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D.L. 494/96
1.1 (D.L. 494/96)
Il decreto lascia in vigore le precedenti norme, D.P.R.
164/56, D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56. D.L. 277/91, D.L.
626/94
, ma pone l’esigenza di valutare programmare
il sistema preventivo a monte dell’apertura del
cantiere, attribuendo particolare rilievo alla
pianificazione della sicurezza. 3
D.L. 494/96
Le principali caratteristiche del D.L. 494/96 sono di tipo
organizzativo e documentale
:
Vengono imposti ai committenti di opere edili, sia
pubbliche che private,obblighi di programmazione,
organizzazione e controllo della sicurezza dei cantieri 4
D.L. 494/96
Viene richiesta la redazione
di tre documenti importanti:
La notifica preliminare Il piano di sicurezza
e coordinamento
Il fascicolo delle
caratteristiche dell’opera 5
D.L. 494/96
Vengono introdotte due nuove figure con
professionalità specifiche in materia di sicurezza:
Il coordinatore per la progettazione:
che redige i piani di sicurezza
ed il fascicolo con le
caratteristiche dell’opera,
Il coordinatore per l’esecuzione:
che controlla l’applicazione dei piani
di sicurezza e coordina la varie imprese
presenti in cantiere sotto il profilo della sicurezza .
6
D.L. 494/96
DOVE SI APPLICA IL DECRETO LEGGE
494/96
Il D.L. 494/96 si applica a luoghi cui si effettuano lavori di
costruzione edile o d’ingegneria civile così individuati e
sintetizzati:
Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione e risanamento d’opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento
armato, in metallo, in legno o altri materiali, comprese le
linee elettriche egli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di
bonifica, sistemazione forestale e sterro. 7
D.L. 494/96
LE NUOVE FIGURE INTRODOTTE
DAL D.L 694/96
Il decreto individua una serie di soggetti cui affida
obblighi e responsabilità in materia di prevenzione, quali:
Committente; Responsabile del
procedimento;
Coordinatore per
la progettazione; Coordinatore
per l’esecuzione. 8
COMMITTENTE
Persona fisica per conto della quale l’intera opera è realizzata, che
detiene il potere decisionale e di spesa.
Nel caso d’aziende pubbliche o private, il committente è il soggetto
autorizzato alla firma dei contratti d’appalto per l’esecuzione dei
lavori.
I suoi compiti sono:
Determinare la tipologia, la durata e l’entità dei lavori;
1.
Nominare il coordinatore per la progettazione nel momento
2.
dell’incarico di progettazione esecutiva, il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori, il responsabile dei lavori;
Valutare i piani di sicurezza ed il fascicolo con le caratteristiche
3.
dell'opera;
Comunicare alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi i nomi
4.
dei
coordinatori; 9
RESPONSABILE DEI LAVORI
E
’ il Soggetto incaricato dal committente per
la progettazione, o per l’esecuzione o per il
controllo dell’esecuzione dell’opera.
E’ la figura delegata dal committente a svolgere
1. eventualmente i propri compiti.
In caso d’inadempienza del responsabile dei
1. lavori, al committente comunque rimane la
responsabilità della scelta del soggetto e della
sua mancata vigilanza del suo operato. 10
COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE
Soggetto in possesso di precisi requisiti professionali
(laurea o diploma unito all’esperienza lavorativa nel
settore e specifico corso in materia di sicurezza).
I suoi compiti sono:
Redigere o far redigere, prima della presentazioni delle
1. offerte da parte delle imprese, i piani di sicurezza e di
coordinamento;
Predisporre il fascicolo tecnico dell’opera (non richiesto
1. per i lavori di manutenzione ordinaria) il piano di
sicurezza e di coordinamento. 11
COORDINATORE PER L’ESECUZIONE
DEI LAVORI.
Soggetto in possesso di precisi requisiti professionali (laurea o
diploma unito all’esperienza lavorativa nel settore e specifico
corso in
materia di sicurezza).
