Concetti Chiave
- Il compratore è tenuto a pagare l'importo pattuito al momento della firma del contratto di vendita, seguendo le modalità di pagamento stabilite.
- Esistono diverse opzioni di pagamento: anticipato, immediato, per contanti entro 30 giorni, o dilazionato fino a 90 giorni dalla consegna.
- In caso di ritardo nei pagamenti, il creditore ha diritto a ricevere interessi di mora a partire dal giorno successivo alla scadenza.
- Il contratto di vendita deve specificare il metodo di pagamento: contanti, assegno bancario, carta di credito o bollettino postale.
- Gli interessi di mora sono calcolati secondo le disposizioni del D.Lgs n. 231 del 9/10/2002, fino al saldo completo del prezzo.
Per poter ritirare la merce acquistata, il compratore è obbligato (nel momento in cui appone la sua firma sul contratto di vendita) a pagare la cifra pattuita rispettando il regolamento (insieme di modalità riguardanti il tempo e il modo di pagamento). Si può pagare in vari modi:
-pagamento anticipato se si paga (in contanti) prima della consegna della merce;
-pagamento immediato se si paga nel momento in cui si ritira la merce;
-pagamento per contanti se si paga dopo un breve periodo (massimo entro 30 giorni) dalla consegna della merce;
-pagamento dilazionato (chiamato anche differito o posticipato) se si paga dopo molto tempo (entro 60 o 90 giorni) dalla consegna della merce.
Se non si paga in tempo, il creditore ha diritto agli interessi di mora che decorrono dal giorno successivo alla data di termine previsto per il pagamento.
In che modo si può pagare? Nel contratto di vendita bisogna stabilire se si paga in contanti, con assegno bancario, con carta di credito o con bollettino postale.