1
La legge sulla fecondazione artificiale p. 3
L’etica e la moralità della procreazione assistita p. 8
Psicologia della procreazione assistita p. 11
Le tecniche di procreazione assistita p. 16
Il Sessantotto, humus delle idee sulla procreazione assistita, come diritto della donna p. 22
Il neorealismo e la narrativa della guerra e della resistenza p. 25
Pier Paolo Pasolini p. 26
Les mouvements de 1968 en France p. 30
2
1. Come è nata la legge?
La legge sulla Fecondazione Artificiale è stata approvata il 10 febbraio del 2004, il 19 successivo è stata promulgata, il 10 marzo 2004 è entrata in vigore.
Ma come è nata questa legge? Tutto è iniziato nel periodo della III legislatura (fine anni ’50, inizio anni ’60), quando furono presentate proposte di legge. Esse intendevano vietare la procreazione artificiale, ma, per quanto ripetute negli anni successivi, non furono mai messe in discussione.
Louise Brown, il primo essere umano concepito in provetta, è nata a Londra nel luglio 1978. È da allora che in tutto il mondo ha avuto inizio la riflessione politico-legislativa sulla FIVET. Dopo la nascita di Louise Brown, il governo italiano nominò nel 1984 una Commissione di esperti, da cui scaturirono due diverse ipotesi di legge mai tradotte dal governo stesso in proposte concrete. Il ministro della sanità Degan si limitò ad emanare una circolare nel 1985 intitolata “limiti e condizioni di legittimità dei servizi per l’inseminazione artificiale nell’ambito del servizio sanitario nazionale”.
La FIVET cominciò a muovere seriamente le azioni parlamentari nella X e nella XI legislatura. Nella campagna elettorale in preparazione di quest’ultima un gruppo di intellettuali cattolici profetizzarono che quella sarebbe stata la legislatura della bioetica, ma la profezia non si avverò. Soltanto nella legislatura successiva, la XII (1994-1996), fu svolto un concreto lavoro nella Commissione Igiene e Sanità del Senato, che approdò ad un testo unificato, che però decadde con la fine anticipata della legislatura. Nella XIII legislatura (1996-2001) alla Camera veniva prodotto in Commissione un testo che unificava ben 17 proposte di legge, presentata al plenum dell’assemblea nel 1998 dall’On. Bolognesi.
Questo testo accettava la PAU (procreazione artificiale umana) eterologa, la PAU in favore di coppie di fatto, il congelamento degli embrioni, la sperimentazione embrionale, la formazione illimitata di embrioni in un unico contesto e la produzione soprannumeraria, il trasferimento plurimo fino a 4 embrioni.
3
Dopo le dimissioni dell’On. Bolognesi, furono vietati il congelamento, la sperimentazione distruttiva, l’embrionicidio, la produzione soprannumeraria e si limitò a tre il numero massimo d’embrioni generabili in un unico ciclo, da trasferirsi tutti immediatamente in utero. Fu anche trovata una soluzione per gli embrioni congelati già esistenti: fu chiamata “adozione per la nascita” la possibilità di consentire il loro trasferimento a favore di coppie richiedenti, anche diverse da quelle che avevano fornito i gameti.
Il testo finale fu approvato con una maggioranza trasversale, in mezzo a durissime polemiche. La fine della XIII legislatura annullò tutto il lavoro compiuto e ciò determinò la necessità, nella XIV legislatura, iniziata nel 2001, di ricominciare tutto da capo.
Il testo approvato dalla Camera nel luglio 1999 fu adottato come testo base. Il tentativo di ribaltamento o di modificazione peggiorativa o di rinvio si è dispiegato attraverso molte audizioni, ma la proposta di legge è stata approvata il giugno 2002 con alcune modificazioni. In particolare è stata eliminata la cosiddetta “adozione per la nascita” degli embrioni già esistenti e congelati, la cui sorte è stata affidata ad un decreto del ministro della Salute che dovrebbe decidere le modalità e i termini di conservazione degli embrioni. Gli avversari della legge hanno concentrato i loro sforzi sull’art. 1, 4 e 6 per escludere l’affermazione dei diritti del soggetto embrione, il divieto di fecondazione eterologa e l’invalidità della revoca del consenso una volta fermato l’embrione. La legge è stata definitivamente approvata il 10 febbraio 2004.
2. Quali sono i meriti della legge?
Bisogna considerare tre punti salienti:
- Il riconoscimento del concepito come un soggetto;
- La scelta di evitare ogni pratica volutamente distruttiva dell’embrione, concedendo ad ognuno di essi la teorica possibilità di giungere fino alla nascita;
- L’attenzione all’identità genetica del nascituro e al suo inserimento in una famiglia per quanto possibile stabile.
