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Concetti Chiave

  • La riduzione del capitale sociale per esuberanza può avvenire liberando i soci dai versamenti dovuti o rimborsando il capitale.
  • In caso di riduzione per esuberanza, non è obbligatoria la delibera dell'assemblea, ma i creditori possono opporsi per evitare frodi.
  • Quando le perdite superano un terzo del capitale sociale, è obbligatoria la convocazione dell'assemblea per decidere sulla riduzione.
  • L'assemblea può scegliere tra ridurre il capitale in proporzione alle perdite o rimandare le decisioni all'esercizio successivo.
  • Se il capitale scende sotto i 50.000 euro, l'assemblea deve aumentare il capitale, trasformare la società o deliberare la liquidazione.

Riduzione del capitale sociale

Per esuberanza:
la riduzione può essere effettuata o liberando i soci dall'obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti, o rimborsando ai soci il capitale.

Nella riduzione del capitale sociale per esuberanza non richiesta obbligatoriamente la delibera dell'assemblea, che comporta la diminuzione della garanzia che il capitale rappresenta a favore dei creditori sociali.

Per evitare che la società riduca il capitale sociale allo scopo di frodare i creditori, la legge consente ai creditori di fare opposizione.

Per perdite:
quando il capitale sociale è stato intaccato delle perdite per oltre un terzo della sua consistenza.

Nella riduzione del capitale sociale per perdite è obbligatoria la convocazione dell'assemblea. L'omissione della convocazione comporta la responsabilità civile degli amministratori e li sottopone a una sanzione amministrativa.

L'assemblea può:

    procedere alla riduzione del capitale sociale in proporzione alle perdite;
    ronviare ogni provvedimento all'esercizio successivo.

Se le perdite sono di entità tale da ridurre il capitale sociale sotto i 50.000 euro (minimo legale) l'assemblea deve adottare uno di questi provvedimenti:

    ridurre il capitale sociale in proporzione alle perdite e procedere al suo aumento;
    deliberare la trasformazione della società;
    deliberare la liquidazione della società in vista del suo scioglimento.

Domande e risposte