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Tesina - Premio maturità 2008
Titolo: I vari volti della procreazione assistita
Autore: Martina Rocchi
Descrizione: La legge sulla Fecondazione Artificiale è stata approvata il 10 febbraio del 2004, il 19 successivo è stata promulgata, il 10 marzo 2004 è entrata in vigore. Ma come è nata questa legge? Tutto è iniziato nel periodo della III legislatura(fine anni '50, inizio anni '60), quando furono presentate proposte di legge. Esse intendevano vietare la procreazione artificiale, ma, per quanto ripetute negli anni successivi, non furono mai messe in discussione. Louise Brown, il primo essere umano concepito in provetta, è nata a Londra nel luglio 1978. E' da allora che in tutto il mondo ha avuto inizio la riflessione politico legislativa sulla FIVET. Dopo la nascita di Louise Brown, il governo italiano nominò nel 1984 una Commissione di esperti, da cui scaturirono due diverse ipotesi di legge mai tradotte dal governo stesso in proposte concrete. Il ministro della sanità Degan si limitò ad emanare una circolare nel 1985 intitolata "limiti e condizioni di legittimità dei servizi per l'inseminazione artificiale nell'ambito del servizio sanitario nazionale". La FIVET cominciò a muovere seriamente le azioni parlamentari nella X e nella XI legislatura. Nella campagna elettorale in preparazione di quest'ultima un gruppo di intellettuali cattolici, profetizzarono che quella sarebbe stata la legislatura della bioetica, ma la profezia non si avverò. Soltanto nella legislatura successiva, la XII (1994-1996), fu svolto un concreto lavoro nella Commissione Igiene e Sanità del Senato, che approdò ad un testo unificato, che però decadde con la fine anticipata della legislatura. Nella XIII legislatura (1996-2001) alla Camera veniva prodotto in Commissione un testo che unificava ben 17 proposte di legge, presentata al plenum dell'assemblea nel 1998 dall'On. Bolognesi. .
Materie trattate: diritto (Legge sulla procreazione assistita), scienze sociali (bioetica, psicologia), biologia, storia (il 1968), lettere (il Neorealismo, Pasolini), francese (il '68 in Francia)
Area: umanistica
Sommario: LA LEGGE SULLA FECONDAZIONE ARTIFICIALE; -L'ETICA E LA MORALITA' DELLA PROCREAZIONE ASSISTITa; -PSICOLOGIA DELLA PROCREAZIONE ASSISTITA; -LE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA; -IL SESSANTOTTO, HUMUS DELLE IDEE SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA, COME DIRITTO DELLA DONNA; -IL NEOREALISMO E LA NARRATIVA DELLA GUERRA E DELLA RESISTENZA; -PIER PAOLO PASOLINI; -LES MOUVEMENTS DE 1968 EN FRANCE
Dopo le dimissioni dell’On. Bolognesi, furono vietati il congelamento, la
sperimentazione distruttiva, l’embrionicidio, la produzione soprannumeraria e si
limitò a tre il numero massimo d’embrioni generabili in un unico ciclo, da trasferirsi
tutti immediatamente in utero. Fu anche trovata una soluzione per gli embrioni
congelati già esistenti: fu chiamata “adozione per la nascita” la possibilità di
consentire il loro trasferimento a favore di coppie richiedenti, anche diverse da quelle
che avevano fornito i gameti.
Il testo finale fu approvato con una maggioranza trasversale, in mezzo a durissime
polemiche. La fine della XIII legislatura annullò tutto il lavoro compiuto e ciò
determinò la necessità, nella XIV legislatura, iniziata nel 2001, di ricominciare tutto
da capo.
Il testo approvato dalla Camera nel luglio 1999 fu adottato come testo base. Il
tentativo di ribaltamento o di modificazione peggiorativa o di rinvio si è dispiegato
attraverso molte audizioni, ma la proposta di legge è stata approvata il giugno 2002
con alcune modificazioni. In particolare è stata eliminata la cosiddetta “adozione per
la nascita” degli embrioni già esistenti e congelati, la cui sorte è stata affidata ad un
decreto del ministro della Salute che dovrebbe decidere le modalità e i termini di
conservazione degli embrioni. Gli avversari della legge hanno concentrato i loro sforzi
sull’art. 1, 4 e 6 per escludere l’affermazione dei diritti del soggetto embrione, il
divieto di fecondazione eterologa e l’invalidità della revoca del consenso una volta
fermato l’embrione. La legge è stata definitivamente approvata il 10 febbraio 2004.
2.QUALI SONO I MERITI DELLA LEGGE?
Bisogna considerare tre punti salienti:
a) Il riconoscimento del concepito come un soggetto;
b) La scelta di evitare ogni pratica volutamente distruttiva
dell’embrione, concedendo ad ognuno di essi la teorica possibilità
di giungere fino alla nascita;
c) L’attenzione all’identità genetica del nascituro e al suo
inserimento in una famiglia per quanto possibile stabile.