Il primo e fondamentale merito della legge 40 è quello di aver riconosciuto la qualità di essere umano al figlio dell’uomo e della donna fin dal momento della fecondazione e di aver applicato anche a lui il principio di uguaglianza e di non discriminazione. L’art. 1 della legge, infatti, comprende il “concepito” fra i “soggetti” di cui la legge intende “assicurare i diritti”. L’embrione è un essere umano, lo è alla pari dei già nati, ed è dotato di personalità giuridica fin dal momento della fecondazione. Si tratta di un’acquisizione giuridica molto importante: finalmente, infatti, l’ordinamento giuridico prende posizione sulla questione fondamentale di tutta la bioetica. Il Parlamento europeo, che
4
in una sua risoluzione sui problemi etici e giuridici della procreazione artificiale umana, sostenne la necessità di assicurare “il rispetto dei diritti e degli interessi del figlio, riassumibili nel diritto alla vita e all’integrità fisica, psicologica ed esistenziale, nel diritto alla cura dei genitori e a crescere in un ambiente familiare idoneo e nel diritto alla propria identità genetica”.
Il secondo merito della legge è quello di dare una possibilità di nascere a tutti i concepiti. Nel caso della fecondazione in vitro, infatti, ci troviamo di fronte alla presenza di un embrione posto al di fuori del corpo materno. Egli può essere destinato a fini differenti rispetto a quello procreativo, scopi che ne determinano la distruzione.
L’embrione in vitro può essere soppresso per una determinata decisione di molte persone e la sua eliminazione può essere prevista e voluta prima ancora che egli venga generato (ad esempio quando gli embrioni sono creati al solo scopo di fare da “cavia”, cioè di essere utilizzati per ricerche ed esperimenti scientifici). I casi in cui un embrione può essere volutamente eliminato, sono tutti casi che la nuova legge ha espressamente vietato:
- Sperimentazione: l’embrione è sottoposto a sperimentazione manipolatrice non dunque una semplice osservazione al microscopio, ma un vero e proprio utilizzo dell’embrione come “cavia”, il che comporta la sua distruzione.
- Selezione: l’embrione viene selezionato prima del trasferimento in utero. Se viene scartato (perché malato o anomalo…) esso è destinato ad essere eliminato, direttamente o dopo averlo fatto oggetto di sperimentazione.
- Diagnosi pre-impianto: prima di essere impiantato in utero una parte del tessuto embrionale viene analizzato per poter valutare le condizioni dell’embrione. La diagnosi pre-impianto è alla base della selezione e consiste, di fatto, in una sperimentazione sull’embrione, il quale inevitabilmente è destinato a morire.
- Riduzione fetale: avviene nel caso di gravidanze gemellari, quando il concepito ha già superato l’impianto in utero. Per ridurre il numero dei figli, ad esempio da tre a due o da due a uno, si inietta del cloruro di sodio nel cuore dei concepiti, determinandone la morte.
- Congelamento: durante la fase di congelamento o di scongelamento circa il 40% degli embrioni muore. Questa pratica contribuisce a causare la rilevante perdita di vite umane che le tecniche di fecondazione assistita causano.
Le cinque pratiche appena presentate sono vietate dalla nuova legge 40. Essa cerca di impedire tutte le uccisioni dirette e premeditate, facendo in modo da destinare all’impianto in utero tutti gli embrioni creati in provetta. È vero che la percentuale di embrioni perduti durante e dopo l’impianto rimane alta, ma comunque ad ogni embrione è offerta la possibilità di svilupparsi e di nascere.
Il terzo merito di questa legge è quello di affermare l’importanza della famiglia e di garantire al nascituro la migliore condizione familiare possibile.
La legge assicura che il figlio nato possa avere un padre e una madre uniti stabilmente tra loro, capaci di farlo crescere in un clima sereno. Per il bene del figlio la legge limita l’accesso alle tecniche di procreazione alle sole “coppie di maggiorenni
5
di sesso diverso, coniugate o conviventi in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”. Si escludono, quindi, i casi di donna sola e di coppia omosessuale e delle fecondazioni con seme di marito morto. È vietata anche la “surrogazione di maternità” (il cosiddetto utero “in affitto”). Inoltre, al fine di garantire un’identità genetica certa al nascituro e la corrispondenza fra la paternità e maternità biologica e quella giuridica, è vietata anche la fecondazione eterologa, quella che utilizza ovuli o spermatozoi di persone estranee alla coppia, i cosiddetti “donatori”.
Questa non è una legge qualsiasi; incide su concetti assolutamente fondamentali quali la vita umana e la famiglia, rispetto ai quali può esercitare un’influenza positiva o negativa. Si tratta di cogliere gli aspetti buoni in modo da farli fruttificare e d’impedire che si verifichino effetti negativi.
