.

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3. Adegua il PSC ed il fascicolo tecnico in relazione alle modifiche realizzate in

corso d’opera, verificando che le imprese modifichino, se necessario, i relativi

POS;

4. Organizza il coordinamento delle attività e dell’informazione tra le imprese

esecutrici e gli eventuali lavoratori autonomi;

5. Propone al committente, in caso di gravi inosservanze alle norme, la

sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del

contratto

6. Sospende in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino

alla comunicazione scritta degli eventuali adeguamenti effettuata dalle imprese

interessate.

-Notifica preliminare:

E’ un atto redatto dal Committente che contiene i dati relativi all‘identificazione

del cantiere e di tutti i soggetti che assumeranno ruoli necessari a tutelare

l’incolumità e la salute dei lavoratori esso lui impiegati. Quest’atto è trasmesso

prima dell’inizio dei lavori agli organi di vigilanza e controllo quali l’ASL locale e il

DPL (Direzione Provinciale del Lavoro) ed i suoi estremi vanno affissi sul cartello

di cantiere.

-Piano di sicurezza e coordinamento (PSC):

Il PSC permette di valutare e conoscere i rischi che si presentano in cantiere, con

l’indicazione delle misure di sicurezza e prevenzione adottate, conoscere i costi

delle lavorazioni eseguite in sicurezza, conoscere l’attività delle eventuali diverse

imprese presenti contemporaneamente o successivamente in cantiere. La

pianificazione deve raggiungere due obiettivi:

1. L’opera deve essere concepita dal progettista in modo che possa essere

realizzata attraverso un’organizzazione dei lavori che renda minimo il rischio;

2. Eliminare o ridurre i rischi attraverso la specificazione delle fasi delle

operazioni di lavoro.

Il piano può essere modificato o integrato su proposta dell’impresa aggiudicataria

dei lavori da presentarsi al coordinatore. Copia del piano di sicurezza deve essere

messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni

prima dell’inizio dei lavori.

-Piano operativo di sicurezza (POS):

Il piano operativo di sicurezza è il piano la cui redazione obbligatoria è a carico

dell’impresa esecutrice, riferito alle lavorazioni eseguite dall’impresa stessa ed è

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da considerarsi come piano complementare di dettaglio del PSC . Non è un piano

generale ma è un piano aziendale, che descrive l’adempimento del datore di

lavoro ai propri obblighi principali e dimostra l’avvenuta valutazione dei rischi per

le operazioni di lavoro previste. Si spiega quindi la presenza di più piani di

sicurezza in uno stesso cantiere: il PSC governa l’organizzazione generale, alla

quale devono essere coerenti i POS delle diverse imprese (che quindi accedono al

cantiere avendo predisposto un adeguato abbattimento dei rischi). L’impresa il

cui POS non sia stato accettato non può entrare nel cantiere.

-Fascicolo tecnico:

Questo documento deve riportare in base alle caratteristiche dell’opera, tutti gli

elementi che, in materia di sicurezza, dovranno essere considerati durante

l’effettuazione dei lavori successivi alla consegna dell’opera stessa, si tratti sia di

ordinaria che di straordinaria manutenzione.

LEGISLAZIONE ATTUALE

Il 15/05/2008 è entrato in vigore il DLgs 81/2008, il testo unico che sostituisce e

abroga tutti gli altri decreti precedenti. Con la promulgazione e l'entrata in vigore del

T.U.S.L. (nuovo Testo Unico Sicurezza Lavoro) il Decreto 494 è stato abrogato. Il

T.U.S.L. ha operato una generale opera di riforma e riordino della normativa in materia

di sicurezza del lavoro, ed i contenuti del 494, che recepiva nella legislazione italiana

la cosiddetta Direttiva Cantieri, sono oggi contenute nel Titolo IV del D.Lgs.81/2008. Il

T.U.S.L. ha introdotto numerose modifiche introdotte dalla nuova norma di

recepimento della Direttiva Cantieri.

Il 20 Agosto 2009 il DLgs 81/2008, è stato modificato dal DLgs 106 del 3 Agosto 2009,

apportando nuovi aggiornamenti al testo unico in materia di salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro.

CANTIERE EDILE

Il cantiere edile è un luogo di lavoro temporaneo perché è destinato a essere

smantellato alla fine dell’opera.

Un cantiere si dice fisso, se occupa lo stesso perimetro di terreno per tutta la sua

durata, è mobile, quando è destinato a operare in più luoghi successivi (strada,

elettrodotto ecc.).

Dalla validità e completezza del progetto del cantiere dipendono due fattori:

1) l’efficienza, cioè realizzare il miglior risultato a minor prezzo;

2) la sicurezza di chi vi lavora e di ogni altra persona, all’interno o all’esterno del

cantiere. Pag.

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L’impianto di cantiere deve essere attentamente progettato e la gestione delle attività

al suo interno deve essere frutto di una meticolosa organizzazione. Al suo interno

vengono svolte operazioni anche molto diversificate che richiedono lavori differenti

con l’uso di attrezzature diverse. Nel cantiere si hanno quindi più o meno numerose

zone caratteristiche e precisamente:

• Area sulla quale deve sorgere il fabbricato;

• Zona uffici e servizi (servizi igienici, mensa, eventuali dormitori);

• Zona per il deposito di leganti in sacchi;

• Zona per la lavorazione dell’acciaio in barre per opere in c.a.;

• Zona per il confezionamento di malte e calcestruzzi;

• Zone per il ricovero delle attrezzature mobili e degli attrezzi;

• Zone riservate alla viabilità interna;

Nel caso di un grande cantiere, il progetto di questo necessita di appositi elaborati

grafici che meglio consentono di valutare la più opportuna collocazione delle varie

zone.

Per prima cosa è necessario un sopralluogo dettagliato della zona interessata (che per

grandi cantieri può anche essere seguito da un rilievo topografico), allo scopo di

rendersi conto non solo delle caratteristiche del terreno, ma anche per verificare la

presenza di corsi d’acqua, le possibilità di approvvigionamento idrico, di energia

elettrica e dei materiali.

Definita la zona del cantiere, questa dovrà essere delimitata con una recinzione

provvisoria (o steccato) in modo da facilitare la custodia di materiale e mezzi d’opera

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