Concetti Chiave
- I datori di lavoro possono licenziare solo per giusta causa o motivi giustificati, con obbligo di comunicazione scritta e motivata.
- Il licenziamento per ragioni politiche o sindacali è nullo e il rapporto di lavoro deve continuare.
- Lo Statuto dei Lavoratori prevede l'annullamento del licenziamento illegittimo e la reintegrazione o indennizzo del lavoratore.
- In assenza dello Statuto, il datore deve pagare un'indennità per il licenziamento illegittimo, calcolata in sede giudiziale.
- Le dimissioni richiedono preavviso, salvo giusta causa, e il lavoratore ha diritto al TFR, trasferibile ai familiari in caso di morte.
I datori di lavoro, imprenditori o non imprenditori, possono licenziare soltanto per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo o soggettivo.
Il licenziamento discrezionale è consentito soltanto eccezionalmente per alcuni rapporti di lavoro, come ad esempio il lavoro domestico.
I licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo devono essere comunicati per iscritto al lavoratore e devono essere motivati, il lavoratore può impugnare davanti al giudice il licenziamento illeggitimo.
Il licenziamento determinato da ragioni politiche oppure sindacali è nullo, esso non produce alcun effetto e il rapporto di lavoro deve continuare assolutamente.
Quando si applica lo Statuto dei Lavoratori, il licenziamento illegittimo può essere annullato dal Tribunale; il datore ha di conseguenza l'obbligo di reintegrare il lavoratore licenziato nel posto di lavoro o comunque di pagargli la retribuzione a tempo indeterminato.
Quando non si applica lo Statuto dei Lavoratori, il licenziamento illegittimo, per motivi diversi da quelli politici o sindacali, determina soltanto l'obbligo del datore di lavoro di pagare un'indennità pari al alcuni mesi di retribuzione che verranno calcolati in sede giudiziale.
I licenziamenti collettivi devono essere preceduti da una consultazione sindacale e comportano l'iscrizione dei licenziati nelle liste di mobilità.
Il lavoratore può presentare in ogni momento le dimissioni dando, se non esiste una giusta causa, un preavviso.
Al termine del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a una somma di denaro, cioè il TFR (trattamento di fine rapporto) che, nel caso di morte del lavoratore, deve essere versato al coniuge o ai figli.