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Concetti Chiave

  • Le società in accomandita permettono la partecipazione di soci con capacità imprenditoriali e soci con capitali, limitando la responsabilità di quest'ultimi.
  • I soci sono divisi in accomandatari, responsabili illimitatamente e amministratori, e accomandanti, che rispondono solo col capitale conferito e non possono amministrare.
  • La costituzione della società avviene tramite un contratto in forma scritta, che specifica i conferimenti e le categorie dei soci.
  • Il compenso degli amministratori, che sono solo soci accomandatari, può essere predeterminato e fiscalmente deducibile, o variabile e non deducibile.
  • Il riparto dell'utile d'esercizio segue le indicazioni dell'atto costitutivo o, in mancanza, è proporzionale ai conferimenti di capitale dei soci.

Le società in accomandita sono state istituite per consentire la partecipazione all'impresa, sia alle persone dotate di capacità imprenditoriali, ma sprovviste di parte dei capitali necessari per l'attività prescelta, sia alle persone fornite dei mezzi occorrente ma no disposte a sopportare una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Le prime persone svolgono le operazioni tecniche e commerciali, le seconde persone si limitano a conferire una parte del capitale richiesto dalla attività dell'impresa collettiva.

Quali sono i ruoli e responsabilità dei soci?

Questa differente funzione dei diversi soci componenti la società si riflette sulla rispettiva posizione giuridica; infatti la legge distingue i soci in due categorie:

1) soci accomandatari, che rispondono in modo illimitato e solidale per le obbligazioni sociali ed ai quali è riservata l'amministrazione e la rappresentanza della società. La legge prescrive che solo tali soci possono avere il proprio nome indicando nella “ragione sociale” dell'impresa;

2) soci accomandanti, che rispondono solo col capitale conferito nella società ed ai quali è fatto divieto di amministrare l'azienda e di compiere affari in suo nome.

Nelle società in accomandita semplice le quote conferite dai soci, siano essi accomandatari o accomandanti, non possono essere rappresentate da azioni.

Le rilevazioni contabili delle società in accomandita sono molto simili a quelle delle società in nome collettivo.

a) Costituzione e conferimenti

Costituzione e conferimenti

Il contratto col quale viene costituita la società in accomandita semplice è redatto in forma di scrittura privata autenticata oppure con atto pubblico ed indica, fra l'altro, i conferimenti dei soci, specificando quali sono gli accomandatari e quali sono gli accomodanti. La scrittura in p.d. con la quale si registra la costituzione della società si compone addebitando i diversi soci per la quota che si sono ingegnati a versare ed accreditando come contropartita il Capitale Sociale di cui avviene la formazione. Dopo la scrittura di costituzione viene rilevato l'effettivo conferimento da parte dei soci delle quote sottoscritte: queste operazioni daranno luogo a scritture diverse a seconda che il conferimento avvenga in denaro, in singoli beni disgiunti od in intere aziende funzionamenti.

b) Compenso dei soci amministratori

Compenso degli amministratori

Amministratori di una società in accomandita possono essere solo i soci accomandatari. La nomina degli amministratori, salvo diversa indicazione contenuta nell'atto costitutivo, avviene con il consenso di tutti i soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto. Il compenso dei soci accomandatari, per quanto riguarda la loro attività di amministratori, può essere stabilita:

1) come compenso predeterminato (di importo fisso oppure commisurato a quantità aziendali), da rilevarsi tra le spese generali;

2) come compenso variabile, da attribuire in sede di riparto degli utili conseguiti.

La prima soluzione è fiscalmente la più conveniente; infatti il compenso predeterminato liquidato agli amministratori figura tra i costi, è cioè fiscalmente deducibile. Ne risulta di conseguenza ridotto l'utile d'esercizio e quindi l'importo dell'Ilor che la società deve pagare.

Se invece i soci amministratori sono ricompensati con una partecipazione in sede di riparto degli utili, il loro compenso non è deducibile fiscalmente in quanto non è considerato un costo, bensì una destinazione di reddito. L'Ilor che la società deve pagare risulta perciò più elevata.

Ne consegue che le società in accomandita generalmente preferiscono remunerare i soci accomandatari amministratori con un compenso predeterminato. Talvolta può riscontrarsi un compenso stabilito parte ad importo fisso e parte come partecipazione agli utili.

c) riparto dell'utile d'esercizio

Riparto degli utili

Il riparto dell'utile d'esercizio viene effettuato secondo quanto stabilito all'atto costitutivo o, in mancanza di indicazioni in proposito, in proporzione ai conferimenti di capitale effettuati dai soci.

Nel regolare la partecipazione agli utili, l'atto costitutivo può tener conto del maggior grado di rischio a cui i soci accomandatari vanno incontro rispetto ai soci accomandanti.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra soci accomandatari e soci accomandanti?
  2. I soci accomandatari rispondono in modo illimitato e solidale per le obbligazioni sociali e possono amministrare la società, mentre i soci accomandanti rispondono solo col capitale conferito e non possono amministrare (testo).

  3. Come viene costituita una società in accomandita semplice?
  4. La società si costituisce tramite un contratto redatto in forma di scrittura privata autenticata o atto pubblico, specificando i conferimenti dei soci e le loro categorie (testo).

  5. Chi può essere nominato amministratore in una società in accomandita?
  6. Solo i soci accomandatari possono essere nominati amministratori, con la nomina che richiede il consenso di tutti i soci accomandatari e la maggioranza dei soci accomandanti (testo).

  7. Qual è il modo più conveniente per compensare i soci amministratori?
  8. Il compenso predeterminato è fiscalmente più conveniente, poiché è deducibile e riduce l'utile d'esercizio, mentre il compenso variabile non è deducibile (testo).

  9. Come avviene il riparto degli utili in una società in accomandita?
  10. Il riparto degli utili avviene secondo quanto stabilito nell'atto costitutivo o, in mancanza di indicazioni, in proporzione ai conferimenti di capitale effettuati dai soci (testo).

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