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Sintesi

Tesina - Premio maturità  2008

Titolo: I vari volti della procreazione assistita

Autore: Martina Rocchi

Descrizione: La legge sulla Fecondazione Artificiale è stata approvata il 10 febbraio del 2004, il 19 successivo è stata promulgata, il 10 marzo 2004 è entrata in vigore. Ma come è nata questa legge? Tutto è iniziato nel periodo della III legislatura(fine anni '50, inizio anni '60), quando furono presentate proposte di legge. Esse intendevano vietare la procreazione artificiale, ma, per quanto ripetute negli anni successivi, non furono mai messe in discussione. Louise Brown, il primo essere umano concepito in provetta, è nata a Londra nel luglio 1978. E' da allora che in tutto il mondo ha avuto inizio la riflessione politico legislativa sulla FIVET. Dopo la nascita di Louise Brown, il governo italiano nominò nel 1984 una Commissione di esperti, da cui scaturirono due diverse ipotesi di legge mai tradotte dal governo stesso in proposte concrete. Il ministro della sanità  Degan si limitò ad emanare una circolare nel 1985 intitolata "limiti e condizioni di legittimità  dei servizi per l'inseminazione artificiale nell'ambito del servizio sanitario nazionale". La FIVET cominciò a muovere seriamente le azioni parlamentari nella X e nella XI legislatura. Nella campagna elettorale in preparazione di quest'ultima un gruppo di intellettuali cattolici, profetizzarono che quella sarebbe stata la legislatura della bioetica, ma la profezia non si avverò. Soltanto nella legislatura successiva, la XII (1994-1996), fu svolto un concreto lavoro nella Commissione Igiene e Sanità  del Senato, che approdò ad un testo unificato, che però decadde con la fine anticipata della legislatura. Nella XIII legislatura (1996-2001) alla Camera veniva prodotto in Commissione un testo che unificava ben 17 proposte di legge, presentata al plenum dell'assemblea nel 1998 dall'On. Bolognesi. .

Materie trattate: diritto (Legge sulla procreazione assistita), scienze sociali (bioetica, psicologia), biologia, storia (il 1968), lettere (il Neorealismo, Pasolini), francese (il '68 in Francia)

Area: umanistica

Sommario: LA LEGGE SULLA FECONDAZIONE ARTIFICIALE; -L'ETICA E LA MORALITA' DELLA PROCREAZIONE ASSISTITa; -PSICOLOGIA DELLA PROCREAZIONE ASSISTITA; -LE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA; -IL SESSANTOTTO, HUMUS DELLE IDEE SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA, COME DIRITTO DELLA DONNA; -IL NEOREALISMO E LA NARRATIVA DELLA GUERRA E DELLA RESISTENZA; -PIER PAOLO PASOLINI; -LES MOUVEMENTS DE 1968 EN FRANCE

Estratto del documento

Dopo le dimissioni dell’On. Bolognesi, furono vietati il congelamento, la

sperimentazione distruttiva, l’embrionicidio, la produzione soprannumeraria e si

limitò a tre il numero massimo d’embrioni generabili in un unico ciclo, da trasferirsi

tutti immediatamente in utero. Fu anche trovata una soluzione per gli embrioni

congelati già esistenti: fu chiamata “adozione per la nascita” la possibilità di

consentire il loro trasferimento a favore di coppie richiedenti, anche diverse da quelle

che avevano fornito i gameti.

Il testo finale fu approvato con una maggioranza trasversale, in mezzo a durissime

polemiche. La fine della XIII legislatura annullò tutto il lavoro compiuto e ciò

determinò la necessità, nella XIV legislatura, iniziata nel 2001, di ricominciare tutto

da capo.

Il testo approvato dalla Camera nel luglio 1999 fu adottato come testo base. Il

tentativo di ribaltamento o di modificazione peggiorativa o di rinvio si è dispiegato

attraverso molte audizioni, ma la proposta di legge è stata approvata il giugno 2002

con alcune modificazioni. In particolare è stata eliminata la cosiddetta “adozione per

la nascita” degli embrioni già esistenti e congelati, la cui sorte è stata affidata ad un

decreto del ministro della Salute che dovrebbe decidere le modalità e i termini di

conservazione degli embrioni. Gli avversari della legge hanno concentrato i loro sforzi

sull’art. 1, 4 e 6 per escludere l’affermazione dei diritti del soggetto embrione, il

divieto di fecondazione eterologa e l’invalidità della revoca del consenso una volta

fermato l’embrione. La legge è stata definitivamente approvata il 10 febbraio 2004.

2.QUALI SONO I MERITI DELLA LEGGE?

Bisogna considerare tre punti salienti:

a) Il riconoscimento del concepito come un soggetto;

b) La scelta di evitare ogni pratica volutamente distruttiva

dell’embrione, concedendo ad ognuno di essi la teorica possibilità

di giungere fino alla nascita;

c) L’attenzione all’identità genetica del nascituro e al suo

inserimento in una famiglia per quanto possibile stabile.