Durante la realizzazione dell’opera:
Assicura l’applicazione del piano di sicurezza e di
1.
coordinamento;
Adegua i piani ed il fascicolo tecnico in relazione alle modifiche
2. intercorse in corso d’opera;
Organizza il coordinamento delle attività e dell’informazione tra
1.
le imprese esecutrici e gli eventuali lavoratori autonomi;
Propone al committente, in caso di gravi inosservanze alle
1.
norme, la
sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la
risoluzione 12
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
La procedura imposta dal D.L. 494/96 può essere
descritta analizzando semplicemente le quattro fasi
fondamentali della realizzazione di un’opera edile:
Fase di progettazione – entità dei lavori, nomina del
coordinatore e redazione dei piani e del fascicolo;
Fase di scelta dell’esecutore o degli esecutori
dell’opera – verifica dei requisiti – trasmissione
notifica – piani di sicurezza e fascicolo dell’opera;
Fase di realizzazione – attuazione dei piani;
Fase d’esercizio – verifica dell’entità dei lavori -
.
applicazione del fascicolo 13
ENTITA’ DEI LAVORI
Il decreto definisce l’entità dei lavori in termini d’uomini – giorni,
intendendo con questo il prodotto del numero dei lavoratori
mediamente presenti nel cantiere e la durata presunta dei lavori,
ossia le giornate lavorative complessivamente richieste per
l’esecuzione dell’opera.
Esempio:
50 uomini-giorni corrisponde al lavoro di 50 uomini per 1 giorno, di 5
uomini per 10 giorni, oppure di 2 uomini per 25 giorni.
La trasformazione del parametro uomini-giorni, in termini economici
( consentita dall’art. 3 comma 3 D.L. 494 entità presunte del
cantiere) fa
riferimento al costo orario medio di un muratore specializzato di III
livello, comprensivo d’oneri contributivi.
Dal CCNL dell’edilizia, il costo è 25 euro/ora pari a 200 euro
giornaliere.
Per 50 uomini è di 10.000 euro complessivi.
Tenuto conto che la manodopera incide almeno per il 50% del costo
14
DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL D.L. 494/96
Il D.L.494/96 prescrive la redazione di una serie di
documenti
obbligatori ( in relazione all‘entità e alla tipologia d’attività
dei
vari cantieri ) i quali costituiscono gli elementi necessari per
programmare e svolgere l’attività di un cantiere analizzando
tutti
gli aspetti legati alla prevenzione ed alla sicurezza.
Questi documenti sono:
La notifica preliminare; Il piano di
sicurezza e di
15
NOTIFICA PRELIMINARE
E’ un atto che contiene i dati relativi
all‘identificazione del cantiere e di tutti i
soggetti che assumeranno ruoli necessari a
tutelare l’incolumità e la salute dei lavoratori
in lui impiegati.
Quest’atto è trasmesso prima dell’inizio dei
lavori agli organi di vigilanza e controllo ed i
suoi estremi vanno affissi sul cartello di
cantiere . 16
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
Il coordinatore per la progettazione prepara, già in sede di progetto, il
piano di
sicurezza e di coordinamento che permette:
Di valutare e conoscere i rischi che si presentano in cantiere, con
l’indicazione delle
misure di sicurezza e prevenzione adottate;
Conoscere i costi delle lavorazioni eseguite in sicurezza;
Conoscere l’attività delle eventuali diverse imprese presenti
contemporaneamente o
successivamente in cantiere.
La pianificazione deve raggiungere due obiettivi:
L’opera deve essere concepita dal progettista in modo che possa essere
▲
realizzata
attraverso un’organizzazione dei lavori che renda minimo il rischio;
Eliminare o ridurre i rischi attraverso la specificazione delle fasi delle
▲
operazioni di
lavoro.
