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D.L. 494/96

1.1 (D.L. 494/96)

Il decreto lascia in vigore le precedenti norme, D.P.R.

 164/56, D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56. D.L. 277/91, D.L.

626/94

, ma pone l’esigenza di valutare programmare

il sistema preventivo a monte dell’apertura del

cantiere, attribuendo particolare rilievo alla

pianificazione della sicurezza. 3

D.L. 494/96

Le principali caratteristiche del D.L. 494/96 sono di tipo

 organizzativo e documentale

:

Vengono imposti ai committenti di opere edili, sia

pubbliche che private,obblighi di programmazione,

organizzazione e controllo della sicurezza dei cantieri 4

D.L. 494/96

Viene richiesta la redazione

di tre documenti importanti:

La notifica preliminare Il piano di sicurezza

e coordinamento

Il fascicolo delle

caratteristiche dell’opera 5

D.L. 494/96

Vengono introdotte due nuove figure con

professionalità specifiche in materia di sicurezza:

Il coordinatore per la progettazione:

 che redige i piani di sicurezza

ed il fascicolo con le

caratteristiche dell’opera,

Il coordinatore per l’esecuzione:

che controlla l’applicazione dei piani

di sicurezza e coordina la varie imprese

presenti in cantiere sotto il profilo della sicurezza .

6

D.L. 494/96

DOVE SI APPLICA IL DECRETO LEGGE

494/96

Il D.L. 494/96 si applica a luoghi cui si effettuano lavori di

costruzione edile o d’ingegneria civile così individuati e

sintetizzati:

Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,

 demolizione, conservazione e risanamento d’opere fisse,

permanenti o temporanee, in muratura, in cemento

armato, in metallo, in legno o altri materiali, comprese le

linee elettriche egli impianti elettrici, le opere stradali,

ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di

bonifica, sistemazione forestale e sterro. 7

D.L. 494/96

LE NUOVE FIGURE INTRODOTTE

DAL D.L 694/96

Il decreto individua una serie di soggetti cui affida

obblighi e responsabilità in materia di prevenzione, quali:

Committente; Responsabile del

procedimento;

Coordinatore per

la progettazione; Coordinatore

per l’esecuzione. 8

 COMMITTENTE

 Persona fisica per conto della quale l’intera opera è realizzata, che

detiene il potere decisionale e di spesa.

 Nel caso d’aziende pubbliche o private, il committente è il soggetto

autorizzato alla firma dei contratti d’appalto per l’esecuzione dei

lavori.

 I suoi compiti sono:

Determinare la tipologia, la durata e l’entità dei lavori;

1.

Nominare il coordinatore per la progettazione nel momento

2.

dell’incarico di progettazione esecutiva, il coordinatore per

l’esecuzione dei lavori, il responsabile dei lavori;

Valutare i piani di sicurezza ed il fascicolo con le caratteristiche

3.

dell'opera;

Comunicare alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi i nomi

4.

dei

coordinatori; 9

 RESPONSABILE DEI LAVORI

 E

’ il Soggetto incaricato dal committente per

la progettazione, o per l’esecuzione o per il

controllo dell’esecuzione dell’opera.

E’ la figura delegata dal committente a svolgere

1. eventualmente i propri compiti.

In caso d’inadempienza del responsabile dei

1. lavori, al committente comunque rimane la

responsabilità della scelta del soggetto e della

sua mancata vigilanza del suo operato. 10

 COORDINATORE PER LA

PROGETTAZIONE

 Soggetto in possesso di precisi requisiti professionali

(laurea o diploma unito all’esperienza lavorativa nel

settore e specifico corso in materia di sicurezza).

 I suoi compiti sono:

Redigere o far redigere, prima della presentazioni delle

1. offerte da parte delle imprese, i piani di sicurezza e di

coordinamento;

Predisporre il fascicolo tecnico dell’opera (non richiesto

1. per i lavori di manutenzione ordinaria) il piano di

sicurezza e di coordinamento. 11

 COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

DEI LAVORI.

Soggetto in possesso di precisi requisiti professionali (laurea o

 diploma unito all’esperienza lavorativa nel settore e specifico

corso in

materia di sicurezza).

