Concetti Chiave
- Il Parlamento italiano è l'unico organo eletto direttamente dal popolo a livello nazionale, esercitando il potere legislativo attraverso la creazione delle leggi.
- Il Parlamento è bicamerale, composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, entrambe con uguali poteri, ma la struttura può rallentare il processo legislativo.
- La Camera dei deputati conta 630 membri eletti, mentre il Senato ha 315 componenti elettivi e include senatori a vita e di diritto, scelti per meriti eccezionali.
- Dal 2001, ai cittadini italiani residenti all'estero è consentito eleggere 12 deputati e 6 senatori, mantenendo inalterato il numero totale dei componenti delle Camere.
- Le Camere restano in carica per cinque anni, ma possono essere sciolte anticipatamente dal Presidente della Repubblica in situazioni di emergenza, escludendo il semestre bianco.
L'articolo 55 della Costituzione delinea la struttura bicamerale del Parlamento, che è composto, appunto, da due Camere (o Assemblee), con uguali poteri e competenze: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.
Questa perfetta parità se, da un lato, consente un esame più accurato e meditato delle leggi, determina, dall'altro, un pesante allungamento dei tempi, che spesso si traduce in una vera e propria paralisi dell'attività legislativa. E' questo il motivo per cui da anni si discute di istituire, in luogo del Senato, una camera che rappresenti le comunità territoriali regionali, in grado di dare voce alle esigenze delle varie realtà locali.
La Camera dei deputati è composta da 630 membri eletti dal popolo. Il Senato è costituito da 315 componenti elettivi, cui si vanno ad aggiungere i memnri non elettivi: i senatori a vita, di nomina presidenziale, scelti in numero non superiore a cinque, tra i cittadini che abbiano illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario>>, come sancito dall'articolo 59 della Costituzione; i senatori di diritto, costituiti dagli ex Presidenti della Repubblica che, una volta cessato l'incarico, hanno diritto di ricoprire per tutta la vita, a meno che non vi rinuncino, un seggio in Senato.
Non godendo di alcun privilegio particolare, la posizione dei membri non elettivi del Senato è del tutto equiparata a quella degli altri senatori.
Una legge costituzionale del 2001, modificando gli articoli 56 e 57 della Costituzione, ha attribuito ai cittadini italiani residenti all'estero l'elezione di 12 deputati e 6 senatori, senza con ciò apportare modifiche al numero dei componenti delle due Assemblee. La Camera dei deputati ha sede a Palazzo Montecitorio, il Senato a Palazzo Madama: entrambi a Roma.
Le Camere restano normalmente in carica cinque anni, periodo che viene definito legislatura. La durata può essere più breve se il Presidente della Repubblica, in situazioni di emergenza e di grave conflitto tra le forze politiche, decide di sciogliere anticipatamente una o entrambe le Camere, sentiti i loro Presidenti. Tale facoltà, secondo l'articolo 88 della Costituzione, non può essere esercitata negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale, che costituiscono il cosidetto semestre bianco.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo principale del Parlamento secondo la Costituzione?
- Come è strutturato il Parlamento italiano?
- Quali sono le caratteristiche dei membri non elettivi del Senato?
- In quali circostanze il Presidente della Repubblica può sciogliere anticipatamente le Camere?
Il Parlamento, unico organo eletto direttamente dal popolo a livello nazionale, esercita il potere legislativo, creando le leggi che formano l'ordinamento giuridico dello Stato.
Il Parlamento italiano ha una struttura bicamerale, composta dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, entrambe con uguali poteri e competenze.
I membri non elettivi del Senato includono i senatori a vita, nominati dal Presidente della Repubblica per altissimi meriti, e i senatori di diritto, costituiti dagli ex Presidenti della Repubblica. La loro posizione è equiparata a quella degli altri senatori.
Il Presidente della Repubblica può sciogliere anticipatamente le Camere in situazioni di emergenza e grave conflitto tra le forze politiche, ma non negli ultimi sei mesi del suo mandato, noti come semestre bianco.