Il piano può essere modificato o integrato su proposta dell’impresa
aggiudicataria dei
lavori da presentarsi al coordinatore per precisare alcuni aspetti ai fini
17
della FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE
DELL’OPERA
Questo documento deve riportare in base alle
caratteristiche dell’opera, tutti gli elementi che,
in
materia di sicurezza, dovranno essere considerati
durante
l’effettuazione dei lavori successivi alla consegna
dell’opera stessa, si tratta di ordinaria sia
straordinaria
manutenzione. 18
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Il piano di sicurezza e di
coordinamento deve
contenere preliminarmente una stesura
dettagliata delle varie fasi lavorative,
perché
proprio l’analisi di queste consentirà di
valutarne i rischi, di predisporre i
provvedimenti di sicurezza e stimarne i
costi. 19
INSTALLAZIONE E TECNICA
DEGLI IMPIANTI
La valutazione globale del luogo dove sorgerà l’opera da realizzare può essere
così riassunta:
Verificare ed individuare la presenza delle reti di servizio (acqua, gas,
elettricità,
ecc.) e indagare sulla stabilità dei terreni;
Fornire un’illuminazione adeguata;
Verificare le caratteristiche dell’impianto elettrico, partendo dal quadro
generale di
distribuzione fino all‘alimentazione delle attrezzature e dei macchinari;
Recintare l’area del cantiere ed affiggere all‘ingresso il cartello di divieto
d’accesso ai
non addetti ai lavori;
Predisporre, in modo ben visibile e all‘esterno del cantiere, la segnaletica di
sicurezza
con indicazioni generali di divieto, salvataggio, prescrizione, informazione;
Predisporre adeguate vie di circolazione e vie di fuga da tenere sgombre dai
materiali;
Proteggere le aree in cui sussiste il pericolo di caduta dall’alto dei materiali
sospesi
( divieto di transito sotto i ponti sospesi, scale aree );
Segnalare le linee elettriche interrate o sospese;
Mettere a disposizione dei lavoratori un locale per ripararsi dalle intemperie,
20
MACCHINE ED ATTREZZATURE
Sulle macchine operatrici e nelle attrezzature di cantiere
( macchine
per il movimento terra, gru, martelli pneumatici, seghe circolari,
flessibili
ecc. ) dovrà essere attuato quanto segue:
Valutare il livello di rumorosità al quale possono essere esposti i
1. lavoratori;
Predisporre adeguate segnalazioni delle zone d’impiego delle
1. macchine e
del loro raggio d’azione;
Predisporre le procedure di utilizzo, manutenzione e trasporto delle
1. macchine operatrici;
Formare gli addetti al loro corretto impiego;
1. Il datore di lavoro deve dare in uso le macchine ad operai qualificati;
2. Attivare un controllo periodico delle macchine, delle attrezzature e
– conservarne i documenti che ne comprovino l’avvenuto controllo
( manuale
d’istruzione e di manutenzione ordinaria). 21
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
IN CANTIERE
Il piano di sicurezza e coordinamento, specifico per ogni
cantiere, deve contenere l’individuazione, l’analisi e la
valutazione
dei rischi, le conseguenti misure atte a garantire la
prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori:
In edilizia si ha un insieme di molti rischi per ogni fase
lavorativa; sarà compito del coordinatore per l’esecuzione
dei
lavori:
Pianificare le operazioni e garantire operativamente che le
diverse fasi si succedano nel rispetto di tutte le precauzioni
individuate;
Obbligare i lavoratori ad utilizzare le procedure ed i
22
DISPOSTIVI INDIVIDUALI
DI SICUREZZA
I lavoratori delle costruzioni, oltre ad essere sottoposti
a sorveglianza sanitaria da parte del medico
competente,
devono poter disporre, a seconda delle operazioni da
eseguire, di DPI marcati CE, quali: 23
• Casco (sempre in ogni attività di cantiere);
1. Scarpe di sicurezza da cantiere ( antiperforanti, con
puntale
antiscivolo e impermeabili);
1. Tute ed indumenti a perdere;
1. Guanti protettivi;
1. Occhiali;
1. Protettori auricolari;
1. Mascherine antipolvere;
– Cinture di salvataggio con occhiello incorporato;
– Autorespiratori per operazioni speciali 24
RISCHI FISICI PER
LA SICUREZZA
Sono:
Caduta dall’alto da altezza Caduta di materiali dall’alto
superiore a 2 metri, aggravata
Seppellimento o sprofondamento a Urti, impatti, compressioni
profondità superiore a 1,50 metri Punture, tagli, abrasioni
Annegamento, investimento Folgorazione
Calore, fiamme, esplosioni 25
RISCHI FISICI PER LA SALUTE
Rumore
( macchine edili
ed utensili vari)
Sono: Microclima caldo
e freddo
Vibrazioni in genere
mano e braccio
Radiazioni 26
RISCHI CHIMICI PER LA SALUTE
E LA SICUREZZA
Fumi, gas e vapori