Non c’è bisogno di motivare molto per affermare l’importanza della famiglia per ogni bambino che viene al mondo. La famiglia, come dicono la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e altri patti internazionali è “il nucleo naturale e fondamentale della società e dello Stato”. Lo è, in particolare, riguardo al suo compito di generazione e d’educazione che non riguarda solo la sfera privata, ma la società nel suo complesso. Il matrimonio è l’atto che salda gli interessi e gli ideali privati e quelli pubblici. Esso implica, infatti, l’assunzione di una pubblica responsabilità verso la comunità civile e è la garanzia più solida della stabilità dell’unione familiare. Secondo la Dichiarazione universale sui diritti del bambino “gli stati devono dare ai fanciulli il meglio di se stessi”; vale anche quanto è stabilito nell’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo secondo cui in ogni decisione che riguarda adulti e bambini bisogna scegliere in modo da soddisfare il prevalente bene dei minori.
È una legge in contraddizione con quella sull’aborto?
Le situazioni regolate dalla legge 40 e dalla legge sull’aborto del 1978 sono diverse, mentre non è detto che il principio ispiratore sia opposto. Certamente la nuova legge riconosce l’identità umana e la soggettività giuridica del concepito, ma non si può affermare che la legge sull’aborto esplicitamente lo neghi. Soltanto l’interpretazione radicale afferma che il concepito è un grumo di cellule, cioè una cosa, e la legge sull’aborto è stata applicata spesso “come se” non ci fosse di mezzo la vita di un essere umano. Ma questo modo di applicare la legge contrasta con la legge stessa, in quanto, all’art. 1, assicura di voler proteggere la vita umana fin dal suo inizio. La Corte Costituzionale non ha affatto negato il diritto alla vita del concepito, ma ha configurato uno “stato di necessità”, il quale suppone il conflitto tra i diritti di due soggetti. L’ultima decisione in materia di aborto ha affermato chiaramente il diritto
6
alla vita del concepito fin dalla fecondazione ed ha interpretato la legge sull’aborto come diretta a tutelare non solo la madre, ma anche il figlio.
Nel mese di gennaio del 2005, il governo si era costituito davanti alla Corte Costituzionale chiedendo l’inammissibilità dei cinque referendum presentati per abrogare in tutto o in parte l’attuale legge 40\04 sulla Procreazione Medicalmente Assistita. I giudici della Corte Costituzionale hanno deciso l’inammissibilità del quesito referendario di abrogazione totale della legge, mentre hanno dichiarato ammissibili gli altri quattro referendum di abrogazione parziale. Si tratta dei punti relativi: 1) al divieto di effettuare ricerche scientifiche sull’embrione; 2) all’obbligo di creare in vitro non più di tre embrioni e l’obbligo di trasferirli con un unico e contemporaneo impianto nell’utero materno; 3) all’affermazione che i diritti dell’embrione vengono considerati equivalenti a quelli delle persone già nate; 4) al divieto di fecondazione eterologa.
Le votazioni sul referendum sono state effettuate il 12\13 di giugno con il risultato di non aver raggiunto il quorum.
7
Possiamo individuare due modelli fondamentali per una legge sulla fecondazione assistita, uno orientato sul “diritto al figlio” e l’altro orientato sul “diritto del figlio”.
Il primo modello può essere definito “liberale” o “permissivo”. Questo approccio vede le nuove tecnologie riproduttive come un’estensione della libertà procreativa, in grado di soddisfare il legittimo e intenso desiderio o bisogno di diventare genitore da parte di chi è stato privato di questa possibilità di procreare per mezzo di normali rapporti sessuali o da parte di chi sceglie di non procreare per mezzo di normali rapporti sessuali. Questo approccio tende, quindi, a ridurre al minimo indispensabile i vincoli al ricorso alle nuove tecnologie ed ha al suo centro il principio che la società ha il diritto di mettere vincoli preventivi alle scelte procreative delle persone solo se vi sono gravi ragioni per farlo. Una legge in questa materia dovrebbe quindi mirare a garantire la sfera delle libertà e dell’autonomia. In Italia è stata fatta la scelta di limitare l’accesso alla procreazione assistita alle coppie eterosessuali sposate o stabilmente conviventi. Sarebbe stato almeno augurabile che, una volta fatta questa scelta, si fosse posto al centro della legge il principio di responsabilità genitoriale, limitandosi quindi a regolare le conseguenze delle scelte procreative per gli altri soggetti coinvolti.
Il secondo modello esprime le inquietudini e i timori generati dalla diffusione delle nuove tecnologie riproduttive, soprattutto a partire dal 1978, quando è stata resa disponibile la fecondazione in vitro, ed è quindi piuttosto “conservatore” o “restrittivo”, nel senso che tende a ricondurre il ricorso alla fecondazione assistita quanto più possibile dentro il modo tradizionale di concepire le relazioni familiari.