Il primo e fondamentale merito della legge 40 è quello di aver
riconosciuto la qualità di essere umano al figlio dell’uomo e della donna
fin dal momento della fecondazione e di aver applicato anche a lui il
principio di uguaglianza e di non discriminazione. L’art.1 della legge,
infatti, comprende il “concepito” fra i “soggetti” di cui la legge intende “assicurare i
diritti”. L’embrione è un essere umano, lo è alla pari dei già nati, ed è dotato di
personalità giuridica fin dal momento della fecondazione. Si tratta di un’acquisizione
giuridica molto importante: finalmente, infatti, l’ordinamento giuridico prende
posizione sulla questione fondamentale di tutta la bioetica. Il Parlamento europeo, che
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in una sua risoluzione sui problemi etici e giuridici della procreazione artificiale
umana, sostenne la necessità di assicurare “il rispetto dei diritti e degli interessi del
figlio, riassumibili nel diritto alla vita e all’integrità fisica, psicologica ed esistenziale,
nel diritto alla cura dei genitori e a crescere in un ambiente familiare idoneo e nel
diritto alla propria identità genetica”.
Il secondo merito della legge è quello di dare una possibilità di nascere a tutti i
concepiti. Nel caso della fecondazione in vitro, infatti, ci troviamo di fronte alla
presenza di un embrione posto al di fuori del corpo materno. Egli può essere destinato
a fini differenti rispetto a quello procreativo, scopi che ne determinano la distruzione.
L’embrione in vitro può essere soppresso per una determinata decisione di molte
persone e la sua eliminazione può essere prevista e voluta prima ancora che egli venga
generato (ad esempio quando gli embrioni sono creati al solo scopo di fare da “cavia”,
cioè di essere utilizzati per ricerche ed esperimenti scientifici). I casi in cui un
embrione può essere volutamente eliminato, sono tutti casi che la nuova legge ha
espressamente vietato:
l’embrione è sottoposto a sperimentazione manipolatrice non
1.Sperimentazione:
dunque una semplice osservazione al microscopio, ma un vero e proprio utilizzo
dell’embrione come “cavia”, il che comporta la sua distruzione.
l’embrione viene selezionato prima del trasferimento in utero. Se viene
2.Selezione:
scartato (perché malato o anomalo…) esso è destinato ad essere eliminato,
direttamente o dopo averlo fatto oggetto di sperimentazione.
prima di essere impiantato in utero una parte del tessuto
3.Diagnosi pre-impianto:
embrionale viene analizzato per poter valutare le condizioni dell’embrione. La
diagnosi pre-impianto è alla base della selezione e consiste, di fatto, in una
sperimentazione sull’embrione, il quale inevitabilmente è destinato a morire.
avviene nel caso di gravidanze gemellari, quando il concepito ha
4.Riduzione fetale:
già superato l’impianto in utero. Per ridurre il numero dei figli, ad esempio da tre a
due o da due a uno, si inietta del cloruro di sodio nel cuore dei concepiti,
determinandone la morte.
durante la fase di congelamento o di scongelamento circa il 40%
5.Congelamento:
degli embrioni muore. Questa pratica contribuisce a causare la rilevante perdita di
vite umane che le tecniche di fecondazione assistita causano.
Le cinque pratiche appena presentate sono vietate dalla nuova legge 40. Essa cerca di
impedire tutte le uccisioni dirette e premeditate, facendo in modo da destinare
all’impianto in utero tutti gli embrioni creati in provetta. E’ vero che la percentuale
di embrioni perduti durante e dopo l’impianto rimane alta, ma comunque ad ogni
embrione è offerta la possibilità di svilupparsi e di nascere.
Il terzo merito di questa legge è quello di affermare l’importanza della famiglia e di
garantire al nascituro la migliore condizione familiare possibile.
La legge assicura che il figlio nato possa avere un padre e una madre uniti
stabilmente tra loro, capaci di farlo crescere in un clima sereno. Per il bene del figlio
la legge limita l’accesso alle tecniche di procreazione alle sole “coppie di maggiorenni
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di sesso diverso, coniugate o conviventi in età potenzialmente fertile, entrambi
viventi”. Si escludono, quindi, i casi di donna sola e di coppia omosessuale e delle
fecondazioni con seme di marito morto. E’ vietata anche la “surrogazione di
maternità” (il cosiddetto utero “in affitto”). Inoltre, al fine di garantire un’identità
genetica certa al nascituro e la corrispondenza fra la paternità e maternità biologica e
quella giuridica, è vietata anche la fecondazione eterologa, quella che utilizza ovuli o
spermatozoi di persone estranee alla coppia, i cosiddetti
“donatori”.
Questa non è una legge qualsiasi; incide su concetti
assolutamente fondamentali quali la vita umana e la famiglia,
rispetto ai quali può esercitare un’influenza positiva o
negativa. Si tratta di cogliere gli aspetti buoni in modo da farli
fruttificare e d’impedire che si verifichino effetti negativi.
