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Concetti Chiave

  • La lex Plaetoria del 242 a.C. richiese che uno dei due pretori rimanesse in città per garantire la continuità della giustizia tra cittadini.
  • L'istituzione del Praetor Peregrinus fu necessaria per amministrare la giustizia tra romani e stranieri, portando a frequenti liti commerciali.
  • Il ius civile novum introdusse nuovi istituti giuridici accessibili anche agli stranieri, ampliando il diritto romano tradizionale.
  • Tra i nuovi contratti, la compravendita trasferiva il rischio di perimento della merce dal venditore al compratore.
  • Altri contratti del ius civile novum includevano locazione, societas e mandato, ognuno con specifiche obbligazioni tra le parti.

IL IUS CIVILE NOVUM

La lex Plaetoria del 242, stabilì che uno dei due pretori eletti rimanesse stabilmente in città, per assicurare la continuità dell’amministrazione della giustizia tra i cittadini. Ciò fece sì che romani e peregrini fossero tra loro in contatto commerciale, affidati alla fides, stabilendo che in caso di lite si sarebbe proceduto, di comune accordo, alla nomina di un collegio di arbitri scelti tra i concittadini dei litiganti e presieduta da un arbitro neutro, stabilendo solo chi si fosse discostato dalla fides.

Le liti furono frequenti, così i praetores divennero due: Al Praetor Urbanus si aggiunse il Praetor Peregrinus, che amministrò la giustizia a Roma tra romani e stranieri.
Ciò determinò un complesso di nuovi istituti giuridici, qualificati come novum ius civile perché accessibile anche agli stranieri. lo ius civile novumGli istituti del c.d.ius civile novum furono: La stipulatio iuris gentium accessibile anche ai peregrini. L’obligationes consensu contractae cioè vincoli che nascevano dall’accordo manifestato dalle parti, indipendentemente da ogni formalità. I contratti furono; la compravendita con cui s’intese il contratto tra il venditor ed emptor, in forza del quale nascevano varie obligationes (disponibilità immediata della cosa). Il pericolo di perimento della merce passava dal venditore al compratore. La locazione, contratto tra il locàtor e conductor in forza del quale nascevano alcune obbligazioni (es.restituire l’oggetto dopo averlo utilizzato). La societas, contratto tra due soci, che prevedeva la partecipazione, anche in parti diseguali, di un socio per un singolo e comune affare. Il mandato, contratto tra il mandator e il mandatarius in forza del quale quest’ultimo s’impegna a compiere gli atti commessigli per l’utile di costui o di terzi.

Domande e risposte