Uno dei punti sui quali questo modello insiste è che le nuove tecnologie riproduttive devono essere intese come un rimedio all’infertilità di coppia e non come una “nuova forma di riproduzione umana”, alternativa a quella naturale, ponendo al centro gli interessi e i diritti del nascituro a una doppia figura genitoriale, alla salute, al benessere materiale e morale, e ancora a conoscere le modalità della propria nascita e la propria origine genetica. Le tecniche di procreazione assistita non devono essere utilizzate se non quando esistano le condizioni per assicurare al bambino benessere e salute, dandogli la possibilità di crescere in un ambiente che gli deve permettere il pieno sviluppo delle sue capacità fisiche, mentali e morali: non si può parlare di un diritto al figlio, se non subordinando questo diritto alla tutela effettiva degli interessi fisici, psicologici e sociali del figlio stesso.
A questo scopo, la Dichiarazione dei diritti del fanciullo all’art. 2 chiede che nell’intraprendere qualunque azione riguardante i bambini la considerazione determinante debba essere il superiore interesse del fanciullo.
La procreazione assistita, in quanto espressione del desiderio e della volontà dell’individuo, contribuisce a mettere in risalto, ancor più della procreazione naturale, la responsabilità del singolo nella riproduzione. Si può avere l’impressione
8
che il contesto in cui avviene la riproduzione umana sia rimasto immutato per lunghissimi periodi della storia. L’avvento di società democratiche e libere che garantiscono la molteplicità dei modi di pensare e di concepire la felicità e la qualità di vita, ha introdotto uno stimolo alla trasformazione anche di questo settore della vita privata e pubblica, mettendo in luce che la riproduzione e il modo della riproduzione sono l’espressione di una cultura, e possono variare con l’evoluzione storica della società. A questo punto si è aggiunto il fatto che ricerche maturate solo negli ultimi cinquant’anni hanno ampliato le conoscenze biologiche dei meccanismi della fecondazione. Le possibili tecniche che sono derivate vanno però viste come un atto volontario, allo stesso titolo dell’unione sessuale, con la differenza che la fecondazione assistita richiede in chi ne fa uso educazione ed informazione, che evidenziano meccanismi biologici e conseguenze per l’individuo e la società.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tesina - Premio maturità 2008
Titolo: I vari volti della procreazione assistita
Autore: Martina Rocchi
Descrizione: La legge sulla fecondazione artificiale è stata approvata il 10 febbraio del 2004, il 19 successivo è stata promulgata, il 10 marzo 2004 è entrata in vigore. Ma come è nata questa legge? Tutto è iniziato nel periodo della III legislatura (fine anni '50, inizio anni '60), quando furono presentate proposte di legge. Esse intendevano vietare la procreazione artificiale, ma, per quanto ripetute negli anni successivi, non furono mai messe in discussione. Louise Brown, il primo essere umano concepito in provetta, è nata a Londra nel luglio 1978. È da allora che in tutto il mondo ha avuto inizio la riflessione politico legislativa sulla FIVET. Dopo la nascita di Louise Brown, il governo italiano nominò nel 1984 una Commissione di esperti, da cui scaturirono due diverse ipotesi di legge mai tradotte dal governo stesso in proposte concrete. Il ministro della Sanità Degan si limitò ad emanare una circolare nel 1985 intitolata "limiti e condizioni di legittimità dei servizi per l'inseminazione artificiale nell'ambito del servizio sanitario nazionale". La FIVET cominciò a muovere seriamente le azioni parlamentari nella X e nella XI legislatura. Nella campagna elettorale in preparazione di quest'ultima un gruppo di intellettuali cattolici profetizzarono che quella sarebbe stata la legislatura della bioetica, ma la profezia non si avverò. Soltanto nella legislatura successiva, la XII (1994-1996), fu svolto un concreto lavoro nella Commissione Igiene e Sanità del Senato, che approdò ad un testo unificato, che però decadde con la fine anticipata della legislatura. Nella XIII legislatura (1996-2001) alla Camera veniva prodotto in Commissione un testo che unificava ben 17 proposte di legge, presentata al plenum dell'assemblea nel 1998 dall'On. Bolognesi.
Materie trattate: diritto (Legge sulla procreazione assistita), scienze sociali (bioetica, psicologia), biologia, storia (il 1968), lettere (il Neorealismo, Pasolini), francese (il '68 in Francia)
Area: umanistica
Sommario:
- La legge sulla fecondazione artificiale
- L'etica e la moralità della procreazione assistita
- Psicologia della procreazione assistita
- Le tecniche di procreazione assistita
- Il Sessantotto, humus delle idee sulla procreazione assistita, come diritto della donna
- Il Neorealismo e la narrativa della guerra e della Resistenza
- Pier Paolo Pasolini
- Les mouvements de 1968 en France