Non c’è bisogno di motivare molto per affermare l’importanza
della famiglia per ogni bambino che viene al mondo. La famiglia, come dicono la
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e altri patti internazionali è “il nucleo
naturale e fondamentale della società e dello Stato”. Lo è, in particolare, riguardo al
suo compito di generazione e d’educazione che non riguarda solo la sfera privata, ma
la società nel suo complesso. Il matrimonio è l’atto che salda gli interessi e gli ideali
privati e quelli pubblici. Esso implica, infatti, l’assunzione di una pubblica
responsabilità verso la comunità civile e è la garanzia più solida della stabilità
dell’unione familiare. Secondo la Dichiarazione universale sui diritti del bambino “gli
stati devono dare ai fanciulli il meglio di se stessi”; vale anche quanto è stabilito
nell’art.3 della Convenzione sui diritti del fanciullo secondo cui in ogni decisione che
riguarda adulti e bambini bisogna scegliere in modo da soddisfare il prevalente bene
dei minori.
-E’ UNA LEGGE IN CONTRADDIZIONE CON QUELLA
SULL’ABORTO?
Le situazioni regolate dalla legge 40 e dalla legge sull’aborto del 1978 sono diverse,
mentre non è detto che il principio ispiratore sia opposto. Certamente la nuova legge
riconosce l’identità umana e la soggettività giuridica del concepito, ma non si può
affermare che la legge sull’aborto esplicitamente lo neghi. Soltanto l’interpretazione
radicale afferma che il concepito è un grumo di cellule, cioè una cosa, e la legge
sull’aborto è stata applicata spesso “come se” non ci fosse di mezzo la vita di un
essere umano. Ma questo modo di applicare la legge contrasta con la legge stessa, in
quanto, all’art.1, assicura di voler proteggere la vita umana fin dal suo inizio. La
Corte Costituzionale non ha affatto negato il diritto alla vita del concepito, ma ha
configurato uno “stato di necessità”, il quale suppone il conflitto tra i diritti di due
soggetti. L’ultima decisione in materia di aborto ha affermato chiaramente il diritto
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alla vita del concepito fin dalla fecondazione ed ha interpretato la legge sull’aborto
come diretta a tutelare non solo la madre, ma anche il figlio.
Nel mese di gennaio del 2005, il governo si era costituito davanti alla Corte
Costituzionale chiedendo l’inammissibilità dei cinque referendum presentati per
abrogare in tutto o in parte l’attuale legge 40\04 sulla Procreazione Medicalmente
Assistita. I giudici della Corte Costituzionale hanno deciso l’inammissibilità del
quesito referendario di abrogazione totale della legge, mentre hanno dichiarato
ammissibili gli altri quattro referendum di abrogazione parziale. Si tratta dei punti
relativi: 1) al divieto di effettuare ricerche scientifiche sull’embrione; 2) all’obbligo di
creare in vitro non più di tre embrioni e l’obbligo di trasferirli con un unico e
contemporaneo impianto nell’utero materno; 3) all’affermazione che i diritti
dell’embrione vengono considerati equivalenti a quelli delle persone già nate; 4) al
divieto di fecondazione eterologa.
Le votazioni sul referendum sono state effettuate il 12\13 di giugno con il risultato di
non aver raggiunto il quorum. 7
Possiamo individuare due modelli fondamentali per una legge sulla fecondazione
assistita, uno orientato sul “diritto al figlio” e l’altro orientato sul “diritto del figlio”.
Il primo modello può essere definito “liberale” o “permissivo”. Questo approccio vede
le nuove tecnologie riproduttive come un’estensione della libertà procreativa, in grado
di soddisfare il legittimo e intenso desiderio o bisogno di diventare genitore da parte
di chi è stato privato di questa possibilità di procreare per mezzo di normali rapporti
sessuali o da parte di chi sceglie di non procreare per mezzo di normali rapporti
sessuali. Questo approccio tende, quindi, a ridurre al minimo indispensabile i vincoli
al ricorso alle nuove tecnologie ed ha al suo centro il principio che la società ha il
diritto di mettere vincoli preventivi alle scelte procreative delle persone solo se vi sono
gravi ragioni per farlo. Una legge in questa materia dovrebbe quindi mirare a
garantire la sfera delle libertà e dell’autonomia. In Italia è stata fatta la scelta di
limitare l’accesso alla procreazione assistita alle coppie eterosessuali sposate o
stabilmente conviventi. Sarebbe stato almeno augurabile che, una volta fatta questa
scelta, si fosse posto al centro della legge il principio di responsabilità genitoriale,
limitandosi quindi a regolare le conseguenze delle scelte procreative per gli altri
soggetti coinvolti.
Il secondo modello esprime le inquietudini e i timori generati dalla diffusione delle
nuove tecnologie riproduttive, soprattutto a partire dal 1978, quando è stata resa
disponibile la fecondazione in vitro, ed è quindi piuttosto “conservatore” o
“restrittivo”, nel senso che tende a ricondurre il ricorso alla fecondazione assistita
quanto più possibile dentro il modo tradizionale di concepire le relazioni familiari.