Concetti Chiave
- Gli assegni bancari sono generalmente non trasferibili, ma è possibile richiedere assegni liberi pagando un'imposta di bollo, consentendo il trasferimento tramite girata per importi inferiori a € 5000.
- La girata di un assegno può essere propria, trasferendo la proprietà, o impropria, trasferendo solo il possesso, e permette di passare i diritti dell'assegno da una persona all'altra.
- Assegni sbarrati limitano il pagamento in caso di smarrimento o furto, con due linee parallele sul fronte e possono essere generali o speciali, determinando a chi può essere pagato l'assegno.
- Il pagamento degli assegni deve avvenire entro 8 giorni se in piazza, o 15 giorni se fuori piazza, dalla data di emissione, per il legittimo possessore.
- In caso di mancato pagamento per scopertura, l'assegno diventa a vuoto e il possessore può avviare un'azione di regresso per recuperare l'importo, che coinvolge il precetto, il pignoramento e la vendita forzata dei beni del debitore.
Indice
Il trasferimento dell’assegno bancario
I libretti di assegni bancari consegnati ai clienti dalle banche devono avere la clausola di non trasferibilità. La clausola non trasferibile pone limitazioni alla circolazione dell’assegno, impedendo che possa essere trasferito a un altro soggetto dopo l’emissione. L’assegno non trasferibile viene infatti pagato dalla banca solo al beneficiario.
Il correntista può, però, richiedere alla banca un libretto con moduli per assegni liberi, cioè senza la clausola di non trasferibilità. In questo caso, deve pagare per ogni assegno € 1,50 a titolo di imposta di bollo. È trasferibile mediante girata, se emesso per importi inferiori a € 5000.
La girata si trova sulla parte dietro dell’assegno. Con essa, l’assegno bancario libero e tutti i relativi diritti sono trasferiti da un soggetto all’altro. Il soggetto che effettua la girata è detto girante; il primo girante di un assegno bancario è il beneficiario. Colui che riceve l’asssegno per effetto della girata è detto giratario. Egli può a sua volta girare il titolo ad altri con un’altra girata e così via. La girata si distingue in girata propria e girata impropria.
Con la girata propria il girante trasferisce la proprietà dell’assegno. Ne esistono due tipi:
-girata piena, effettuata dal girante apponendo sul retro dell’assegno la dichiarazione “per me pagate a..” e il nome del giratario, seguito dalla data e dal luogo e dalla firma del girante;
-girata in bianca, effettuata dal girante apponendo sul tretro dell’assegno solo la sua firma.
Con la girata impropria il girante trasferisce al giratario solo il possesso dell’assegno, conservandone la proprietà. Quella più diffusa è la girata per incasso, con cui il girante incarica una banca di riscuotere l’assegno.
Assegno sbarrato
Nel caso un assegno venga perso o rubato, c’è la possibilità di limitarne il pagamento mediante apposizione di Sbarratura. Si effettua tracciando sulla faccia anteriore del titolo due linee trasversali parallele, di due tipi:-generale, se fra le due linee non appare alcuna indicazione (il pagamento viene effettuato dalla banca trattaria solo a un proprio cliente o a un’altra banca);
-speciale, se fra le due è indicato il nome della banca tramite la quale deve essere incassato il titolo (la banca trattaria può pagare l’assegno solo alla banca indicata).
Il pagamento dell’assegno bancario
l’assegno bancario è un titolo di credito a vista e è pagabile nel momento in cui viene presentato per l’incasso dal legittimo possessore (beneficiario o ultimo giratario).la presentazione per l’incasso deve essere effettuata:
-entro 8 giorni dalla data di emissione, se pagabile in piazza;
-entro 15 giorni dalla data di emissione, se pagabile fuori piazza.
Incasso dell’assegno bancario
- possessore dell’assegno gira l’assegno per l’incasso a banca del possessore dell’assegno- banca del possessore dell’assegno accredita l’importo in c/c salvo buon fine
- banca del possessore dell’assegno invia assegno a banca trattaria (rapporto contabile)
- banca trattaria addebita importo in c/c a traente
Mancato pagamento dell’assegno bancario
L’assegno privo di copertura, cioè emesso per un importo che non è disponibile sul c/c del traente, si definisce a vuoto o scoperto. La banca trattaria rifiuta il pagamento e il possessore deve esercitare un’azione esecutiva sui beni del debitore, per ottenere l’importo dovuto. Il possessore di un assegno a vuoto può esercitare l’azione di regresso contro il traente oppure contro gli eventuali giranti.
L’azione di regresso si svolge in tre fasi:
-il precetto, con cui viene intimato il debitore, tramite ufficiale giudiziario, di pagare quanto dovuto entro un termine di massimo 10 gg;
-il pignoramento dei beni, che è l’atto con il quale, decorso inutilmente il termine dei 10 gg, l’ufficiale giudiziaroio procede all’espropriazione di uno o più beni del debitore (stessa somma dell’importo dovuto); quest’ultimo perde la disponibilità di tali beni; i beni necessari per la vita non possono essere pignorati;
-la vendita forzata dei beni pignorati, che viene disposta dal giudice quando il debitore, dopo 10 gg dal pignoramento, non ha pagato.
Per esercitare quest’azione è indispensabile che l’assegno bancario sia stato presentato per l’incasso entro i termini stabiliti dalla legge e che il rifiuto di pagamento della banca trattaria sia dimostrato tramite protesto. Il protesto è l’atto solenne con il quale un pubblico ufficiale (notatio, ufficiale giudiziario, segretario comunale) constata il mancato pagamento di un titolo di credito.
I nomi delle persone e delle società che non hanno rispettato i propri impegni di pagamento sono resi pubblici tramite il registro informatico dei protesti.
Domande da interrogazione
- Qual è la clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari e come può essere evitata?
- Come funziona la girata di un assegno bancario?
- Cosa si intende per assegno sbarrato e quali sono i suoi tipi?
- Quali sono i termini per la presentazione di un assegno bancario per l'incasso?
- Cosa succede in caso di mancato pagamento di un assegno bancario?
La clausola di non trasferibilità limita la circolazione dell'assegno, impedendo il trasferimento a un altro soggetto. Può essere evitata richiedendo un libretto con assegni liberi, pagando un'imposta di bollo di € 1,50 per assegno.
La girata trasferisce i diritti dell'assegno da un soggetto all'altro. Può essere propria, trasferendo la proprietà, o impropria, trasferendo solo il possesso. La girata propria può essere piena o in bianca.
Un assegno sbarrato limita il pagamento in caso di perdita o furto, tracciando due linee parallele. Può essere generale, senza indicazioni tra le linee, o speciale, con il nome di una banca specifica.
L'assegno deve essere presentato entro 8 giorni dalla data di emissione se pagabile in piazza, o entro 15 giorni se pagabile fuori piazza.
Se un assegno è scoperto, il possessore può esercitare un'azione di regresso contro il traente o i giranti, che include precetto, pignoramento e vendita forzata dei beni del debitore.