rockkaristar
Ominide
2 min. di lettura
Vota 3 / 5

Concetti Chiave

  • La distribuzione degli utili nelle società in nome collettivo avviene secondo le quote di partecipazione stabilite nell'atto costitutivo, dopo aver accantonato una riserva volontaria.
  • La legge non richiede la creazione di riserve obbligatorie per le Snc, rendendo la riserva volontaria un'operazione di autofinanziamento.
  • In caso di perdita, gli utili non possono essere distribuiti fino a quando la perdita rimane in contabilità, con diverse soluzioni per la sua copertura.
  • Le perdite possono essere coperte tramite utilizzo della riserva, rinvio, reintegro dei soci, riduzione del capitale sociale o scioglimento della società.
  • I soci possono effettuare prelevamenti in conto utili prima del termine dell’esercizio, che saranno compensati al momento del pagamento definitivo degli utili.
Momenti particolari della società in nome collettivo

Alla fine dell’esercizio il Conto economico può evidenziare un risultato economico positivo (utile), che viene distribuito ai soci mantenendo una riserva volontaria.
La legge non prevede la costituzione di riserve obbligatorie per le Snc; si parla dunque, di riserva volontaria.
La riserva è definita un’operazione di autofinanziamento.
La distribuzione degli utili ai soci avviene in base alle norme stabilite nell’atto costitutivo, cioè secondo le quote di partecipazione di ciascun socio e seguendo il seguente schema:
utile d'esercizio – riserva volontaria = utile da distribuire ai soci
Il pagamento degli utili avviene nei primi mesi dell’anno successivo, dopo la redazione del bilancio d’esercizio.
È possibile per i soci effettuare dei prelevamenti in conto utili anche prima del termine dell’esercizio, che devono però poi sottratti al momento del pagamento degli utili definitivi.
Nel caso invece, il Conto economico al 31/12 evidenziasse un risultato economico negativo (perdita), la legge non consente la distribuzione di utili fino a quando la perdita permane in contabilità.
Per la sua copertura abbiamo diverse modalità:
• Utilizzo della riserva;
• Rinvio del futuro e successiva copertura con utile d’esercizio, soluzione usata in caso di periodo di crisi transitorio, che si presume possa concludersi al più presto;
• Reintegro da parte dei soci, che avviene in base alle quote di partecipazione degli soci;
• Riduzione del capitale sociale, soluzione adottata quando non sia possibile ricorrere alle precedenti, i soci subiscono una riduzione delle loro quote, in proporzione all’importo della perdita da coprire.

La riduzione comportando l’atto costitutivo, deve essere comunicata per l’iscrizione all’Ufficio del Registro delle imprese;
• Scioglimento della società, soluzione del totale fallimento.
Naturalmente, la perdita può essere coperta ricorrendo anche a procedimenti misti.

Domande e risposte