Il primo e fondamentale merito della legge 40 è quello di aver

riconosciuto la qualità di essere umano al figlio dell’uomo e della donna

fin dal momento della fecondazione e di aver applicato anche a lui il

principio di uguaglianza e di non discriminazione. L’art.1 della legge,

infatti, comprende il “concepito” fra i “soggetti” di cui la legge intende “assicurare i

diritti”. L’embrione è un essere umano, lo è alla pari dei già nati, ed è dotato di

personalità giuridica fin dal momento della fecondazione. Si tratta di un’acquisizione

giuridica molto importante: finalmente, infatti, l’ordinamento giuridico prende

posizione sulla questione fondamentale di tutta la bioetica. Il Parlamento europeo, che

4

in una sua risoluzione sui problemi etici e giuridici della procreazione artificiale

umana, sostenne la necessità di assicurare “il rispetto dei diritti e degli interessi del

figlio, riassumibili nel diritto alla vita e all’integrità fisica, psicologica ed esistenziale,

nel diritto alla cura dei genitori e a crescere in un ambiente familiare idoneo e nel

diritto alla propria identità genetica”.

Il secondo merito della legge è quello di dare una possibilità di nascere a tutti i

concepiti. Nel caso della fecondazione in vitro, infatti, ci troviamo di fronte alla

presenza di un embrione posto al di fuori del corpo materno. Egli può essere destinato

a fini differenti rispetto a quello procreativo, scopi che ne determinano la distruzione.

L’embrione in vitro può essere soppresso per una determinata decisione di molte

persone e la sua eliminazione può essere prevista e voluta prima ancora che egli venga

generato (ad esempio quando gli embrioni sono creati al solo scopo di fare da “cavia”,

cioè di essere utilizzati per ricerche ed esperimenti scientifici). I casi in cui un

embrione può essere volutamente eliminato, sono tutti casi che la nuova legge ha

espressamente vietato:

l’embrione è sottoposto a sperimentazione manipolatrice non

1.Sperimentazione:

dunque una semplice osservazione al microscopio, ma un vero e proprio utilizzo

dell’embrione come “cavia”, il che comporta la sua distruzione.

l’embrione viene selezionato prima del trasferimento in utero. Se viene

2.Selezione:

scartato (perché malato o anomalo…) esso è destinato ad essere eliminato,

direttamente o dopo averlo fatto oggetto di sperimentazione.

prima di essere impiantato in utero una parte del tessuto

3.Diagnosi pre-impianto:

embrionale viene analizzato per poter valutare le condizioni dell’embrione. La

diagnosi pre-impianto è alla base della selezione e consiste, di fatto, in una

sperimentazione sull’embrione, il quale inevitabilmente è destinato a morire.

avviene nel caso di gravidanze gemellari, quando il concepito ha

4.Riduzione fetale:

già superato l’impianto in utero. Per ridurre il numero dei figli, ad esempio da tre a

due o da due a uno, si inietta del cloruro di sodio nel cuore dei concepiti,

determinandone la morte.

durante la fase di congelamento o di scongelamento circa il 40%

5.Congelamento:

degli embrioni muore. Questa pratica contribuisce a causare la rilevante perdita di

vite umane che le tecniche di fecondazione assistita causano.

Le cinque pratiche appena presentate sono vietate dalla nuova legge 40. Essa cerca di

impedire tutte le uccisioni dirette e premeditate, facendo in modo da destinare

all’impianto in utero tutti gli embrioni creati in provetta. E’ vero che la percentuale

di embrioni perduti durante e dopo l’impianto rimane alta, ma comunque ad ogni

embrione è offerta la possibilità di svilupparsi e di nascere.

Il terzo merito di questa legge è quello di affermare l’importanza della famiglia e di

garantire al nascituro la migliore condizione familiare possibile.

La legge assicura che il figlio nato possa avere un padre e una madre uniti

stabilmente tra loro, capaci di farlo crescere in un clima sereno. Per il bene del figlio

la legge limita l’accesso alle tecniche di procreazione alle sole “coppie di maggiorenni

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di sesso diverso, coniugate o conviventi in età potenzialmente fertile, entrambi

viventi”. Si escludono, quindi, i casi di donna sola e di coppia omosessuale e delle

fecondazioni con seme di marito morto. E’ vietata anche la “surrogazione di

maternità” (il cosiddetto utero “in affitto”). Inoltre, al fine di garantire un’identità

genetica certa al nascituro e la corrispondenza fra la paternità e maternità biologica e

quella giuridica, è vietata anche la fecondazione eterologa, quella che utilizza ovuli o

spermatozoi di persone estranee alla coppia, i cosiddetti

“donatori”.

Questa non è una legge qualsiasi; incide su concetti

assolutamente fondamentali quali la vita umana e la famiglia,

rispetto ai quali può esercitare un’influenza positiva o

negativa. Si tratta di cogliere gli aspetti buoni in modo da farli

fruttificare e d’impedire che si verifichino effetti negativi.

