Concetti Chiave
- Lo ius civile vetus era il sistema normativo fondamentale del diritto preclassico romano, complementare agli altri sistemi giuridici come ius publicum e honorarium.
- Rappresentava le norme esclusivamente per i cives romani, superando l'esclusivismo patrizio e limitandosi ai rapporti privati.
- I soggetti giuridici erano i cives romani con autonomia familiare, inclusi alcuni diritti per le donne, mentre gli oggetti di diritto erano subordinati al pater familias.
- Il sistema disciplinava la famiglia, la successione ereditaria senza testamento, e introduceva il testamentum per assegnare il patrimonio in modo strategico.
- Prevedeva diritti reali come il dominium e i diritti di usufrutto e usus, oltre a obbligazioni con fonti contrattuali e delittuali, con particolare responsabilità del pater familias.
· l’applicazione esclusivistica alla nazionalità romana in senso ampio. Rappresentò un superamento dell’esclusivismo patrizio del I.Q.per 2 motivi: decadimento della distinzione tra patrizi e plebeii, inserimento del nuovo criterio di nazionalità romana.
· Limitazione al regolamento dei rapporti privati, cioè quelli dove non interviene lo stato.
· Il Ius civile rimase nell’ambito del fas.

· L’eternità dei suoi principi fondamentali. Tranne in punti secondari.
Il contenuto dello Ius Civile riguardò:
1) Soggetti giuridici dei rapporti civilistici erano esclusivamente i cives romani, purché godessero di autonomia familiare, cioè indipendenti da un pater familias vivente, che si acquistava con l’emancipatio, istituto giuridico con il quale il figlio usciva dalla famiglia. Anche le donne erano ormai ammesse alla soggettività giuridica, con alcune rilevanti limitazioni.
2) oggetti di diritto erano gli individui subordinati al pater familias (servi, cose, obligati), vincolati al creditore in virtù di un’obbligazione.
3) la famiglia. Affinché un matrimonio fosse valido giuridicamente necessitava una costante convivenza come coniugi e l’inesistenza di un vincolo di sangue. Si scioglieva con il divorzio e gli averi matrimoniali gestiti dal marito.
4) la successione ereditaria. Quando il soggetto giuridico moriva senza testamento erano chiamati in primo luogo i suoi heredes che acquistavano l’eredità; in mancanza di heredes, era chiamato ad accettarla, tra i collaterali, il più vicino ad essi; in caso che tutti rifiutassero i cespiti ereditari erano dichiarati res nullis. Grande novità dell’intepretatio fu il testamentum, diretto a far sì che il patrimonio di un soggetto giuridico fosse assegnato alle persone più capaci.
5) il dominium ex iure quiritium e i diritti reali. Il dominium e.q. era un diritto assoluto di godimento e disposizione di rilievo economico. Titolari di questo diritto erano i cives romani e i peregrini dotati di ius commercium. Esso si poteva trasferire ad altri sia mortis causa che inter vivos. Il ius civile previde l’usufrutto e l’usus sine fructi. Il primo consisteva di usare la casa e di godere dei frutti di questa prodotti senza mutarne la destinazione economica. Il 2°attribuiva all’usuraio il diritto di usare, temporaneamente, una res infruttifera, che rimaneva nel proprio dominio.
6) diritti reali di garanzia. Consistevano nel trasferimento del diritto di proprietà su un bene dal debitore, a scopo di garanzia, con l’impegno di trasferirlo al creditore in caso di inadempimento.
7) l’obbligazione. L’obligatio si profilava come puro ius vinculum. Le fonti erano raggruppate in 2 grandi categorie: il contractum, comprensivo di un certo numero di atti leciti; il delictum, comprensivo di alcuni atti illeciti. Ogni assunzione di debito in virtù di atto lecito fu chiamato obligatio contracta, cioè vincolo pacificamente assunto. L’obligationes verbis contractae erano quelle scaturenti dalla pronuncia di determinate frasi solenni (certa verba) da una o ambedue le parti, ritenute sufficienti a conferire loro la validità. L’obligationes litteris contractae furono uelle scaturenti da determinate scritturazioni operate dalle parti. Caratteristiche comuni delle obligationes ex delicto furono: la nossalità (da noxa, delitto) implicava che il pater familias fosse responsabile dell’atto illecito commesso da un suo sottoposto, potesse sottrarsi all’actus della vittima cedendo il colpevole a quest’ultima; l’individualità, cioè le azioni a tutela dell’obbligazioni non potevano essere compiute a carico degli eredi; cumulatività, cioè qualora il delitto fosse commesso da più persone, ognuno rispondeva per sè; penalità, il reo sottoposto a pagamento di una penale.
Domande da interrogazione
- Quali furono le caratteristiche principali dello Ius Civile Vetus?
- Chi erano i soggetti giuridici secondo lo Ius Civile?
- Come funzionava la successione ereditaria nello Ius Civile?
- Quali erano i diritti reali previsti dallo Ius Civile?
- Quali erano le fonti delle obbligazioni nello Ius Civile?
Lo Ius Civile Vetus si caratterizzava per l'applicazione esclusiva alla nazionalità romana, la limitazione ai rapporti privati, la subordinazione allo ius publicum, e l'eternità dei suoi principi fondamentali.
I soggetti giuridici erano esclusivamente i cives romani con autonomia familiare, inclusi uomini e donne con alcune limitazioni.
In assenza di testamento, l'eredità passava agli heredes; in mancanza di questi, al parente più vicino; se tutti rifiutavano, i beni erano dichiarati res nullis.
I diritti reali includevano il dominium ex iure quiritium, l'usufrutto, l'usus sine fructi, e i diritti reali di garanzia.
Le fonti delle obbligazioni erano il contractum, per atti leciti, e il delictum, per atti illeciti, con caratteristiche come nossalità, individualità, cumulatività e penalità.