 Durante la realizzazione dell’opera:

Assicura l’applicazione del piano di sicurezza e di

1.

coordinamento;

Adegua i piani ed il fascicolo tecnico in relazione alle modifiche

2. intercorse in corso d’opera;

Organizza il coordinamento delle attività e dell’informazione tra

1.

le imprese esecutrici e gli eventuali lavoratori autonomi;

Propone al committente, in caso di gravi inosservanze alle

1.

norme, la

sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la

risoluzione 12

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

La procedura imposta dal D.L. 494/96 può essere

 descritta analizzando semplicemente le quattro fasi

fondamentali della realizzazione di un’opera edile:

 Fase di progettazione – entità dei lavori, nomina del

coordinatore e redazione dei piani e del fascicolo;

 Fase di scelta dell’esecutore o degli esecutori

dell’opera – verifica dei requisiti – trasmissione

notifica – piani di sicurezza e fascicolo dell’opera;

 Fase di realizzazione – attuazione dei piani;

 Fase d’esercizio – verifica dell’entità dei lavori -

.

applicazione del fascicolo 13

 ENTITA’ DEI LAVORI

 Il decreto definisce l’entità dei lavori in termini d’uomini – giorni,

intendendo con questo il prodotto del numero dei lavoratori

mediamente presenti nel cantiere e la durata presunta dei lavori,

ossia le giornate lavorative complessivamente richieste per

l’esecuzione dell’opera.

 Esempio:

 50 uomini-giorni corrisponde al lavoro di 50 uomini per 1 giorno, di 5

uomini per 10 giorni, oppure di 2 uomini per 25 giorni.

 La trasformazione del parametro uomini-giorni, in termini economici

( consentita dall’art. 3 comma 3 D.L. 494 entità presunte del

cantiere) fa

riferimento al costo orario medio di un muratore specializzato di III

livello, comprensivo d’oneri contributivi.

 Dal CCNL dell’edilizia, il costo è 25 euro/ora pari a 200 euro

giornaliere.

 Per 50 uomini è di 10.000 euro complessivi.

 Tenuto conto che la manodopera incide almeno per il 50% del costo

14

 DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL D.L. 494/96

 Il D.L.494/96 prescrive la redazione di una serie di

documenti

obbligatori ( in relazione all‘entità e alla tipologia d’attività

dei

vari cantieri ) i quali costituiscono gli elementi necessari per

programmare e svolgere l’attività di un cantiere analizzando

tutti

gli aspetti legati alla prevenzione ed alla sicurezza.

Questi documenti sono:

La notifica preliminare; Il piano di

sicurezza e di

15

 NOTIFICA PRELIMINARE

 E’ un atto che contiene i dati relativi

all‘identificazione del cantiere e di tutti i

soggetti che assumeranno ruoli necessari a

tutelare l’incolumità e la salute dei lavoratori

in lui impiegati.

 Quest’atto è trasmesso prima dell’inizio dei

lavori agli organi di vigilanza e controllo ed i

suoi estremi vanno affissi sul cartello di

cantiere . 16

 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

 Il coordinatore per la progettazione prepara, già in sede di progetto, il

piano di

sicurezza e di coordinamento che permette:

 Di valutare e conoscere i rischi che si presentano in cantiere, con

l’indicazione delle

 misure di sicurezza e prevenzione adottate;

 Conoscere i costi delle lavorazioni eseguite in sicurezza;

 Conoscere l’attività delle eventuali diverse imprese presenti

contemporaneamente o

successivamente in cantiere.

 La pianificazione deve raggiungere due obiettivi:

L’opera deve essere concepita dal progettista in modo che possa essere

realizzata

attraverso un’organizzazione dei lavori che renda minimo il rischio;

Eliminare o ridurre i rischi attraverso la specificazione delle fasi delle

operazioni di

lavoro.

 Il piano può essere modificato o integrato su proposta dell’impresa

aggiudicataria dei

lavori da presentarsi al coordinatore per precisare alcuni aspetti ai fini

17

della  FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE

DELL’OPERA

 Questo documento deve riportare in base alle

caratteristiche dell’opera, tutti gli elementi che,

in

materia di sicurezza, dovranno essere considerati

durante

l’effettuazione dei lavori successivi alla consegna

dell’opera stessa, si tratta di ordinaria sia

straordinaria

manutenzione. 18

 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Il piano di sicurezza e di

coordinamento deve

contenere preliminarmente una stesura

dettagliata delle varie fasi lavorative,

perché

proprio l’analisi di queste consentirà di

valutarne i rischi, di predisporre i

provvedimenti di sicurezza e stimarne i

costi. 19

 INSTALLAZIONE E TECNICA

DEGLI IMPIANTI

 La valutazione globale del luogo dove sorgerà l’opera da realizzare può essere

così riassunta:

 Verificare ed individuare la presenza delle reti di servizio (acqua, gas,

elettricità,

ecc.) e indagare sulla stabilità dei terreni;

 Fornire un’illuminazione adeguata;

 Verificare le caratteristiche dell’impianto elettrico, partendo dal quadro

generale di

distribuzione fino all‘alimentazione delle attrezzature e dei macchinari;

 Recintare l’area del cantiere ed affiggere all‘ingresso il cartello di divieto

d’accesso ai

non addetti ai lavori;

 Predisporre, in modo ben visibile e all‘esterno del cantiere, la segnaletica di

sicurezza

con indicazioni generali di divieto, salvataggio, prescrizione, informazione;

 Predisporre adeguate vie di circolazione e vie di fuga da tenere sgombre dai

materiali;

 Proteggere le aree in cui sussiste il pericolo di caduta dall’alto dei materiali

sospesi

( divieto di transito sotto i ponti sospesi, scale aree );

 Segnalare le linee elettriche interrate o sospese;

 Mettere a disposizione dei lavoratori un locale per ripararsi dalle intemperie,

20

MACCHINE ED ATTREZZATURE

Sulle macchine operatrici e nelle attrezzature di cantiere

 ( macchine

per il movimento terra, gru, martelli pneumatici, seghe circolari,

flessibili

ecc. ) dovrà essere attuato quanto segue:

Valutare il livello di rumorosità al quale possono essere esposti i

1. lavoratori;

Predisporre adeguate segnalazioni delle zone d’impiego delle

1. macchine e

del loro raggio d’azione;

Predisporre le procedure di utilizzo, manutenzione e trasporto delle

1. macchine operatrici;

Formare gli addetti al loro corretto impiego;

1. Il datore di lavoro deve dare in uso le macchine ad operai qualificati;

2. Attivare un controllo periodico delle macchine, delle attrezzature e

– conservarne i documenti che ne comprovino l’avvenuto controllo

( manuale

d’istruzione e di manutenzione ordinaria). 21

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

 IN CANTIERE

Il piano di sicurezza e coordinamento, specifico per ogni

 cantiere, deve contenere l’individuazione, l’analisi e la

valutazione

dei rischi, le conseguenti misure atte a garantire la

prevenzione

degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori:

In edilizia si ha un insieme di molti rischi per ogni fase

 lavorativa; sarà compito del coordinatore per l’esecuzione

dei

lavori:

Pianificare le operazioni e garantire operativamente che le

 diverse fasi si succedano nel rispetto di tutte le precauzioni

individuate;

Obbligare i lavoratori ad utilizzare le procedure ed i

 22

DISPOSTIVI INDIVIDUALI

 DI SICUREZZA

I lavoratori delle costruzioni, oltre ad essere sottoposti

a sorveglianza sanitaria da parte del medico

competente,

devono poter disporre, a seconda delle operazioni da

eseguire, di DPI marcati CE, quali: 23

• Casco (sempre in ogni attività di cantiere);

1. Scarpe di sicurezza da cantiere ( antiperforanti, con

puntale

antiscivolo e impermeabili);

1. Tute ed indumenti a perdere;

1. Guanti protettivi;

1. Occhiali;

1. Protettori auricolari;

1. Mascherine antipolvere;

– Cinture di salvataggio con occhiello incorporato;

– Autorespiratori per operazioni speciali 24

RISCHI FISICI PER

 LA SICUREZZA

Sono:

Caduta dall’alto da altezza Caduta di materiali dall’alto

superiore a 2 metri, aggravata

Seppellimento o sprofondamento a Urti, impatti, compressioni

profondità superiore a 1,50 metri Punture, tagli, abrasioni

Annegamento, investimento Folgorazione

Calore, fiamme, esplosioni 25

RISCHI FISICI PER LA SALUTE

 Rumore

( macchine edili

ed utensili vari)

Sono: Microclima caldo

e freddo

Vibrazioni in genere

mano e braccio

Radiazioni 26

 RISCHI CHIMICI PER LA SALUTE

E LA SICUREZZA

Fumi, gas e vapori

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