Non c’è bisogno di motivare molto per affermare l’importanza

della famiglia per ogni bambino che viene al mondo. La famiglia, come dicono la

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e altri patti internazionali è “il nucleo

naturale e fondamentale della società e dello Stato”. Lo è, in particolare, riguardo al

suo compito di generazione e d’educazione che non riguarda solo la sfera privata, ma

la società nel suo complesso. Il matrimonio è l’atto che salda gli interessi e gli ideali

privati e quelli pubblici. Esso implica, infatti, l’assunzione di una pubblica

responsabilità verso la comunità civile e è la garanzia più solida della stabilità

dell’unione familiare. Secondo la Dichiarazione universale sui diritti del bambino “gli

stati devono dare ai fanciulli il meglio di se stessi”; vale anche quanto è stabilito

nell’art.3 della Convenzione sui diritti del fanciullo secondo cui in ogni decisione che

riguarda adulti e bambini bisogna scegliere in modo da soddisfare il prevalente bene

dei minori.

-E’ UNA LEGGE IN CONTRADDIZIONE CON QUELLA

SULL’ABORTO?

Le situazioni regolate dalla legge 40 e dalla legge sull’aborto del 1978 sono diverse,

mentre non è detto che il principio ispiratore sia opposto. Certamente la nuova legge

riconosce l’identità umana e la soggettività giuridica del concepito, ma non si può

affermare che la legge sull’aborto esplicitamente lo neghi. Soltanto l’interpretazione

radicale afferma che il concepito è un grumo di cellule, cioè una cosa, e la legge

sull’aborto è stata applicata spesso “come se” non ci fosse di mezzo la vita di un

essere umano. Ma questo modo di applicare la legge contrasta con la legge stessa, in

quanto, all’art.1, assicura di voler proteggere la vita umana fin dal suo inizio. La

Corte Costituzionale non ha affatto negato il diritto alla vita del concepito, ma ha

configurato uno “stato di necessità”, il quale suppone il conflitto tra i diritti di due

soggetti. L’ultima decisione in materia di aborto ha affermato chiaramente il diritto

6

alla vita del concepito fin dalla fecondazione ed ha interpretato la legge sull’aborto

come diretta a tutelare non solo la madre, ma anche il figlio.

Nel mese di gennaio del 2005, il governo si era costituito davanti alla Corte

Costituzionale chiedendo l’inammissibilità dei cinque referendum presentati per

abrogare in tutto o in parte l’attuale legge 40\04 sulla Procreazione Medicalmente

Assistita. I giudici della Corte Costituzionale hanno deciso l’inammissibilità del

quesito referendario di abrogazione totale della legge, mentre hanno dichiarato

ammissibili gli altri quattro referendum di abrogazione parziale. Si tratta dei punti

relativi: 1) al divieto di effettuare ricerche scientifiche sull’embrione; 2) all’obbligo di

creare in vitro non più di tre embrioni e l’obbligo di trasferirli con un unico e

contemporaneo impianto nell’utero materno; 3) all’affermazione che i diritti

dell’embrione vengono considerati equivalenti a quelli delle persone già nate; 4) al

divieto di fecondazione eterologa.

Le votazioni sul referendum sono state effettuate il 12\13 di giugno con il risultato di

non aver raggiunto il quorum. 7

Possiamo individuare due modelli fondamentali per una legge sulla fecondazione

assistita, uno orientato sul “diritto al figlio” e l’altro orientato sul “diritto del figlio”.

Il primo modello può essere definito “liberale” o “permissivo”. Questo approccio vede

le nuove tecnologie riproduttive come un’estensione della libertà procreativa, in grado

di soddisfare il legittimo e intenso desiderio o bisogno di diventare genitore da parte

di chi è stato privato di questa possibilità di procreare per mezzo di normali rapporti

sessuali o da parte di chi sceglie di non procreare per mezzo di normali rapporti

sessuali. Questo approccio tende, quindi, a ridurre al minimo indispensabile i vincoli

al ricorso alle nuove tecnologie ed ha al suo centro il principio che la società ha il

diritto di mettere vincoli preventivi alle scelte procreative delle persone solo se vi sono

gravi ragioni per farlo. Una legge in questa materia dovrebbe quindi mirare a

garantire la sfera delle libertà e dell’autonomia. In Italia è stata fatta la scelta di

limitare l’accesso alla procreazione assistita alle coppie eterosessuali sposate o

stabilmente conviventi. Sarebbe stato almeno augurabile che, una volta fatta questa

scelta, si fosse posto al centro della legge il principio di responsabilità genitoriale,

limitandosi quindi a regolare le conseguenze delle scelte procreative per gli altri

soggetti coinvolti.

Il secondo modello esprime le inquietudini e i timori generati dalla diffusione delle

nuove tecnologie riproduttive, soprattutto a partire dal 1978, quando è stata resa

disponibile la fecondazione in vitro, ed è quindi piuttosto “conservatore” o

“restrittivo”, nel senso che tende a ricondurre il ricorso alla fecondazione assistita

quanto più possibile dentro il modo tradizionale di concepire le relazioni familiari.

Dettagli
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31 pagine